L’assegno sociale consiste in una particolare prestazione contro la povertà, che prevede specifici requisiti di accesso. Grazie alla circolare n. 131 del 12 dicembre scorso, l’istituto di previdenza è intervenuto sul requisito del soggiorno continuativo di 10 anni in Italia, fornendo importanti chiarimenti. I dettagli.
In un periodo in cui la povertà rappresenta un problema grave per molti cittadini e famiglie, parlare di una prestazione economica come l’assegno sociale è certamente opportuno. E ciò in maniera particolare dopo le ultime delucidazioni fornite dall’Inps.
Ricordiamo in apertura che l’assegno sociale è stato previsto dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. L’importantissimo provvedimento ha disposto anche il riconoscimento del citato beneficio a favore dei cittadini italiani che abbiano compiuto il 65° anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), residenti in Italia, e che abbiano redditi di ammontare inferiore ai limiti previsti dalla legge.
Ebbene, con la circolare del n. 131 dello scorso 12 dicembre, l’Inps ha dato ulteriori istruzioni per l’applicazione dell’art. 20, decreto-legge n. 112 del 2008 inerente al riconoscimento dell’assegno sociale. In particolare, l’stituto ha fatto chiarezza circa lo specifico requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno un decennio. Vediamo allora un po’ più da vicino che cosa ha spiegato l’Inps.
Assegno sociale 2023: che cos’è in breve e beneficiari
Come opportunamente ricordato nel sito web dell’Inps, l’assegno sociale consiste in una prestazione economica, versata su domanda dell’interessato, rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi al di sotto delle soglie previste ogni anno dalla legge.
Dal primo gennaio 1996 l’assegno sociale ha preso il posto della pensione sociale e, in particolare, si caratterizza per la sua natura prettamente assistenziale. Non solo: altra caratteristica chiave dell’assegno è la sua non esportabilità, ovvero l’impossibilità di riconoscerlo se il titolare della prestazione risiede all’estero. Questo ha rilievo in rapporto a ciò che tra poco diremo.
Dal punto di vista dei beneficiari della prestazione, ricordiamo che l’assegno sociale è rivolto alle seguenti categorie di cittadini:
- italiani;
- comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- extracomunitari familiari di cittadino comunitario;
- extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Il beneficio economico è però riservato al suo percettore, non essendo reversibile ai familiari superstiti, come invece accade per la pensione.
Cambiano i requisiti dell’assegno sociale, è tutto vero lo dice l’INPS
Assegno sociale 2023: quali sono i requisiti di accesso?
Ovviamente occorre rispettare una serie di requisiti specifici per l’ottenimento dell’assegno sociale. Quali sono? Ricapitoliamoli di seguito, in quanto a partire dal primo gennaio 2019 per conseguire il contributo contro la povertà, tutti i cittadini italiani e stranieri devono rispettare le seguenti condizioni:
- avere almeno 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva nel nostro paese.-
C’è poi un requisito molto importante è che quello che qui in particolare interessa, ovvero il requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano (dal primo gennaio 2009). Ribadiamo anche che, per quanto riguarda i cittadini comunitari, questi debbono essere iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, mentre i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo.
Inoltre il diritto alla prestazione è acclarato sulla scorta del reddito personale per i cittadini non coniugati e sulla scorta del cumulo del reddito del coniuge per i cittadini sposati.
I chiarimenti nella circolare Inps n. 131 del 12 dicembre 2022: il rilievo del d. lgs. n. 286 del 1998
Ebbene, veniamo al punto del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno un decennio. Come ricordato dall’Inps nella circolare di alcune settimane fa, il sopra citato decreto-legge n. 112/2008 ha previsto anche il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno un decennio, ma non ha dato alcun criterio o orientamento sulle modalità di controllo della continuità effettiva della permanenza in Italia.
Non solo: il provvedimento non individua neanche i casi in cui la permanenza debba ritenersi interrotta a seguito di un periodo all’estero del soggetto interessato. Ecco perché, al fine di permettere l’individuazione dei criteri idonei al controllo del requisito del soggiorno continuativo pari a 10 anni nel territorio del nostro paese, Inps indica che deve trovare applicazione per analogia, sulla scorta della stessa linea di ragionamento, l’art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Si tratta del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, in materia di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Perché il d. lgs. n. 286 del 1998 è così importante in tema di requisiti dell’assegno sociale
Ebbene secondo quanto previsto dall’articolo appena citato, le assenze dello straniero dall’Italia non interrompono la durata del lasso di tempo di permanenza e sono inserite nel calcolo dello stesso periodo quando:
- sono al di sotto dei sei mesi consecutivi;
- non oltrepassano complessivamente 10 mesi nel quinquennio.
Attenzione però: ciò vale salvo che questa interruzione sia legata alla superiore necessità di rispettare gli obblighi militari, a gravi e documentati motivi di salute ovvero ad altri gravi e comprovati motivi. Mentre per ciò che attiene al controllo del requisito dei 10 anni di permanenza continuativa e legale nel nostro paese, questo si riferisce a tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, al di là della loro effettiva cittadinanza. E ricordiamo che è compito del richiedente l’assegno sociale individuare la prima data di entrata in Italia, a partire dalla quale far decorrere il requisito del decennio di soggiorno legale e continuativo.
Infine ricordiamo che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha peraltro chiarito che che il requisito in oggetto, e previsto per tutti i richiedenti l’assegno sociale, deve essere controllato, in capo ai richiedenti, anche sfruttando l’identico criterio al di là della nazionalità del richiedente. Conseguentemente la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno un decennio, deve essere compiuta dalle strutture territoriali con il certificato storico di residenza dal Comune.