Legge 104 articolo 4: una norma dalle mille sorprese

L’articolo 4 della Legge 104 specifica in che modo viene riconosciuto l’handicap e quali agevolazioni consente.

È fondamentale conoscere la differenza tra handicap e invalidità, perché le due condizioni consentono l’accesso a benefici differenti.

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La Legge 104 è la normativa di riferimento per la tutela dei disabili e dei familiari che li assistono. Nello specifico, l’articolo 4 stabilisce le modalità di accertamento dell’handicap, la procedura per la richiesta e l’elenco dei vantaggi che si possono ricevere.

Scopriamo, dunque, tutti i dettagli della disciplina legislativa.

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Articolo 4 Legge 104: in cosa consiste l’accertamento dell’handicap?

L’articolo 4 della Legge 104 si riferisce all’accertamento dell’handicap, cioè alla procedura da seguire per il riconoscimento di tale status e della valutazione da parte della Commissione medico- legale.

L’accertamento dell’handicap consiste nella verifica della sussistenza di una condizione di handicap o di handicap grave. Tale controllo è affidato a due Commissioni mediche diverse, a seconda che il richiedente sia un soggetto in età evolutiva (0-18 anni), oppure un soggetto che abbia dai 18 anni in su.

Nel caso di soggetti in età evolutiva (0-18 anni), le Commissioni mediche sono formate da un medico legale, in veste di Presidente, e da due medici specialisti, scelti fra esperti in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione relativa alla patologia del bambino o dell’adolescente.

Per quanto riguarda i soggetti dai 18 anni in su, invece, l’esame sulla minorazione e sull’esigenza di un’assistenza permanente, è svolto dalle ASL territoriali, attraverso le Commissioni mediche integrate da un operatore sociale e un esperto nelle materie oggetto di verifica (ad esempio, sordità, cecità, disabilità intellettiva), in servizio presso le unità sanitarie locali.

Cosa si intende per handicap?

L’art. 4 della Legge 104, dunque, riguarda l’accertamento dell’handicap. Ma quando ricorre tale condizione?

Il portatore di handicap è definito come “chi presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di apprendimento, di relazione o di integrazione sociale lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Attenzione, però, perché l’handicap non va confuso con l’invalidità. Quest’ultima, infatti, consiste nella “perdita parziale o totale della facoltà di svolgere un’attività lavorativa o le normali azioni quotidiane, a causa di menomazioni o di un deficit psichico, fisico o intellettivo, dell’udito o della vista”.

Per l’accertamento dell’invalidità, dunque, la Commissione medica deve valutare la riduzione della capacità lavorativa e la percentuale residua. Ogni percentuale di invalidità, poi, da accesso ad una serie di benefici economici (per esempio, la pensione di invalidità) e lavorativi (ad esempio, l’invalido ha diritto all’inserimento nella realtà lavorativa tramite il collocamento mirato).

Il portatore di handicap, invece, oltre al possesso di una specifica percentuale di invalidità (che deve essere di poco superiore al 33,33%), ha diritto anche a diverse prestazioni, legate alla natura e all’entità della minorazione.

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I vari gradi di handicap

L’accertamento descritto dall’articolo 4 della Legge 104 prende in considerazione tre gradi di handicap. In seguito alla verifica, dunque, la Commissione medica può emettere i seguenti giudizi:

  1. Persona non handicappata. Se il soggetto non è riconosciuto portatore di handicap, tale dicitura deve comparire all’interno del verbale 104, perché non si potrà accedere a nessuno dei benefici previsto dalla Legge 104/1992;
  2. Persona con handicap senza connotazione di gravità (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992). Il soggetto handicappato non grave ha diritto ad una gamma di agevolazioni, ad esclusione di quelle principali, come, ad esempio, i permessi retribuiti e il congedo straordinario;
  3. Persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992). L’handicap è considerato grave quando ha diminuito l’autonomia personale del soggetto che, quindi, ha bisogno di assistenza permanente, continuativa e globale;
  4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992).

Articolo 4 Legge 104: la domanda per l’accertamento dell’handicap

Per ottenere l’accertamento dell’handicap, l’interessato deve inoltrare apposita domanda telematica all’INPS.

Innanzitutto, il medico curante deve compilare il certificato introduttivo e trasmetterlo all’Ente previdenziale. Tale documentazione deve contenere la natura dei disturbi invalidanti, i dati anagrafici, le eventuali patologie stabilizzate che danno diritto alla non rivedibilità e l’eventuale presenza di una patologia oncologica.

Successivamente, ai sensi della nuova normativa in vigore da ottobre 2022, è lo stesso medico curante che può inviare la domanda di accertamento sanitario all’INPS. In alternativa, l’operazione può essere effettuata autonomamente dal richiedente, tramite il sito internet dell’Ente, oppure da un CAF/ Patronato.

Dopo l’invio della domanda, l’INPS comunica le date di convocazione disponibili e l’interessato deve sceglierne una, per sottoporsi a visita dinanzi alla Commissione medica dell’ASL.

Qualora non si potesse raggiungere la sede dell’ASL per ragioni legate alla condizione di salute, si può richiedere la visita domiciliare.

Durante la visita medica, la Commissione valuta tutta la documentazione sanitaria allegata ed il giudizio finale viene trascritto nel verbale 104. Una copia del verbale viene recapitata al destinatario tramite raccomandata oppure Posta Certificata (PEC).

Una volta ricevuto il verbale, si potrà usufruire di tutte le agevolazioni della Legge 104, ovviamente sulla base del grado di handicap riconosciuto.

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