Ticket sanitario: in arrivo multe salate per reddito più alto e non solo

In alcuni casi, i contribuenti possono accedere all’esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket sanitario.

La normativa prevede il diritto all’esenzione solo in alcune specifiche ipotesi.

ticket sanitario
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Nel dettaglio, se sussistono determinate condizioni reddituali (in base all’età o alla posizione sociale del contribuente), se si possiedono particolari patologie, rare oppure croniche, se si è invalidi civili, oppure se ci si trova in particolari situazioni di salute (ad esempio, gravidanza, diagnosi di malattie oncologiche o dell’HIV).

L’esenzione è identificata tramite un codice, differente in base al motivo per il quale è stata accordata.

Coloro che beneficiano dell’esenzione, ovviamente, accedono gratuitamente alle varie prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e a quelle specialistiche ambulatoriali previste dal Servizio Sanitario Nazionale. I servizi richiesti devono essere giustificati dalla propria condizione di salute. L’esenzione, però, non riguarda i farmaci.

Vediamo, dunque, cosa stabilisce la normativa ed analizziamo un importante quesito giunto in Redazione.

Non perdere il seguente approfondimento: “Ticket sanitario 2023: 2 semplici operazioni per non pagarlo e ottenere l’esenzione, sono in pochi a saperlo“.

Esenzione ticket sanitario: perché si ricevono le sanzioni?

Una Lettrice ci ha inviato il seguente quesito:

Lo scorso 30 dicembre ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento per alcuni ticket che non pagati, relativi ad una dichiarazione non esatta nel 2018. Sono nata nel 1949 ed il mio reddito complessivo era di 32.776 euro, ma il mio reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali era di 46.662 euro. Era quest’ultimo dato che dovevo considerare? Grazie mille”.

La Lettrice non è, purtroppo, l’unica ad aver avuto ricevuto sanzioni relative ai mancati pagamenti di ticket sanitari. La Regione Lombardia ha, addirittura, approvato (con la Legge n.17 dell’8 agosto 2022) l’emendamento col quale si stabilisce l’esonero dal pagamento delle sanzioni.

La misura si è resa necessaria per tutelare tantissimi contribuenti che, in buona fede, pensando di avere diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, non lo hanno versato. La normativa di riferimento, purtroppo, è molto complessa e si presta a facili fraintendimenti.

L’annullamento delle sanzioni riguarda solo coloro che hanno ricevuto un verbale di accertamento a partire dal 1° gennaio 2022; di conseguenza, sono esclusi i verbali riferiti all’anno 2021. Inoltre, per i verbali notificati entro il 12 agosto 2022, il pagamento doveva pervenire entro il 31 dicembre 2022; se, invece, i verbali sono stati notificati dal 13 agosto 2022, la scadenza è il 30 giugno 2023.

I soggetti che hanno ricevuto l’ordinanza di ingiunzione, tuttavia, dovranno pagare anche le sanzioni.

Chi, inoltre, non ha ricevuto ancora il verbale ma ha il dubbio (o la certezza) di aver fruito di esenzioni non spettanti, può regolarizzare autonomamente la propria posizione, inoltrando all’ATS Brianza il “Modulo di richiesta verifica posizione”. Si tratta di un “ravvedimento operoso” che concede la facoltà di pagare solo il ticket sanitario e le maggiorazioni per gli interessi legali maturati, senza alcun tipo di sanzione.

Il vantaggio del ravvedimento operoso

L’ATS Brianza dovrebbe notificare, entro la fine del 2022, circa 12 mila verbali di utilizzo indebito di esenzioni dal ticket sanitario, relative all’anno 2018. Il consiglio dei Sindacai agli interessati è quello di procedere con il “ravvedimento operoso; inoltre, se si ritiene di non avere più i requisiti per continuare a fruire dell’esenzione, è opportuno revocare il relativo codice, per prevenire ulteriori accertamenti.

In ogni caso, chi ha bisogno di assistenza o chiarimenti per la presentazione della specifica modulistica, può rivolgersi ad un Patronato e chiedere aiuto per la regolarizzazione della propria posizione.

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Limiti di reddito per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario

Per risolvere il dubbio della nostra Lettrice, è bene specificare che, per il riconoscimento dell’esonero dal pagamento, si considera il reddito complessivo lordo.

L’esenzione dal ticket sanitario per ragioni di reddito spetta ai seguenti soggetti:

  • cittadini di età inferiore a 6 anni, oppure superiore ai 65 anni, con un reddito familiare minore di 36.151,98 euro (codice E01);
  • disoccupati, con familiari a carico, che hanno un reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, che sale a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02);
  • percettori di Assegno sociale, con familiari a carico (codice E03);
  • beneficiari di pensione minima, con più di 60 anni e familiari a carico, che possiedono un reddito minore di 8.263,31 euro, portato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio (codice E04).

I “familiari a carico” sono i familiari che hanno un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui e per i quali l’interessato percepisce le detrazioni fiscali.

Le Regioni, inoltre, possono  prevedere ulteriori esenzioni. Attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, si può controllare la lista di coloro che, annualmente, hanno ottenuto l’esenzione, grazie ai dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. L’elenco è accessibile online (sul sito delle Regioni), oppure presso l’ASL o il medico di base.

I cittadini che ritengono di possedere i requisiti ma che non risultano nell’elenco, possono presentare un’autocertificazione all’ASL oppure tramite il servizio web del Sistema TS. Per il momento, il sistema è attivo in Valle d’Aosta, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e provincia autonoma di Bolzano.

Se, infine, la situazione reddituale del beneficiario dovesse mutare e, dunque, dovessero venir meno i presupposti per avere diritto all’esenzione, è obbligatorio comunicare tempestivamente la variazione all’ASL di appartenenza.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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