Con una delle ultime decisioni dell’anno appena trascorso, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto sui buoni fruttiferi postali con il medesimo iter argomentativo.
La sentenza da ragione al cointestatario superstite che ha diritto a ricevere quanto dovuto dai buoni fruttiferi che hanno pari facoltà di rimborso.
La controversia e la soluzione riguarda quindi il buono postale fruttifero, contenente la clausola della pari facoltà di rimborso. Si può incassare alla morte dell’altro cointestatario l’intera somma portata dal titolo?
Generalmente per questo tipo di Buono Fruttifero cointestato Poste Italiane, per consentire la sua riscossione, richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, ossia gli eredi del cointestatario defunto.
La Corte di Cassazione riconferma a gennaio 2022 la forma disciplinare in merito ai rimborsi dei buoni fruttiferi postali cointestati in caso di morte.
Buono fruttifero postale con pari facoltà di rimborso: l’eredità del corrispettivo alla morte del cointestatario
Cosa succede se il cointestatario di uno o più buoni postali con la clausola “pari facoltà di rimborso”, deve ritirare i depositi dopo la morte dell’altro cointestatario?
Poste Italiane più volte ha tentato di rifiutare il rimborso ma la corte di cassazione ha ribadito anche a gennaio 2022 la decisione in merito. Poste è quindi obbligata a rimborsare l’intera somma secondo la richiesta del titolare superstite.
La legge parla chiaro e l’interpretazione appare sempre medesima, pertanto l’azione giudiziaria dovrebbe divenire presto obsoleta anche se la sua necessità può ripresentarsi fintanto che Poste non ne accetterà gli estremi per i casi futuri.
La clausola di pari facoltà di rimborso implica infatti che i buoni, in quanto titoli nominativi rimborsabili a vista, legittimano il titolare al ritiro del valore del buono e alla sua estinzione. Poste Italiane non ha il diritto di condizionare il suo obbligo rispetto l’espletamento delle pratiche di successione.
Ai BFP non si applica la disciplina che vale invece in materia di libretti di risparmio. I primi sono infatti pagabili a vista; prevale per questo l’immediata liquidabilità del documento rispetto all’esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto.