Con una ordinanza recente la Corte di Cassazione indica che, in tema di indennità di accompagnamento e iter per la sua assegnazione eventuale, la CTU prevale comunque sui certificati offerti dalla parte che lamenta una sottostima del grado di handicap patito.
Come è noto, la Corte di Cassazione nelle sue sentenze spesso offre chiarimenti utili come orientamento per una molteplicità di situazioni analoghe o simili a quella su cui questo giudice si esprime con provvedimento ad hoc.
Ebbene, recentemente l’Alta Corte ha preso posizione circa la delicata materia dell’indennità di accompagnamento e della sua assegnazione: ci riferiamo a quella prestazione economica, versata su domanda, a favore degli invalidi civili per i quali è stata acclarata l’impossibilità di deambulare senza il supporto di un accompagnatore, oppure l’incapacità di eseguire gli atti quotidiani della vita.
Proprio in tema di indennità di accompagnamento, la Cassazione ha spiegato che la CTU prevale sui certificati della parte ricorrente, la quale lamenta una valutazione delle sue patologie sottostimata rispetto alla reale entità – con evidenti riflessi in termini di non assegnazione dell’indennità stessa.
Vediamo un po’ più da vicino queste ultime novità della Corte, di cui si trova traccia nell’ordinanza della Cassazione n. 36259/2022, che sicuramente interesseranno a non poche persone.
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Indennità di accompagnamento: che cos’è in breve e i requisiti chiave
L’indennità di accompagnamento vale a favore di tutti i cittadini con i requisiti sanitari e residenti in forma stabile nel nostro paese, al di là del reddito personale annuo e dell’età. Come precisa l’Inps nel suo sito ufficiale, l’indennità in oggetto è assegnata a chi è in possesso dei requisiti che seguono:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana;
- riconoscimento dell’impossibilità a deambulare in modo autonomo senza il supporto permanente di un accompagnatore;
- riconoscimento dell’impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza costante.
Per quanto riguarda invece i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, mentre per i cittadini stranieri extracomunitari occorre il permesso di soggiorno di almeno un anno. Inps precisa altresì che per conseguire la prestazione serve anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale emesso dall’apposita commissione medico legale alla fine dell’accertamento sanitario.
Le ultime precisazioni della Cassazione sull’indennità di accompagnamento
Come accennato in apertura, importanti chiarimenti sono giunti dal giudice di legittimità, secondo cui, in tema di accertamento dei requisiti per l’indennità in oggetto, la CTU prevale sui certificati medici della parte interessata, forniti a sostegno della propria richiesta di indennità di accompagnamento. Ovvero, fa parte della discrezionalità del giudice di merito – e dunque rientra nella sua autonoma valutazione – in caso di una CTU corretta e senza difetti logici, considerare eventualmente i certificati medici del ricorrente che lamenta una sottostima delle sue patologie.
Proprio così: nell’iter di accertamento dell’invalidità per vedersi assegnata l’indennità di accompagnamento, in ipotesi di una CTU valutata come corretta sul piano delle conclusioni scientifiche e diagnostiche e sul piano logico, il magistrato – in caso di controversia – non è obbligato a prendere in considerazione anche i certificati portati in tribunale dalla parte. Si tratta appunto di quei documenti con cui l’interessato contesta la valutazione effettuata da parte del consulente d’ufficio, perché evidentemente tale da non garantire l’accesso alla prestazione economica.
E’ quanto emerso nell’ordinanza della Cassazione n. 36259/2022, che offre un orientamento giurisprudenziale molto importante per casi analoghi in cui siano coinvolte persone con una percentuale di handicap (grave).
Conclusioni
Alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione, in caso di controversia il riferimento per il giudice del Tribunale può essere anche solo la CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. Se quanto emerge è valutato dal giudice come accurato ed eseguito sulla scorta di corretti criteri tecnici e di un iter logico senza errori, anche se il privato ne fa espressa richiesta – non si deve per forza disporre la rinnovazione della citata CTU.
Ciò che rileva è infatti la valutazione del tutto discrezionale del giudice di merito, che può prescindere da quanto segnalato dai certificati medici presentati dal ricorrente. Pertanto quanto segnalato dal privato, che contesta al giudice di merito di non aver considerato nel modo adeguato i certificati medici dallo stesso prodotti a sostegno della valutazione dell’invalidità, rappresenterebbe una sorta di mero dissenso diagnostico – e comunque non tale da potersi contrapporre o avere un peso sempre decisivo su quanto deciso dal Tribunale in tema di indennità di accompagnamento.