Sono numerose le problematiche relative agli arretrati degli stipendi relativi ai periodi di congedo straordinario. Perché?
Molti lavoratori del settore scolastico, in seguito al recente rinnovo di contratto, lamentano incongruenze relative all’importo degli arretrati degli stipendi ricevuti.
A quanto ammonta, dunque, l’indennità percepita durante la fruizione del congedo straordinario biennale? Facciamo il punto della situazione.
Non perdere il seguente approfondimento: “Congedo straordinario retribuito legge 104: cosa c’è da sapere prima di fare domanda“.
Congedo straordinario: le ragioni degli errori nei pagamenti
Dal sito web di NoiPA si legge che gli arretrati non spettano per i periodi coperti da aspettativa o per quelli di sospensione dal lavoro.
Nell’ipotesi di fruizione del congedo straordinario biennale per assistere un familiare portatore di handicap, tuttavia, la corresponsione degli arretrati è abbastanza complessa. Il motivo sta nel fatto che NoiPA elabora solo parzialmente questa categoria di dipendenti.
Per scoprire qual è il calcolo corretto, dunque, bisognerebbe inviare istanza di accesso agli atti alla RTS competente. In tal modo, infatti, è possibile acquisire la documentazione relativa ai conteggi degli arretrati e, quindi, controllare attentamente quali periodi sono stati considerati ai fini della liquidazione degli arretrati e con quali importi.
A quanto ammonta l’indennità spettante?
Una delle caratteristiche principali del congedo straordinario consiste nel fatto che è retribuito. Ma in base a quale meccanismo? Il caregiver del disabile affetto da handicap grave ha diritto alla retribuzione, durante il periodo di permesso, in base all’ultimo stipendio percepito prima della richiesta di aspettativa.
L’ultima busta paga percepita si considera comprensiva di una serie di voci, tra cui tredicesima mensilità (ed ulteriori mensilità aggiuntive), gratifiche ed indennità. È opportuno chiarire che l’indennità spettante al fruitore del congedo è a carico dell’INPS, ma è, in concreto, anticipata dal datore di lavoro; viene recuperata, successivamente, attraverso il sistema del conguaglio contributivo. In pratica, quello che il datore paga in anticipo viene, poi, scalato dai contributi dovuti dall’azienda. A volte, però, è l’INPS che paga direttamente l’indennità.
Abbiamo già specificato che il congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa; attenzione, però, perché tali versamenti previdenziali non vengono considerati per quanto riguarda la maturazione di ferie, tredicesima e TFR. Sono, invece, utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
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Congedo straordinario: in cosa consiste?
Il congedo straordinario è un beneficio spettante ai lavoratori che assistono un familiare disabile grave, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3. Consiste in un periodo di aspettativa retribuita, di durata complessiva di un biennio, riconosciuto ai dipendenti (sia del settore pubblico sia del settore privato). Per mezzo del congedo, dunque, i lavoratori possono assentarsi per esplicare il proprio dovere di assistenza.
Il congedo straordinario può anche essere utilizzato in maniera frazionata. È fondamentale sottolineare che l’agevolazione spetta per un massimo di 2 anni nell’intera vita lavorativa, ma per ogni soggetto disabile che si assiste. Cosa significa? Che, per esempio, se un caregiver ha già utilizzato un anno di congedo, per lo stesso portatore di handicap può fruire massimo solo di un altro anno di assenza da lavoro.
L’aspettativa, infine, è retribuita dall’INPS e consente il riconoscimento dei contributi figurativi .
In che modo funziona l’ordine di priorità?
Per quanto riguarda i destinatari del permesso, la legge stabilisce un preciso ordine di priorità. In particolare, l’aspettativa biennale può essere richiesta da:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto del disabile grave;
- il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) del soggetto disabile, nel caso di mancanza, decesso o possesso di patologie invalidanti del coniuge, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto;
- uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il presupposto della convivenza, tuttavia, non è obbligatorio al momento della domanda, ma deve necessariamente sussistere al momento della fruizione del beneficio;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile grave, nell’ipotesi in cui il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, entrambi i genitori ed i figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave, se tutti i soggetti sopra elencati sono mancanti, deceduti o colpiti da patologie invalidanti.