Possibilità di disapplicazione dello stralcio parziale con le istruzioni per gli enti non statali. Riscossione informa infatti che detta possibilità può essere esercitata con invio via PEC entro il 31 gennaio. Ecco a quali enti creditori si applica. I dettagli.
Su queste pagine abbiamo già posto l’attenzione più volte sulle agevolazioni fiscali vigenti in questo periodo, che il Governo ha disposto per dare una mano ai contribuenti in difficoltà nei pagamenti verso il Fisco, in un periodo peraltro denso di aumenti generalizzati e dovuti all’inflazione.
Ebbene, c’è un punto molto importante che va rimarcato: gli enti non statali – ovvero gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – possono non applicare lo stralcio parziale dei loro crediti di ammontare residuo fino a mille euro. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha infatti reso disponibile un modello ad hoc per la comunicazione dell’adozione del provvedimento di non applicazione.
Proprio gli uffici della Riscossione hanno indicato sul proprio sito web le modalità con le quali gli enti non statali debbono rendere nota la citata non applicazione, entro il termine del 31 gennaio prossimo. Stante la evidente rilevanza di questi argomenti, dal lato dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, approfondiamoli con alcuni ulteriori chiarimenti.
Tregua fiscale 2023 nella legge di Bilancio, stralcio debiti e ravvedimento speciale: al via 2 misure ‘salvagente’ per i contribuenti
Stralcio debiti fino a mille euro: pubblicate le istruzioni della Riscossione sul web
Con un comunicato stampa del 5 gennaio scorso la Riscossione indica la disponibilità online delle istruzioni, per gli enti creditori interessati alla non applicazione dello stralcio parziale dei debiti dei contribuenti – entro la somma di mille euro. Traccia dello stralcio è nella manovra 2023.
Il riferimento per l’interessato è al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione “Enti Creditori”. Qui è possibile trovare tutte le informazioni e il modello da usare per la comunicazione da spedire soltanto via PEC, indirizzo comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
In altre parole, ci riferiamo all’elenco delle modalità operative per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, i quali – come appena accennato – debbono comunicare all’agente della Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione eventuale del provvedimento di non applicazione dello stralcio debiti fino a mille euro.
Stralcio debiti fino a mille euro: la novità nella legge di Bilancio 2023
Questo in quanto la manovra 2023 ha stabilito una importante agevolazione fiscale, ovvero:
- per i carichi affidati in riscossione da detti enti nel lasso di tempo 2000-2015 la legge di Bilancio ha fissato l’annullamento dei debiti di tipo parziale (legato soltanto a sanzioni e interessi, inclusi quelli di mora),
- dando comunque la possibilità agli stessi enti creditori di non far valere lo “stralcio”,
- ma ciò a condizione di emanare entro fine gennaio un atto ad hoc, da rendere noto poi alla stessa Agenzia Riscossione.
Nel citato portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, c’è tutto quanto serve in proposito. Compaiono infatti tutte le informazioni e il modello da usare per la comunicazione dell’emanazione del provvedimento di non applicazione dello “stralcio” parziale.
Il modello va inviato soltanto all’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) sopra indicato e di cui al modulo, con una copia del provvedimento di non applicazione stesso.
Perchè l’annullamento automatico debiti è di tipo parziale?
Come spiega anche Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate – sempre molto utile a fare chiarezza sulle ultime novità normative – la manovra 2023 dispone – lo rimarchiamo – che per i carichi di ammontare rimanente al primo gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti differenti dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico nel giorno 31 marzo 2023 delle somme dovute come interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.
L’annullamento in oggetto non è però integrale, bensì parziale. E ciò per un ben preciso motivo: infatti le somme dovute come capitale, rimborso spese per procedure esecutive e di notifica permangono dovute da parte del contribuente nella loro interezza. In altre parole, l’annullamento in oggetto è limitato perché, a differenza di quanto valevole per i carichi collegati alle amministrazioni statali, alle agenzie fiscali e agli enti pubblici previdenziali, permane il debito legato al residuo – non ancora saldato – di quota capitale.
Ricordiamo altresì che per quanto riguarda le multe stradali, le relative violazioni del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative (distinte da quelle per violazioni tributarie e dei doveri contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale avrà come riferimento i meri interessi comunque denominati – invece la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno completamente gravanti sul cittadino.
Conclusioni
La legge di Bilancio 2023 è perciò molto chiara, prevedendo all’articolo 1 comma 229 che gli enti distinti dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque avvalersi della facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” – con ciò evitando l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi – ma a patto di adottare, entro il 31 gennaio, un provvedimento ad hoc da far pervenire all’agente della Riscossione sempre entro la stessa data.
Chiaro che molti di questi enti verosimilmente opteranno per un provvedimento di disapplicazione dello stralcio debiti, nella finalità di ‘fare cassa’ e dunque al di là della possibile agevolazione fiscale alternativa all’adozione del provvedimento citato.
Infine il citato comunicato della Riscossione indica anche che è possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle Entrate-Riscossione per ulteriori delucidazioni.