L’Agenzia delle Entrate Riscossione rende nota una novità per la rottamazione delle cartelle del 2023: la Definizione agevolata. Ecco di cosa si tratta.
La legge di Bilancio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022. All’interno è presente la normativa riguardante la tregua fiscale, ovvero la nuova rottamazione delle cartelle: la Definizione agevolata.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) comunica che il 21 gennaio saranno pubblicate le istruzioni e il modulo tramite il quale contribuenti potranno aderire a questo tipo di rottamazione.
Rottamazione cartelle: in arrivo le istruzioni e il modulo per la nuova Definizione agevolata 2023
Nello specifico, è l’articolo 1 con i relativi commi 213-252 della legge di Bilancio, ovvero la legge 197/2022, a introdurre la novità della rottamazione cartelle: la Definizione agevolata. Questa potrà essere utilizzata dai contribuenti per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già soggetti a meccanismi agevolati.
In pratica, tramite la Definizione agevolata il contribuente potrà avere la possibilità di pagare i propri debiti all’ente di riscossione. L’importo dovuto comprenderà:
- le somme a titolo di capitale;
- le spese per le procedure esecutive;
- i diritti di notifica.
Invece, non saranno inserite le somme dovute per gli interessi e le sanzioni, gli interessi di mora e il cosiddetto aggio.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, riguardo alle sanzioni amministrative comprese quelle per violazioni del Codice della strada, afferma che la Definizione agevolata si applica solo alla rottamazione delle cartelle sugli interessi e sulle somme maturate a titolo di aggio.
Come funziona
I contribuenti che vogliono beneficare della rottamazione “agevolata” devono presentare una domanda entro il 30 aprile 202 in modalità telematica. Dal 21 gennaio l’Agenzia delle Entrate Riscossione pubblicherà le istruzioni e il modulo di adesione alla Definizione agevolata 2023.
Il pagamento potrà avvenire in una unica soluzione oppure rateizzato. In quest’ultimo modo il numero massimo delle rate è 18 per la durata di 5 anni. Le prime due rate dovranno essere pagate il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le altre 16 (di pari importo) andranno saldate a partire dal 2024 per i successivi 4 anni entro le seguenti scadenze:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Il versamento degli importi potrà avvenire utilizzando una delle seguenti modalità: domiciliazione sul conto corrente; moduli predisposti dall’AdER; presso sportelli territoriali.
È bene ricordare anche che il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023. Inoltre, qualora il contribuente non paghi una rata oppure questa sia versata in ritardo, la Definizione agevolata risulterà inefficace e sarà annullata. Di conseguenza, gli importi versati saranno considerati un acconto dell’importo totale dovuto.
I contribuenti esclusi
Non tutti i contribuenti possono rientrare nella Definizione agevolata. Infatti, sono esclusi le seguenti tipologie di somme:
- crediti che derivano da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e all’IVA sulle importazioni;
- multe, ammende, sanzioni dovute a provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea.
Invece, i carichi degli enti di previdenza privati secondo la legge di Bilancio possono rientrare nella Definizione agevolata. In questo caso però i singoli enti devono pubblicare sul loro sito una apposita delibera entro il 31 gennaio 2023. Tale delibera dovrà essere anche inviata entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate Riscossione mediante posta elettronica certificata (PEC).