Il congedo straordinario è un’agevolazione riservata ai dipendenti. Ci sono delle differenze tra lavoratori pubblici e privati?
Il congedo straordinario consiste in un periodo di aspettativa retribuita, della durata di 2 anni, riservata ai lavoratori dipendenti che devono prestare assistenza ad un familiare affetto da handicap grave.
Il D.L 119/2011 prevede uno specifico ordine di priorità per l’utilizzo dell’agevolazione. Nello specifico, essa spetta al coniuge, ai genitori, ai figli, ai fratelli e alle sorelle e ai parenti o affini del soggetto disabile grave. La Circolare INPS n. 38 del 27 Febbraio 2017, inoltre, ha introdotto delle modifiche, in relazione alle innovazioni previste dalla Legge n. 76/2016 sulle unioni civili. Adesso, infatti, oltre al coniuge, possono richiedere il congedo anche l’unito civilmente o il convivente di fatto.
Regola fondamentale per la fruizione è il divieto di “raddoppio” per lo stesso lavoratore. L’unica eccezione si ha nel caso dei genitori che assistono figli affetti da disabilità grave. Ma la legge stabilisce gli stessi requisiti di accesso al congedo per i dipendenti privati e pubblici? Vediamo, nel dettaglio, cosa stabilisce la disciplina normativa.
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Congedo straordinario: come presentare la domanda?
Un nostro gentile Lettore ha inviato il seguente quesito:
“Buongiorno, vorrei sapere se, per chiedere il congedo straordinario come lavoratore della Pubblica Amministrazione, basta essere caregiver ed allegare il verbale dell’ASL che accerti l’invalidità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104. È necessario fornire anche ulteriore certificazione medica che dimostri la necessità del congedo per assistere il disabile? Grazie mille.”
Per risolvere il dubbio del nostro Lettore, ricordiamo qual è la documentazione necessaria per accedere ai benefici previsti dalla Legge 104.
Per ottenere il congedo straordinario, il richiedente deve, innanzitutto, allegare alla domanda la certificazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3, comma 3, Legge 104/92) del soggetto che intende assistere, il grado di parentela, i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile e la convivenza.
L’INPS, attraverso la Circolare n. 171 del 30 dicembre 2011, ha chiarito, inoltre, le nuove modalità di invio telematico delle istanze di congedo straordinario. Dal 1° gennaio 2012, infatti, le richieste devono pervenire attraverso uno di tali canali:
- web, usufruendo dei servizi telematici a disposizione del cittadino, tramite il sito dell’INPS, alla Sezione “Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- CAF/ Patronati;
- Contact Center Multicanale, telefonando al Numero Verde 803164.
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La disciplina per il lavoro pubblico e per il lavoro privato
In relazione alla questione suscitata dal nostro Lettore, è opportuno richiamare due importanti Circolari, relative alla disciplina della decorrenza dell’agevolazione per i lavoratori privati e pubblici.
Nella Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001, si sottolinea che “Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”.
La Circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002, allo stesso modo, prevede che “i dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari e la domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza. Gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro 60 giorni dalla richiesta”.
Di conseguenza, sia nel settore pubblico sia in quello privato, il congedo straordinario decorre dalla data indicata sulla domanda, a meno che il datore di lavoro non disponga diversamente. Il lavoratore, tuttavia, ha diritto a beneficiare della misura entro 60 giorni dalla richiesta.
Infine, dopo l’inoltro della richiesta di congedo, nel caso in cui dovessero verificarsi cambiamenti relativi alle informazioni indicate, l’interessato è obbligato a comunicarli tempestivamente. In ogni caso, la comunicazione non può essere effettuata oltre 30 giorni dal cambiamento in oggetto. L’INPS, ogni anno, effettua le dovute verifiche a campione delle informazioni dichiarate dai lavoratori che usufruiscono dei permessi Legge 104.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.