Il Superbonus in questi mesi ha fatto parlare molto di sé, per via di regole che sicuramente non sono esenti da punti deboli e zone grigie. Importanti aggiornamenti arrivano dall’approvazione definitiva del ddl di conversione del decreto Aiuti quater. Cosa cambia?
La cessione dei crediti è il tema più discusso in riferimento al Superbonus, la maxi agevolazione dell’edilizia su cui le istituzioni nel corso del tempo hanno scelto di effettuare modifiche, al fine di superare alcune criticità emerse e i punti deboli della normativa.
Quest’ultima infatti, secondo molti osservatori poteva essere meglio redatta, proprio per reprimere tentativi di abuso e varie irregolarità che, invece, come testimoniato dai non pochi casi di cronaca, hanno evidenziato tutte le ambiguità legate al meccanismo del Superbonus.
Di seguito intendiamo fare il punto su alcune interessanti novità proprio in tema di crediti d’imposta da Superbonus, così come emerge con l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del decreto Aiuti quater. Vediamo allora che cosa c’è da ricordare in proposito, anche in riferimento alla garanzia SACE. I dettagli.
Superbonus, garanzia SACE e utilizzo crediti in 10 rate
In riferimento al Superbonus ci sono due interessanti novità, in tema di garanzia SACE e possibilità di usare i crediti in 10 rate. In relazione alla facoltà di utilizzare i crediti in 10 rate è confermata la regola di cui all’art. 9 comma 4 del decreto Aiuti quater la quale per gli interventi legati al Superbonus, dispone la facoltà di sfruttare in 10 rate annuali di identico ammontare i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione di credito o di sconto in fattura, di cui si ha disciplina all’art. 121 del decreto rilancio. Si tratta delle comunicazioni inviate all’Amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre scorso e dei crediti non ancora usati. La possibilità di utilizzo in 10 rate annuali sostituisce quella precedente in 4 o 5 rate.
A questo scopo si dovrà inviare alle entrate una comunicazione ad hoc da parte del fornitore o da parte del cessionario in base a regole attuative che saranno successivamente definite da un apposito provvedimento. Inoltre rimarchiamo che la quota di credito d’imposta non sfruttata nell’anno di riferimento non sarà fruibile negli anni posteriori, né può essere richiesta a rimborso.
Per quanto riguarda la garanzia SACE per ottenere liquidità, le ultime novità indicano l’introduzione della garanzia per i prestiti bancari rivolti alle imprese aventi sede del nostro paese e che sono attive nel settore dell’edilizia. Il riferimento va al codice ATECO 41 ‘costruzione edifici’ e 43 ‘lavori di costruzione specializzati’, ma esclusivamente per le opere che permettono di accedere all’agevolazione del Superbonus di cui nel decreto Rilancio.
Superbonus: novità cessione crediti
Ebbene, come anticipato in apertura vi sono novità in tema di cessione di crediti da bonus edilizi. Infatti, con approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del decreto aiuti quater, non sono più quattro ma 5 le possibili cessioni dei crediti d’imposta per cui si optato per il meccanismo della cessione o dello sconto sulle corrispettivo. Il riferimento normativo è all’articolo 121 del decreto rilancio del 2020.
Rimarchiamo anche che per le opere che permettono di accedere al Superbonus, in determinate circostanze sarà possibile sfruttare i crediti d’imposta in 10 rate invece che in 4 rate o in 5 rate, e le aziende ricostruzione dell’edilizia potranno avvalersi della cosiddetta garanzia SACE per conseguire liquidità.
Inoltre, attraverso i commi 4 bis e 4 ter immessi nell’ambito della conversione nell’articolo 9 del decreto Aiuti quater sono allargate a 3 le possibili cessioni a favore di soggetti vigilati dei crediti di imposta, derivanti dalle opzioni per la cessione o dallo sconto sul corrispettivo di cui si trova traccia nel decreto Rilancio 2020. Inoltre la facoltà di effettuare le 3 cessioni menzionate al posto delle due previste e concesse in precedenza attiene anche alle comunicazioni di opzione, effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti quater.
Superbonus e trasferimenti dei crediti d’imposta: la disciplina aggiornata
Sostanzialmente, a seguito delle novità inserite nel percorso di conversione del decreto Aiuti quater, la disciplina oggi permette i seguenti trasferimenti dei crediti di imposta:
- se colui che si avvale della detrazione fiscale sceglie lo sconto sul corrispettivo-> fornitore -> primo cessionario (chiunque) -> tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati -> correntisti soggetti differenti dai consumatori o dagli utenti. In altri termini si può cedere il credito al fornitore e di seguito fare 5 altre ulteriori cessioni.
- se colui che si avvale della detrazione fiscale sceglie la cessione del credito-> primo cessionario (chiunque) -> tre ulteriori cessioni verso soggetti vigilati -> correntisti soggetti differenti dai consumatori o dagli utenti. Sono in buona sostanza possibili 5 distinte cessioni dei crediti.
Concludendo, se queste sono le ultime novità che emergono in tema di Superbonus, non sono certamente da escludersi nuovi futuri aggiornamenti in riferimento ad un’agevolazione verso la quale i correttivi, finora, non sono di certo mancati.