Chi si affida a una banca richiedendo un prestito o accendendo un mutuo ha diritto a vedersi riconoscere un vantaggio per il virtuoso adempimento all’obbligo come creditore.
Nel caso specifico chi estingue in anticipo prestiti e mutui ha diritto al rimborso dei costi, indipendentemente dalla data di stipula.
È quanto ha deciso Corte Costituzionale nella sentenza di dicembre; con l’estinzione anticipata del mutuo il debitore può rimborsare alla banca il capitale dovuto prima della scadenza prevista dal contratto. Rimborsare l’intero debito in anticipo rende così libero il debitore ma anche il creditore dagli oneri del contratto.
L’estinzione anticipata è disciplinata dall’ordinamento Bancario. Dal 2007 fino a oggi non era prevista alcuna penale per l’estinzione anticipata dei mutui, per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili o allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
Prima del 2007 invece l’estinzione anticipata ha previsto l’applicazione di penali, in misura ridotta e in accordo con ABI e Associazione dei consumatori.
La legge tutela gli interessi dei creditori nell’estinzione anticipata di un finanziamento
Oggi la situazione è completamente ribaltata: non solo l’assenza di penali ma il rimborso di quelle spese accessorie legate agli interessi. L’estinzione anticipata di un finanziamento a rate rispetto alle scadenze previste comporta quindi il rimborso dei costi sostenuti.
La corte Costituzionale risolve così un contrasto che discriminava alcuni consumatori specificando che non vi è disparità di trattamento relativamente alla data di stipula del prestito. Il differente trattamento previsto nei confronti dei consumatori in base alla data di stipula del contratto è stato così ora dichiarato illegittimo.
In particolare, la Consulta ha stabilito che le disposizioni attuali sono retroattive e applicabili anche ai vecchi mutui. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. Ha in tal caso diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, anche degli interessi, escluse le imposte.