Un recente provvedimento del CGA Sicilia dà ragione a tre lavoratori che contestavano il calcolo del TFS da parte dell’istituto di previdenza. I dettagli della decisione e i motivi dell’accoglimento dei ricorsi.
Forse non tutti sanno che non tutti i lavoratori del pubblico impiego hanno diritto ad incassare il TFR al termine del loro servizio e questo perché varie categorie di lavoratori del pubblico impiego hanno invece diritto a conseguire il trattamento di fine servizio o TFS.
Ricordiamo infatti che il TFS rappresenta l’indennità o buonuscita che è versata, alla data della cessazione dal servizio, ai lavoratori del settore pubblico assunti con contratto a tempo indeterminato prima del primo gennaio 2001 (tranne il personale cosiddetto non contrattualizzato).
Chi non rientra nelle regole TFS è assoggettato al regime di TFR, il trattamento di fine rapporto, che segue regole di calcolo differenti. Sono i casi, ad esempio, dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in data successiva al 31 dicembre 2000.
Ebbene, talvolta succede che vi siano contestazioni quanto al calcolo esatto del trattamento in oggetto, come nel caso affrontato dal Consiglio di Giustizia amministrativa, ovvero il massimo organo di giustizia amministrativa operante nella regione Sicilia. Vediamo che cosa è successo recentemente.
TFR / TFS anticipato dall’INPS con interessi all’1%, ma solo ad una condizione poco conosciuta
Diritto al ricalcolo TFS: che cos’è in breve il CGA Sicilia e perché è importante
Tre ricorrenti hanno dato luogo ad un procedimento presso il CGA Regione Sicilia, proprio in materia di assegnazione del TFS e criteri di calcolo. Ricordiamo in breve che in Sicilia in primo grado vi è TAR e che le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale citato possono essere appellate innanzi al CGA, organo che dunque svolge nella regione le funzioni proprie del Consiglio di Stato – e che proprio la legge qualifica come sezione distaccata dello stesso.
Il CGA ha indubbio rilievo per estendere l’autonomia della regione siciliana, facendo in modo che le funzioni giurisdizionali, che altrimenti sarebbero esercitate dal Consiglio di Stato, siano esercitate nel territorio siciliano.
E, come accennato, dette funzioni sono assai importanti perché comportano anche la possibilità di pronunciarsi su rilevanti questioni riguardanti i rapporti di lavoro e il diritto al ricalcolo del TFS spettante ai lavoratori. Nel caso recentemente affrontato si tratta di appartenenti alle forze armate e dell’ordine.
Diritto al ricalcolo TFS: ecco il perché della pronuncia del CGA Sicilia
Ebbene, recentemente, il CGA ha confermato il diritto al ricalcolo del TFS per le forze armate e dell’ordine, avendo dato ragione alla tesi prospettata da tre ricorrenti, e indicando argomenti favorevoli alle loro richieste di ricalcolo del trattamento di fine servizio.
Di fatto un caso che merita di essere ricordato e che vogliamo qui sintetizzare nei punti che seguono:
- con rigetto degli appelli proposti dall’INPS, in quanto valutati come infondati, la magistratura del CGA ha dunque confermato le sentenze del TAR Sicilia, che si era già espresso sul punto;
- a seguito della pronuncia del CGA, a favore dei ricorrenti l’INPS dovrà pagare 10mila euro insieme al TFS già ricevuto;
- per una interpretazione erronea della legge in merito, l’INPS non aveva infatti calcolato 6 scatti stipendiali sul TFS degli appartenenti alle forze armate e dell’ordine andati in pensione, e che conseguentemente avevano fatto ricorso.
In particolare, nel corso della vicenda, sono emersi errori di calcolo nel 90% dei pensionati militari, con la conseguenza di giungere ad un calcolo sbagliato del trattamento pensionistico, e comunque non proporzionato al diritto effettivamente maturato dai lavoratori.
Alcuni ulteriori chiarimenti
Come accennato, il CGA Sicilia ha espresso una valutazione favorevole su tre ricorsi distinti, in tema di diritto al ricalcolo del TFS. Ci riferiamo ai casi di un membro della GdF, collocato in congedo a domanda, di un appartenente alla Marina militare, che non ha più potuto lavorare causa invalidità sopravvenuta e di un appartenente alla Polizia di Stato, posto in congedo a domanda. In tutti questi casi era richiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, ovvero al riconoscimento degli scatti contributivi sul trattamento di fine servizio, che avrebbe ovviamente modificato la misura della prestazione. Confermata dunque la linea del TAR Sicilia, nonostante gli appelli dell’INPS – appunto rigettati dal CGA Sicilia.
Concludendo il TAR in primo grado aveva già accolto i ricorsi dei lavoratori forze armate e dell’ordine e condannato l’istituto a versare agli interessati il dovuto, in applicazione della legge n. 387/1987 – insieme alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Dopo il citato appello dell’INPS, ritenuto mancante dei presupposti per essere accolto, il CGA ha così confermato le condanne dell’istituto che, come accennato, dovrà pagare 10mila euro a ogni ricorrente vittorioso.