Le maggiorazioni contributive più note sono quelle per gli invalidi ma la normativa ne prevede molte altre per categorie di lavoratori differenti. Scopriamole tutte.
Si chiamano maggiorazioni convenzionali dell’anzianità contributiva e sono agevolazioni sul piano contributivo connesse all’occupazione svolta.
Il tema pensione è molto complesso. Oltre a conoscere le forme di pensionamento previste dal sistema italiano occorre approfondire tanti altri aspetti direttamente collegati all’uscita dal mondo del lavoro. Il Trattamento di Fine Rapporto, ad esempio, oppure alcuni dettagli fondamentali per la maturazione dei requisiti necessari per andare in pensione. Ogni scivolo pensionistico, infatti, prevede la soddisfazioni di condizioni anagrafiche e/o contributive. La pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni di età e con 20 anni minimo di contribuzione. Quota 103 con 62 anni di età e 41 di contributi. L’APE Sociale con 63 anni di età e 30 o 36 anni di contribuzione e così via. Un elemento chiave, dunque, è il numero di contributi maturati durante la vita lavorativa. Spesso non sono sufficienti e occorre ritardare l’uscita dal mondo del lavoro. In altri casi possono essere aumentanti grazie alle maggiorazioni previste dall’ordinamento italiano.
Tali maggiorazioni si rivolgono a specifiche categorie di cittadini come gli invalidi (ma non solo).
Cosa sono le maggiorazioni contributive
Iniziamo capendo meglio cosa siano le maggiorazioni contributive e chi ne ha diritto. Alcune attività lavorative svolte in particolari condizioni comportano una copertura assicurativa potenziata. Di conseguenza, la normale contribuzione maturata in questo periodo viene aumentata e moltiplicata per specifici coefficienti di maggiorazione.
Il risultato è un’anzianità contributiva convenzionale che viene, poi, sommata a quella effettiva. Concorreranno entrambe al calcolo dei contributi maturati per definire il diritto o meno alla pensione. Chi può sfruttate queste maggiorazioni contributive, dunque, potrà lasciare il mondo del lavoro in anticipo.
Primi beneficiari, gli invalidi
Gli invalidi con percentuale di disabilità riconosciuta superiore o pari al 74% possono approfittare di una maggiorazione contributiva di due mesi all’anno per ogni anno di servizio prestato soddisfacendo i requisiti sanitari. Per esempio, lavorando per un anno spettano dodici mesi di contributi lavorative e altri due mesi di contributi figurativi arrivando, così, a 14 mesi di contributi. Il massimo di contribuzione aggiuntiva riconosciuta, però, è di cinque anni su trenta anni di servizio con invalidità superiore al 74%. Rientrano in questa direttiva i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa.
Nella categoria degli invalidi civili rientrano anche le persone non vedenti, lavoratori dipendenti con una entità di 1/3 del periodo. Possono ottenere quattro mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro svolto. Inizialmente tale diritto era riservato ai centralisti ciechi, ora grazie alla Legge 120 del 1991 spetta a tutti i lavoratori privi della vista a condizione che richiedano il beneficio.
La mappa delle maggiorazioni contributive prende forma
Continuiamo con le maggiorazioni contributive spettanti alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari. Chi ha subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa a causa di un atto di terrorismo o di stragi di tale natura potrà contare su un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi. In questo modo l’anzianità pensionistica verrà incrementale in ugual misura, sia per i lavoratori dipendenti pubblici, sia per i dipendenti privati che per gli autonomi. Il beneficio è riconosciuto sia alla vittima dell’atto terroristico sia al coniuge e ai figli delle persone rimaste invalide.
La mappa prosegue segnalando la possibilità per i lavoratori che hanno prestato servizio in zone con amianto di approfittare di una contribuzione figurativa. La Legge di riferimento risale al 1992 e riconosceva una maggiorazione aggiuntiva del 50% della contribuzione effettivamente maturata con riferimento al periodo di lavoro svolto nelle cave di amianto o nelle miniere in cui era presente tale minerale naturale. Destinatari i lavoratori che si erano ammalati a causa dell’esposizione e i lavoratori che avevano lavorato accanto alla sostanza dannosa per minimo dieci anni. Nel 2003, però, la Legge 269 ha ridotto il coefficiente di maggiorazione dal 50 al 25%. Inoltre la maggiorazione risulta utile solamente per la determinazione dell’importo del trattamento pensionistico e non per la maturazione dei requisiti di accesso alla forma di pensionamento scelta.
Miniere, torbiere e non solo, la lista continua
Le maggiorazioni contributive spettano ai lavoratori che hanno prestato servizio nelle miniere, nelle cave e torbiere svolgendo un’occupazione sotterranea per minimo 15 anni, non necessariamente continuativi nel tempo. Tali soggetti hanno diritto ad una maggiorazione sia con riferimento ai requisiti di assicurazione che di contribuzione. Il periodo massimo è di cinque anni e per ottenere il beneficio occorrerà inoltrare domanda.
Continuiamo con il personale militare o dello Stato che ha lavorato in sedi disagiate o in condizioni malagevoli o che sia stato esposto a rischi come nei servizi al confine, servizi all’estero, campagne di guerra, servizio di navigazione. Rientrano anche gli ex combattenti dipendenti civili dello Stato. Come esempio citiamo i partigiani, gli invalidi di guerra, i mutilati, gli orfani, le vittime civili di guerra, le vedove di guerra o per causa di guerra, i profughi. La maggiorazione del trattamento pensionistico in termini economici corrisponde a 15,49 euro al mese per le pensioni con decorrenza dal 1968 in poi.
I benefici per gli ex combattenti, spiega l’INPS, hanno carattere eccezionale e si distinguono dalle solite agevolazioni economiche e di carriera dato che hanno efficacia sia in relazione al trattamento economico e giuridico di carriera che con riferimento a quello di quiescenza e previdenza.
I servizi del personale militare nei dettagli
Le maggiorazioni per il personale militare spettano a chi ha prestato servizio a bordo di navi dai militari della Marina e servizio di navigazione compiuto dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalle Guardie di sicurezza pubblica, dagli agenti di custodia, Vigili del Fuoco, ufficiali della Marina imbarcati come medici e, infine, dal personale civile imbarcato su navi militari.
Incluso anche il servizio prestato a bordo di navi militari da militari dell’Aeronautica e dell’Esercito e dai militari addetti alle macchine, il servizio di volo, quello prestato ai confini di terra come sottoufficiale o militare di truppa e il servizio del personale dell’Amministrazione degli Affari Esteri. Concludiamo con il servizio prestato in scuole estere e alla commutazione telefonica come operatore, assistente o capoturno.