A seguito del decesso di una persona, si apre la successione ereditaria e la legge distingue tra debiti trasmissibili e debiti non trasmissibili agli eredi. Facciamo chiarezza su quali sono, in modo da essere consapevoli se sia il caso, o meno, di accettare l’eredità.
In materia di successioni è molto importante sapere quali sono i debiti lasciati dal defunto.
Anzitutto è opportuno ricordare che esiste la cosiddetta accettazione dell’eredità, ovvero il mezzo con cui il chiamato all’eredità acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede, con effetto dal giorno dell’apertura della successione ereditaria.
D’altronde come è ben noto la morte di una persona è un evento di rilievo per la legge, in quanto quando si verifica scatta la successione ereditaria nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il motivo dell’apertura della successione risiede nell’esigenza economica che un bene non resti sprovvisto della cura e della gestione legati alla titolarità. Pertanto, a seguito dell’evento del decesso è la legge che richiede espressamente che altri soggetti subentrino nei rapporti attivi e passivi, che proseguono oltre la vita della persona appunto defunta. Proprio i rapporti passivi qui interessano in particolare, ovvero i debiti.
Di seguito vedremo dunque quali sono i debiti che, a seguito della successione, si trasferiscono agli eredi e quali invece non lo fanno. I dettagli.
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Debiti che si trasferiscono agli eredi: il contesto di riferimento
In tema di accettazione dell’eredità, vi sono regole apposite che chiariscono come ci si deve comportare. Ricordiamo che dopo aver accettato l’eredità, per gli eredi varranno pro e contro della scelta fatta. Se vi sono, infatti, gli eredi devono rispondere in una certa misura dei debiti contratti dal defunto e non saldati in vita.
Proprio così: vi sono debiti che si trasmettono agli eredi, ed altri che non lo fanno, ed è importante notare che l’eredità, per definizione, non è formata solo dagli immobili e dai risparmi in banca del defunto, ovvero dai crediti e da tutte le loro tipologie. Sussistono infatti anche i debiti.
Ecco perché la legge dà la possibilità ai potenziali eredi di rinunciare a questa qualità. D’altronde c’è di mezzo una evidente valutazione di convenienza. Per una scelta consapevole è però necessario sapere quali debiti passano agli eredi effettivamente, e quali invece sono intrasmissibili.
E non dimentichiamo che la legge prevede anche quella che è chiamata accettazione con beneficio d’inventario, vale a dire una modalità di accettazione che permette di separare il patrimonio del defunto da quello dell’erede. In buona sostanza, questo vuol dire che l’erede non potrà essere obbligato a versare i debiti del defunto, oltre quanto abbia incassato a causa della successione.
Quali debiti andranno a gravare sugli eredi:
Sgomberiamo il campo da ogni possibile dubbio, il passaggio dei debiti nella successione ereditaria rientra in una disciplina ben precisa e rigorosa che:
- include la maggioranza dei debiti del defunto,
- con ridotte eccezioni legate alla particolarità di alcune obbligazioni.
Detta disciplina indica che gli eredi sono – di regola – tenuti a rispondere dei debiti in proporzione della quota ereditaria. Ebbene, tra i debiti che scaturiscono dall’accettazione dell’eredità, abbiamo i seguenti:
- quelli connessi alla stipula del mutuo;
- le bollette utenze domestiche non saldate;
- i debiti da lavoro (ad es. i debiti contratti dal defunto nei confronti dello Stato e verso terzi nell’esercizio di un’attività come società di persone);
- le bollette condominiali, per gli ultimi due anni di insolvenza;
- le imposte e le tasse, incluse le cartelle esattoriali.
Ecco perché per un potenziale erede è molto importante sapere se, in riferimento ad una certa successione, ci sono anche debiti in gioco, oltre che crediti.
Quali debiti non si trasferiscono agli eredi?
Non tutti i debiti collegati al defunto si trasmettono agli eredi in quanto tali. Infatti vi sono alcune tipologie escluse, in ragione della loro particolare natura o del fatto che sono obblighi strettamente collegati alla persona ormai scomparsa.
Possiamo così affermare che non sono trasmissibili i debiti di ambito strettamente personale, come anche i debiti originati da obblighi non vincolanti. Ecco l’elenco:
- le sanzioni amministrative, legate ad un debito tributario oppure alle cartelle esattoriali;
- le multe stradali;
- l’assegno di mantenimento;
- i debiti collegati ai contratti di ambito strettamente personale, e ci riferiamo al caso di quelli per l’esecuzione di un lavoro;
- le obbligazioni cd. naturali, che hanno un’obbligatorietà di ambito morale e sociale e non sono trasmissibili agli eredi. Pensiamo ad es. ai debiti di gioco;
- sanzioni pecuniarie per illeciti penali accertati come commessi dal soggetto defunto, tranne i debiti per l’abuso edilizio in quanto detto tipo di sanzione grava sull’immobile e perciò di seguito sull’erede che lo ottiene per eredità;
- debiti prescritti, i quali tra l’altro non sarebbero stati da saldare obbligatoriamente neanche da parte del defunto stesso. Questo perché il creditore ha a disposizione un ben preciso periodo di tempo entro cui far valere la sua pretesa.
Alcuni ulteriori chiarimenti sul pagamento dei debiti lasciati dal defunto
Ricordiamo infine che, in linea generale, le regole civilistiche indicano che la quota ereditaria deve essere fatta valere sia in rapporto ai crediti che ai debiti. Perciò la persona che, ad esempio, eredita un quarto del patrimonio del defunto è così tenuta al pagamento dei debiti (trasmissibili) per il valore di un quarto. Anzi si può affermare che ciascun erede risponde soltanto per la propria quota, al di là del comportamento degli altri eredi.
Tuttavia è anche vero che la legge dispone l’applicazione della responsabilità solidale per un certo tipo di debiti, come ad es. Irpef o Irap, per cui infatti il versamento del dovuto può essere richiesto ed ottenuto in modo integrale ad uno solo degli eredi e senza considerare l’entità della sua quota ereditaria. Ma chiaramente l’erede che si è occupato del pagamento intero ha poi il diritto di farsi rimborsare dagli altri coeredi.