L’istituto di previdenza, all’interno della circolare n. 6 del 19 gennaio scorso, include importanti dettagli e chiarimenti sulle novità di cui alla legge di Bilancio 2023, riguardo al contratto di prestazione occasionale ed alla sua applicazione pratica.
Il 2023 sarà un anno all’insegna del rilancio delle opportunità occupazionali, o almeno questo è l’intento del Governo che, tra l’altro, intende dare più spazio alle prestazioni occasionali, ovvero quelle opere saltuarie di fornitura di un servizio.
Ebbene dopo le novità di cui alla manovra arrivano i chiarimenti da parte di un documento dell’istituto di previdenza. Interessante ricordare subito che raddoppiano i limiti economici annuali, perché passano da 5 a 10 mila euro per gli utilizzatori – e ci si riferisce alle famiglie (i di impiego di colf, badanti e baby sitter) e alle imprese datrici di lavoro.
Approfondiamo dunque questi argomenti che sicuramente hanno rilievo, vista la diffusione delle prestazioni occasionali nel nostro paese. I dettagli.
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Prestazioni occasionali 2023: il contesto di riferimento
La disciplina del lavoro occasionale è data dall’art. 54 bis del DL n. 50 del 2017, su cui recentemente sono intervenute le novità di cui in manovra. Ebbene, in base alla legge, i datori di lavoro possono servirsi di prestazioni di lavoro occasionale o con il Libretto Famiglia o con il contratto di prestazione occasionale.
Più nel dettaglio, il legislatore ha disposto due distinti regimi per le prestazioni occasionali: appunto uno a favore delle sole famiglie – e vale a dire soggetti senza partita Iva – attraverso il suddetto ‘Libretto Famiglia’, mentre l’altro a favore dei soggetti ‘non famiglie’ – e ci riferiamo ad imprese, professionisti, in genere cioè titolari di partita Iva, incluse le PA – con il contratto di prestazione occasionale. Inoltre non dimentichiamo che:
- il Libretto Famiglia può essere sfruttato solo dalle persone fisiche per pagare prestazioni relative all’assistenza domiciliare ai figli ed anziani, o a persone malate, ai lavori domestici saltuari e all’insegnamento privato supplementare;
- il contratto di prestazione occasionale, come accennato, può essere sfruttato da imprenditori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, come anche dalle PA.
Non vi sono sostanziali differenze tra i due regimi, che infatti manifestano similitudine a cominciare dall’elemento per cui i compensi per le prestazioni occasionali sono versati dall’Inps con una piattaforma informatica ad hoc dell’istituto. Ad essa utilizzatori e prestatori hanno il dovere di registrarsi. Perciò l’Istituto si occupa della gestione delle operazioni di registrazione di utilizzatori e prestatori e delle collegate comunicazioni circa i rapporti di lavoro.
Prestazioni occasionali 2023: cosa cambia? Le novità spiegate nella recente circolare Inps n. 6
Come abbiamo accennato, più elasticità da quest’anno a favore di chi intende avvalersi delle prestazioni occasionali. Giungono dall’Inps le indicazioni sulle novità per il 2023, in quanto l’istituto recepisce tutte le novità di cui alla legge di Bilancio 2023 in rapporto alla prestazione occasionale.
Vediamo di seguito le principali novità in sintesi:
- a partire dal primo gennaio famiglie e imprese potranno servirsi rispettivamente del Libretto Famiglia o del Contratto di Prestazione Occasionale nei limiti di 10 mila euro di compensi annui in relazione ai prestatori di lavoro occasionale. Superato dunque il precedente limite di 5mila euro;
- il contratto di prestazione occasionale potrà essere sfruttato da quei dai datori di lavoro che utilizzano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (non più 5). Detto limite si applica anche alle aziende e imprese del comparto turistico;
- le aziende operative nel settore turistico-alberghiero potranno servirsi del citato contratto per assumere ogni lavoratore senza più i limiti soggettivi di cui alle regole anteriori. E ci riferiamo, dunque, ai giovani under 25, ai disoccupati o percettori di prestazioni di sostegno al reddito e ai pensionati – ovvero soggetti ritenuti ‘fragili’. Perciò le aziende del settore, come ogni altro datore di lavoro che fa ricorso al contratto di prestazione occasionale, potranno servirsi anche lavoratori non appartenenti alle citate categorie;
- no all’utilizzo del meccanismo delle prestazioni occasionali per il settore agricolo, ambito nel quale varrà una disciplina semplificata.
Considerazioni finali
Questo è quanto indica l’Inps nella citata circolare n. 6 di alcuni giorni fa, con cui di fatto chiarisce i contenuti delle ultime novità in proposito, all’interno della legge di Bilancio 2023. Di fatto si tratta delle modifiche di cui alla manovra in riferimento al citato art. 54-bis del Dl n. 50/2017.
A differenza della novità sopra citata e valevole per gli utilizzatori, rimangono fissi, invece, i limiti di compenso (5.000 euro) per ogni prestatore in rapporto alla totalità degli utilizzatori.
Ricordiamo infine che, per le imprese del settore agricolo, la legge di Bilancio 2023 ha definito forme più snelle e alleggerite di lavoro occasionale a tempo determinato a valere negli anni 2023-2024. Sarà poi compito dell’Inps emettere un provvedimento ad hoc di carattere attuativo.
Chiaramente queste novità di cui nella manovra debbono leggersi nell’ottica di favorire le occasioni di impiego anche con prestazioni occasionali, attraverso regole più elastiche che siano davvero in grado di favorirne il ricorso da parte di prestatori ed utilizzatori.
Per ogni ulteriore dettaglio, rinviamo comunque al testo della circolare citata n. 6 dello scorso 19 gennaio.