Sul tema delle supplenze ATA, sono in tanti a chiedersi se e cosa scadere qualora vi fosse una rinuncia: ecco alcuni dettagli al riguardo
Il tema scuola presenta diversi ambiti ed aspetti interessanti e da approfondire, e tra questi di certo vi sono le supplenze ATA: al riguardo, in tanti si chiedono se e cosa comporta e cosa accade nel caso di rinuncia.
Sono tanti gli aspiranti che hanno scelto o sperano di poter legare il proprio mondo lavorativo a quello della scuola. Tutti gli interessati aspettano con ansia la possibilità di poter fare supplenze ATA.
Nel dettaglio cioè svolgere attività lavorativa come personale amministrativo, tecnico oppure ausilio degli istituti scolastici. Tuttavia, possono intervenire nella vita di ciascuno fattori, esigenze, impedimenti tali da non rendere possibile l’accettazione di una eventuale supplenza. Quindi, l’impossibilità ad accogliere la proposta di concreta, con la necessità di dovervi rinunciare.
Ecco che un interrogativo diffuso e che accomuna tantissimi aspiranti riguarda ad esempio la paura che la rinuncia possa portare ad un eventuale depennamento dalle graduatorie. Ecco a seguire alcuni elementi da sapere in merito sul tema.
Supplenze ATA e rinuncia: non è previsto il depennamento dalle graduatorie
Le questioni di interesse che si legano al mondo della scuola sono varie e toccano diversi ambiti. È il caso ad esempio delle graduatorie GPS: ecco come funziona a proposito dell’inserimento e circa il dichiarare l’invalidità civile e la legge 104.
E parlando di scuola, l’interesse non può che riguardare anche l’esame di maturità 2023: ecco come e cosa cambia, modalità, punti materie e tutti i dettagli.
Tornando però al punto in oggetto, l’eventuale rinuncia ad una proposta di contatto a tempo determinato non è ragione di depennamento per quanto concerne le graduatorie ATA. E ciò tanto per quanto riguarda la 1° e la 2° fascia, quanto per la 3°.
Gli aspiranti supplenti che non hanno modo o non vogliono accettare la convocazione hanno la possibilità del rifiuto.
Supplenze ATA – rinuncia: cosa succede in caso di mancata risposta alla mail di convocazione?
Qualora non si rispondesse alla mail di convocazione, ciò equivarrebbe a rinuncia. Il depennamento dalle graduatorie ATA non si prevede nel caso della rinuncia, come detto. Dunque, neanche qualora si decidesse di non replicare alla suddetta mail che si lega alla convocazione.
Nel caso della risposta negativa alla medesima, gli aspiranti possono motivare tale decisione come meglio ritengono. Nel modo più opportuno.
Potrebbero esservi imprevisti personali o familiari, magari la sede da raggiungere potrebbe necessariamente richiedere l’auto e l’eventuale aspirante ne è sprovvisto. Diverse possono essere le ragioni tali da non rendere possibile l’accettazione di una proposta.
La circolare 28597 – 28.07.22
A fornire indicazioni in merito alle supplenze 2022-23 è la circolare 28597 del 29.07.22, in cui, detto brevemente, si prevede la non applicabilità circa le sanzioni (art.7 Regolamento delle supplenze), qualora vi sia rinuncia ad una proposta di assunzione. O ancora, nel caso di “mancata presa di servizio”.
Questi, alcuni dettagli generali al riguardo. Ad ogni modo è bene ed opportuno informarsi ed approfondire il tema e i diversi aspetti anche non trattati, anche confrontandosi con soggetti competenti del campo. Qui per approfondire la circolare 28597 del 29.07.22.