Interessanti precisazioni sulla rottamazione cartelle arrivano dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla rottamazione quater.
In particolare viene posta l’attenzione sul caso di coloro che hanno cartelle esattoriali con pagamenti rateali in corso: qual è per loro la disciplina da seguire?
In queste pagine abbiamo già parlato della rottamazione quater, ovvero di quell’insieme di regole agevolative incluse nell’ultima legge di Bilancio, ed aventi la finalità di mettere in pratica la cd. pace fiscale tra cittadini con pendenze debitorie e istituzioni.
Si tratta in verità di una nuova versione di quello strumento che, appunto, prende il nome di rottamazione delle cartelle, ma ciò che cambia questa volta è la portata dell’iniziativa. Infatti il Governo con la manovra ha voluto ammettere alla definizione agevolata i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel lasso di tempo che va dal primo gennaio del 2000 al 30 giugno dello scorso anno. Invece, la passata rottamazione (e il riferimento va all’art.3 del DL 119/2018) si fermava al 31 dicembre 2017. Vi è dunque un arco temporale diverso, così come sono differenti anche i vantaggi riservati a chi aderisce alla nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali o rottamazione cartelle.
Ebbene, proprio con riferimento a questi temi, interessanti indicazioni giungono dalle FAQ sul sito web dell’Agenzia Entrate Riscossione, aventi ad oggetto la rottamazione quater. In particolare, come funziona la nuova rottamazione per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali con pagamenti rateali già in corso? Scopriamolo di seguito, alla luce dei recenti chiarimenti dati dagli uffici della Riscossione.
Rottamazione quater e pace fiscale 2023: il contesto di riferimento
Lo abbiamo più volte evidenziato ma giova ribadirlo ai contribuenti: che lo si chiami tecnicamente o meno, sta per arrivare un nuovo condono sulle cartelle esattoriali, la citata “rottamazione quater” – vale a dire una nuova finestra ‘agevolata’ per chiudere le pendenze fiscali e contributive in essere, pagando soltanto solo la quota capitale del debito.
La rottamazione quater è inserita all’art. 1, commi 231 – 252 della legge n. 197/2022 (manovra 2023) e, come accennato, è il nuovo strumento di pace fiscale per rottamare cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS riguardanti i carichi affidati alla Riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolare, la definizione agevolata implica lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.
La portata applicativa è ampia se pensiamo che, in concreto, potranno essere oggetto di definizione agevolata o rottamazione non soltanto le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (ad es. la TARI), il bollo auto e così via. Non dimentichiamo che i debiti in oggetto debbono costituire pendenze per le quali l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della Riscossione.
La definizione agevolata vale anche per le cartelle già rateizzate in passato
Ebbene, come visto rientrano nella definizione agevolata i debiti inclusi nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ma occorre anche aggiungere che ciò vale pure nell’ipotesi in cui detti debiti siano stati già oggetto di altri meccanismi agevolativi. Questo ci aiuta ad inquadrare l’utilità dei recenti chiarimenti della Riscossione nell’area FAQ, come ora vedremo.
Ebbene le precisazioni fornite dalla Riscossione sono molto utili per comprendere la portata applicativa effettiva della rottamazione di cui stiamo parlando. Secondo quanto indicato nelle FAQ della Riscossione infatti:
- i contribuenti che stanno già pagando cartelle secondo il meccanismo della rateizzazione possono liberamente aderire alla rottamazione quater,
- e nel momento in cui fanno domanda di adesione, vedranno in automatico scattare la sospensione dei termini di versamento previsti dal pregresso piano di rateazione fino al 31 luglio.
Non una data qualsiasi quest’ultima, ma la data entro la quale occorre pagare la prima o unica nuova rata riquantificata sulla scorta della rottamazione quater e del nuovo piano.
C’è un altro aspetto molto importante, che viene opportunamente rimarcato dalla Riscossione. La domanda di adesione alla rottamazione quater di fatto sospende le scadenze delle rate in corso, si torna infatti a pagare entro il 31 luglio di quest’anno, ma attenzione: chi decade perde anche la vecchia rateazione, quindi il contribuente dovrà stare ben attento a rispettare le tempistiche previste.
I vantaggi dell’estensione
Chiaramente quanto detto finora va a beneficio diretto dei contribuenti in difficoltà con le pendenze debitorie. Infatti la nuova definizione agevolata è possibile altresì per i contribuenti che, dopo aver ricevuto delle cartelle esattoriali negli anni passati, avevano attivato in precedenza e prima della rottamazione quater un piano di rateazione per rientrare del debito e sanare la loro posizione. Perciò, sgomberando il campo da ogni possibile dubbio, si possono rottamare anche i debiti rimanenti e comunque già in corso di regolarizzazione con il Fisco.
D’altronde la legge di Bilancio 2023 è molto chiara a riguardo, disponendo che dopo aver fatto domanda di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi fino alla scadenza della prima o sola rata delle somme da versare a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento che scaturiscono da anteriori dilazioni in essere alla data di presentazione.
Nelle FAQ dell’AdER (Agenzia Entrate-Riscossione) abbiamo perciò nient’altro che la conferma di questa regola, conseguentemente sono sospesi fino al 31 luglio prossimo gli obblighi di chi ha rateazioni di cartelle esattoriali in corso e fa appunto domanda di rottamazione quater.
Ulteriori considerazioni finali
Non dimentichiamo poi che nel momento in cui giunge l’ok delle Entrate alla domanda di adesione alla rottamazione quater (entro la data del 30 giugno prossimo), sono stabilite le nuove scadenze di pagamento, a cominciare da quella del 31 luglio. Sostanzialmente le anteriori rateazioni sono sostituite dalle nuove scadenze di cui al nuovo piano di rateizzazione ed in questo, com’è noto, sono di fatto condonate le sanzioni, gli interessi e l’aggio, rimanendo da versare soltanto il residuo sul debito originario e le spese di notifica.
Attenzione però a quanto segue: se si verifica il rigetto della richiesta di adesione alla rottamazione quater (mancanza dei requisiti), si potrà avere nuovamente il pagamento delle rate secondo il vecchio piano di rateizzazione e con le identiche scadenze. In concreto il contribuente sarà però tenuto a recuperare quanto sospeso nei mesi nei quali era in attesa di risposta, pagando il dovuto nella prima rata utile.
Infine, se il contribuente che si avvale della rottamazione quater versa la prima rata entro il 31 luglio ma poi non rispetta le posteriori scadenze entro il margine dei 5 giorni di tolleranza, decade e non potrà riprendere neanche il piano di rateazione originario, perché annullato.