Il verbale di invalidità consente di ottenere una serie di agevolazioni. Tra queste rientra anche il pass disabili per l’auto. Ecco i requisiti per ottenerlo.
Ai cittadini che hanno richiesto l’accertamento dell’handicap ai sensi della Legge 104 e che hanno sostenuto la relativa visita medica, è rilasciato un verbale da parte dell’INPS.
Da tale documentazione si evince anche la possibilità di richiedere specifici benefici per la circolazione e la sosta delle autovetture al servizio dei soggetti invalidi.
Analizziamo, dunque, attentamente la normativa di riferimento.
Non perdere il seguente approfondimento: “Invalidità civile: perché è importante conoscere il significato dei codici sul verbale“.
Verbale di invalidità: il contenuto essenziale
Le informazioni contenute nel verbale di invalidità possono essere suddivise in 4 fattispecie:
- dati anagrafici e relativi alla documentazione;
- informazioni riguardanti la situazione sanitaria del richiedere;
- dati inerenti la valutazione proposta;
- informazioni sulla eventuale revisione.
Il punto principale per comprendere quali sono i vantaggi spettanti è la valutazione proposta.
A tal fine, la Commissione medica, al termine della visita, appone al verbale una di tali diciture:
- “Persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge 104/1992)”: in tal caso, non si possiede un handicap grave;
- “Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992)”;
- “Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (art. 21, Legge 104/1992)”.
L’ultima categoria di dati, invece, contiene le informazioni riguardanti la possibile revisione, necessaria nelle ipotesi prettamente specificate. Di recente, infatti, i verbali includono 2 specificazioni:
- “Esonero da future visite di revisione in applicazione del DM 2/8/2007“: si riferisce all’esonero previsto dalla Legge n. 80/2006, se di possiedono le patologie contenute nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, per i soggetti che percepiscono l’indennità di accompagnamento o di comunicazione;
- revisione: indica se la Commissione ha stabilito una revisione. In tal caso, viene specificato anche il mese e l’anno della visita di revisione. Se tale indicazione viene omessa, l’interessato può essere convocato ugualmente per delle visite di controllo a campione, tranne nell’ipotesi in cui sia espressamente specificato l’esonero.
Legge 104 e benefici fiscali per le autovetture
La Legge italiana accorda delle agevolazioni fiscali per le vetture preposte al trasporto dei soggetti disabili o per i veicoli adattati alla guida.
Nello specifico, le agevolazioni comportano:
- l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% invece che al 22%;
- la detrazione IRPEF del 19% dei costi sostenuti, deducibile in Dichiarazione dei Redditi;
- esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte di trascrizione. In tal caso, però, ci sono anche altri presupposti da rispettare, relativi al tipo di vetture ammesse e, solo in alcune ipotesi, alla cilindrata.
I verbali più recenti, inoltre, stabiliscono delle definizioni più dettagliate, per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ottenibili. In particolare:
- “ridotte o impedite capacità motorie”: se il verbale reca tale dicitura, il soggetto ha diritto a fruire delle agevolazioni fiscali sulle autovetture, a condizione che il veicolo sia adattato in maniera stabile al trasporto di persone con disabilità. Altrimenti, il mezzo deve essere adatto alla guida, sulla base delle indicazioni della Commissione incaricata del riconoscimento dell’idoneità alla guida;
- “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000)”: in tali ipotesi, la vettura non deve necessariamente essere adattata al trasporto, per accedere ai benefici fiscali;
- “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000)”: anche in tali casi, per beneficiare dei vantaggi, il mezzo non deve, per forza, essere adattato al trasporto;
- “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”: vuol dire che la Commissione non ha riscontrato nessuno dei presupposti finora descritti e, dunque, non si ha diritto ai benefici e al cd. contrassegno disabili.
Per maggiori informazioni, consulta anche il seguente articolo: “Contrassegno disabili e parcheggio riservato: chi può richiederli“.
Verbale invalidità e contrassegno disabili: quando spetta?
Un nostro gentile Lettore ha inviato il seguente quesito:
“Salve, non capisco se posso ottenere il pass disabili per l’auto con il verbale di invalidità. Il Patronato sostiene che deve comparire su tale documento. Grazie.”
La normativa prevede che il verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha accertato l’invalidità civile, l’handicap, la cecità o la sordità dichiari anche il possesso delle condizioni sanitarie necessarie per l’ottenimento del contrassegno invalidi. Allo stesso modo, deve indicare la presenza dei presupposti per beneficiare dei vantaggi fiscali predisposti per i veicoli destinati ai disabili.
Tale meccanismo di verifica è stato introdotto per scongiurare la “doppia visita” (da parte della Commissione di invalidità e medicina legale).
L’art. 381 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 (cd. Regolamento del Codice della Strada) sancisce che, per ottenere il contrassegno disabili per il proprio veicolo, il soggetto “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”.
Per rispondere all’interrogativo sollevato dal nostro Lettore, confermiamo che è assolutamente corretta l’informazione fornita dal Patronato. Il diritto a richiedere il contrassegno disabili, infatti, spetta solo se dal verbale risulta che l’interessato possiede tutti i requisiti sanitari stabiliti dal Regolamento del Codice della Strada. In tale ipotesi, recherà la dicitura: “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 16 dicembre 1992, n. 495)”.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.