Il Canone Rai è la tassa per il possesso di un apparecchio audio-televisivo che tanti cittadini “odiano”. Vorrebbero non pagarla e un modo – legale ma estremo – esiste.
Chi possiede un televisore funzionante deve pagare il Canone Rai annualmente tramite la bolletta della luce.
L’uscita del Canone dalla bolletta della luce non c’è stata. Se n’è parlato per tanti mesi nel 2022 lanciando ipotesi su cosa sarebbe successo seguendo le direttive UE sull’eliminazione in fattura di tutte le voci non strettamente connesse all’energia elettrica. E ora possiamo notare come nulla sia cambiato. Mensilmente vedremo addebitarci l’importo in bolletta, 9 euro per 10 mesi. Dovremmo essere contenti dato che le previsioni di un aumento della cifra non si sono avverate. Saremmo stati ancora più felici, però, se la tassa fosse stata eliminata così come sta accadendo per l’imposta equivalente in altre nazioni europee. Inutile pensare ai se e ai ma, il Canone Rai dovrà continuare ad essere corrisposto da chiunque detenga un apparecchio in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre. Se il cittadino intende risparmiare quei 90 euro all’anno dovrà prendere una decisione radicale, far sparire tutti gli apparecchi televisivi dalla propria abitazione.
Canone RAI, per non pagare via il televisore
La normativa parla chiaro, i casi di esenzione dal pagamento del Canone RAI sono pochi e specifici. Solo chi soddisfa le specifiche condizioni che stiamo per presentarvi potrà evitare di corrispondere i 90 euro all’anno. Risultano esenti
- i cittadini che hanno compiuto 75 anni e parallelamente hanno un reddito personale e coniugale inferiore a 8 mila euro o sono conviventi con persone senza reddito proprio (ad eccezione di colf, badanti e collaboratori domestici). Se i 75 anni vengono compiuti entro il 31 gennaio l’esenzione spetterà per tutto l’anno in corso. Qualora il compimento degli anni avvenisse tra il 1° febbraio e il 31 luglio l’esenzione riguarderà solamente il secondo semestre dell’anno;
- i diplomatici e militari stranieri, i funzionari e gli impiegati consolari nonché i funzionari di organizzazioni internazionali;
- i cittadini che non detengono un apparecchio audio-televisivo. Possono ottenere l’esenzione per tutto l’anno notificando l’assenza della tv entro il 31 gennaio oppure solo per il secondo semestre inoltrando la richiesta di entro il 31 luglio dell’anno in corso;
- i contribuenti che hanno nel nucleo familiare un componente che già corrisponde il Canone Rai.
La presunta detenzione del televisore
I contribuenti che non possiedo un televisore devono inoltrare richiesta di esenzione dal pagamento entro le date prima citate. Questo perché da quando il Canone Rai è stato introdotto nella bolletta della luce è stata stabilita la presunzione di detenzione per tutti coloro che risultano intestatari di un’utenza domestica per la fornitura di energia elettrica. Tale decisione è stata presa dopo aver appurato il gran numero di evasori con riferimento al pagamento dell’imposta prima del 2016, quando il Canone si corrispondeva con bollettino postale.
Ciò non significa che chi non è intestatario di un’utenza domestica residenziale ma possiede un televisore sia esente dal pagamento. Il canone dovrà essere comunque versato entro il 31 gennaio mediante modello F24. Questa indicazione vale anche per i cittadini con fornitura di energia elettrica che avviene all’interno delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
Inoltre, anche i contribuenti residenti all’estero sono obbligati al pagamento dell’imposta qualora possiedano un’abitazione in Italia in cui è presente un televisore. Un’altra importante precisazione. Non basta prendere la TV, metterla in un ripostiglio e non vederla più per potersi garantire l’esenzione. Secondo la normativa se in casa è presente un apparecchio funzionante – utilizzato o meno non ha importanza – il Canone Rai deve essere corrisposto.
La soluzione è una, non c’è scampo
Per evitare il pagamento occorre “liberarsi” dei televisori presenti nell’abitazione. Vendendoli, ad esempio, per ottenere anche un guadagno. Donandoli a chi ne ha bisogno oppure portandoli all’isola ecologica. Una decisione drastica quella di non guardare più la TV ma fortunatamente ci sono altri modi per sopperire a questa mancanza (i siti streaming, per esempio).
Nel momento in cui non si deterrà più l’apparecchio allora si potrà inoltrare domanda di esenzione dal pagamento dell’imposta. Meglio accelerare i tempi dato che la prima finestra temporale si chiuderà a breve, martedì 31 gennaio. Via, dunque, alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica che permette di disdire l’abbonamento RAI. Il modello è reperibile online e dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate telematicamente oppure seguendo altri canali.
Per poter ottenere l’esenzione totale – per tutti i dodici mesi – occorrerà procedere con l’inoltro a partire dal 1° luglio dell’anno precedente e non superando la data del 31 gennaio. In caso contrario occorrerà attendere la seconda finestra che chiuderà il 30 giugno e permetterà l’esenzione parziale, solo per il secondo semestre. Ogni anno si deve procedere con l’invio della Dichiarazione, il rinnovo dell’esenzione non è automatico.
Come inoltrare la Dichiarazione Sostitutiva Unica
Online è possibile scaricare il modello in PDF della Dichiarazione. Una volta compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate. La presentazione potrà avvenire telematicamente approfittando dei canali digitali dell’ente accedendo al servizio tramite credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). In alternativa si potrà utilizzare la PEC, posta elettronica certificata, a condizione che nella Dichiarazione sia stata apposta la firma digitale. L’indirizzo a cui spedire il modello è cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
L’ultima modalità di invio richiedere la spedizione del cartaceo tramite raccomandata A/R all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV, cp 22, 10121 Torino.
Una volta accolta l’istanza, scatterà l’interruzione del pagamento del Canone RAI dalla prima rata utile successiva all’inoltro della domanda. In caso di rate corrisposte pur rientrando tra gli esenti sarà possibile per il contribuente chiedere il rimborso compilando l’apposito modulo presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.