Il prospetto informativo disabili dà una sorta di “fotografia” – alla data del 31 dicembre dell’anno anteriore – della situazione occupazionale delle aziende soggette all’obbligo di legge in tema di assunzioni di lavoratori disabili e categorie protette. Entro quando inviarla?
Il datore di lavoro o azienda è tenuto al rispetto di una molteplicità di obblighi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, tra questi, vi è quello relativo al prospetto informativo disabili.
Come spiega il sito del Ministero del Lavoro, detto prospetto consiste in una dichiarazione nella quale chi ha assunto personale indica la propria situazione occupazionale, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o facente parte della altre cd. categorie protette, e i posti di lavoro con le correlate mansioni. Abbiamo detto che si tratta di un obbligo di legge e il riferimento – in questo caso – è alla legge n. 68 del 1999, recante norme per la tutela del diritto al lavoro dei disabili.
Di seguito intendiamo ricordare alcuni aspetti significativi del prospetto informativo disabili, e coglieremo anche l’occasione per segnalare che manca poco tempo alla scadenza dell’invio digitale del citato documento al Ministero del Lavoro. Quanto tempo manca dunque? E che cosa bisogna ricordare in proposito? Scopriamolo insieme in questa breve guida pratica.
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Prospetto informativo disabili: la sua utilità e l’obbligo fissato dalla legge
L’adempimento collegato all’invio del prospetto informativo disabili attiene sia ai datori di lavoro pubblici che a quelli privati, con 15 o più lavoratori regolarmente assunti in via subordinata, rappresentanti la base di computo per il calcolo della quota di riserva.
La legge infatti dispone che le aziende, sulla scorta del numero dei dipendenti, sono obbligate a destinare una quota della forza lavoro ai disabili e ad altre categorie di soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Maggiore è il numero dei lavoratori impiegati, maggiori saranno i posti di lavoro per i disabili.
La trasmissione deve aversi entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo modalità del tutto telematiche. Di riferimento, come spiega il Ministero del Lavoro, sono le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 2 novembre 2010 – e il datore deve adempiere al proprio dovere, tenuto conto della situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno anteriore.
Attenzione a quanto segue: l’interessato deve sapere che il prospetto informativo disabili non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma soltanto quando, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati aggiornamenti e modifiche nella situazione occupazionale. In altre parole, l’obbligo sussiste soltanto se si sono avute nel corso dell’anno variazioni che hanno inciso sulla quota di riserva, in rapporto all’assunzione di un soggetto riconducibile nel novero delle categorie protette.
Cambiamenti della situazione occupazionale: di che si tratta?
Sopra abbiamo detto che il prospetto informativo disabili va inviato soltanto in caso di cambiamenti della situazione occupazionale, ovvero deve trattarsi di modifiche idonee a:
- aumentare o diminuire il personale computabile nella base occupazionale, e ciò tanto da imporre una modifica dell’obbligo di assunzione;
- avere effetto sul computo delle quote di riserva.
Non dimentichiamo inoltre che, dato quanto previsto nella legge n. 68 del 1999, nel citato prospetto informativo disabili devono essere inserite alcune informazioni essenziali quali il numero totale dei lavoratori dipendenti in azienda, il numero dei dipendenti computabili nella quota di riserva, ma anche i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i citati lavoratori.
Quando scade il termine per l’invio del prospetto informativo disabili?
Il prospetto informativo disabili, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in apertura, è oggetto di un obbligo di rilievo per il datore di lavoro. Ricordiamo che il numero di lavoratori disabili da assumere un’azienda deve essere determinato sulla scorta del personale complessivamente occupato a livello nazionale, mentre un’altra regola fondamentale in tema di prospetto disabili è che il 31 gennaio del 2023 scadrà il termine per l’invio in formato telematico del prospetto in oggetto, con il quale aziende il datore di lavoro rendono nota la loro situazione occupazionale alla data del 31 dicembre dell’anno appena concluso. Lo abbiamo già ricordato sopra ma giova ribadirlo vista l’importanza dell’adempimento del datore di lavoro.
Ciò – lo ribadiamo – è un dovere ai fini della piena applicazione nei doveri di assunzione di personale, così come risulta nella legge n. 68 del 1999 in campo di collocamento obbligatorio. Per l’invio si potrà operare direttamente oppure servirsi di un intermediario abilitato.
A seguito dell’invio della comunicazione richiesta, i sistemi informatici emettono una ricevuta dell’effettiva trasmissione che fa fede – tranne il caso della prova di falso – per acclarare l’esatto adempimento di legge.
Spieghiamo infine come accedere alla procedura in oggetto. Ebbene il datore di lavoro non deve fare altro che connettersi al sistema PID (Prospetto Informativo Disabili), entrando in questa pagina ad hoc.
Infine l’assenza dell’invio espone il datore di lavoro all’applicazione di non indifferenti sanzioni pecuniarie, le quali peraltro sono state irrigidite con alcuni recenti decreti ministeriali. D’altronde la tutela del lavoro dei disabili è uno degli aspetti dei rapporti di lavoro maggiormente sentiti dal legislatore degli ultimi anni.