Grazie al contributo dell’Agenzia delle Entrate, in tema di rottamazione quater sono online i modelli e la procedura per aderire alla definizione agevolata 2023 di cui alla legge di Bilancio. Vediamo da vicino alcuni aspetti interessanti.
Com’è noto, tra le misure contenute nell’ultima legge di Bilancio compaiono anche quelle ricomprese nel programma di ‘tregua fiscale’ voluta dal Governo.
E quando si parla di tregua fiscale vogliamo riferirci non soltanto alle cartelle esattoriali, ma anche agli avvisi bonari. Ebbene, la sanatoria voluta e introdotta dal Governo per appianare alcuni rapporti tra contribuenti e Fisco, si sta arricchendo giorno dopo giorno di dettagli e chiarimenti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso attiva la procedura web per fare domanda di adesione alla cd. rottamazione quater.
Proprio così: attraverso le consuete credenziali di accesso è possibile effettuare la richiesta dalla propria area riservata del portale web AdER. Ma in alternativa il contribuente può compilare il form in area pubblica. Considerati questi ultimi aggiornamenti, cogliamo l’occasione per dare un’occhiata al contesto di riferimento e per ricordare le più importanti istruzioni per sfruttare la ‘tregua fiscale’. I dettagli.
Rottamazione 2023 possibile anche per chi sta già pagando cartelle a rate, ma c’è un rischio
Rottamazione quater, definizione agevolata, avvisi bonari: il contesto di riferimento
Attenzione a distinguere, infatti è vero che la tregua fiscale riguarda anzitutto la rottamazione delle cartelle esattoriali del periodo incluso tra gennaio 2000 e giugno 2022 o la cancellazione di quelle sotto i mille euro fino al 2015 (il cosiddetto ‘stralcio’). Certamente però non c’è solo questo: uno dei capitoli maggiori è senz’ombra di dubbio la definizione agevolata degli avvisi bonari. Quest’ultima non è affatto un’operazione di secondo piano, rispetto alla cancellazione di una cartella esattoriale vera e propria.
E ciò perché l’avviso bonario – non dimentichiamolo – consiste in quella comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente che, dopo un controllo compiuto sulla dichiarazione dei redditi, emergono delle imposte e dei contributi non pagati. Ecco perché l’avviso bonario può intendersi come l’atto anteriore rispetto a possibili grane con il Fisco, e pensiamo appunto alle successive cartelle esattoriali.
Insomma, con un avviso bonario il Fisco avvisa il contribuente che ha sbagliato qualcosa e che, dunque, non ha versato le tasse nel modo giusto, dando al cittadino la possibilità di mettersi in regola e sanare l’irregolarità, prima di usare metodi più ‘duri’ per ottenere il dovuto.
La definizione agevolata voluta da questo Governo ha una ‘portata’ ampia ed infatti, in base a quanto previsto dalla manovra 2023, è possibile aderire alla rottamazione-quater anche per i carichi che sono inclusi in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo caso la richiesta di adesione alla definizione agevolata va fatta soltanto con PEC, allegando il modello DA-LS-2023 alla casella indicata nello stesso modello. Vediamo però ora quali sono le regole generali per aderire alla procedura.
Rottamazione quater: le due modalità di adesione da parte del contribuente
Lo abbiamo accennato in apertura: di riferimento è la rottamazione quater prevista dalla manovra 2023 (n. 197/2022) come misura di tregua fiscale a favore dei cittadini, e grazie alla quale questi ultimi – in veste di contribuenti – possono avvalersi di una serie di sanatorie e agevolazioni nei loro rapporti con il Fisco.
La rottamazione in oggetto si applica per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno dello scorso anno (e anche se già oggetto di anteriori misure agevolative), e può essere sfruttata solo con una domanda che può essere trasmessa per via telematica. In particolare, la scadenza ultima indicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per aderire alla rottamazione quater è il 30 aprile prossimo.
Molto importante ricordare che il contribuente, che vuole avvalersi della rottamazione quater, può contare su due modalità alternative per fare la domanda di adesione. Eccole di seguito.
Modalità online in area riservata
- l’interessato deve compilare il form ad hoc e immettere nell’area le cartelle / avvisi che intende rottamare,
- per fare ciò occorre accedere con le ben note credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.
Colui che presenta la domanda in area riservata, ottiene subito una email di presa in carico con allegata la ricevuta.
Modalità online in area pubblica
- l’interessato deve compilare il form, non dimenticando di allegare la documentazione di riconoscimento;
- lo stesso interessato deve anche indicare l’indirizzo di posta elettronica presso il quale vuole ricevere la ricevuta della domanda di adesione.
In questo caso, a differenza della modalità in area riservata, il contribuente riceve tre diverse email, ovvero la prima con un apposito link da convalidare entro 72 ore per attivare la procedura, una seconda che include la presa in carico della domanda e una terza email che ha in allegato la ricevuta di presentazione della domanda. Tutto ciò chiaramente avviene nella salvaguardia dei dati e della riservatezza di colui che intende sfruttare la rottamazione quater della ‘tregua fiscale’.
Non solo. Nel caso specifico di colui che intende aderire alla definizione agevolata (appunto la rottamazione-quater) per un solo carico contenuto nella cartella / avviso, è altresì ammesso di indicarne lo specifico riferimento.
Esiti dopo la domanda di adesione alla rottamazione quater
Ci si potrebbe ovviamente chiedere che cosa succede dopo la domanda di adesione: ebbene, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione farà pervenire al contribuente, entro il 30 giugno prossimo una comunicazione recante:
- l’accoglimento della richiesta con l’importo delle somme dovute (“rottamazione-quater”), la scadenza dei versamenti da effettuare, i moduli di pagamento precompilati e le indicazioni per ottenere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti;
- oppure il rigetto della richiesta, specificando le ragioni.
Ricordiamo infine che chi si avvarrà in concreto della definizione agevolata 2023 sarà tenuto a pagare il mero importo dovuto in origine a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Mentre non sarà obbligato al versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. In questo sostanzialmente consiste la citata ‘tregua fiscale’.
Per ulteriori dettagli rinviamo alla guida aggiornata della Riscossione, consultabile in questa pagina e a questi ulteriori chiarimenti.