Buoni Postali: l’ABF interviene con una rivoluzionaria decisione sul rimborso dei titoli

L’ABF si è pronunciata sulla possibilità che ai buoni fruttiferi venga applicato un tasso di rendimento più favorevole, se ricorrono alcune condizioni.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono instaurarsi tra i clienti e le banche.

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Offre, dunque, una tutela più immediata, veloce ed economica, rispetto a quella del giudice ordinario. Vediamo in che modo opera tale sistema e analizziamo un’interessante decisione (la N. 15192 del 24 novembre 2022), relativa ad un ricorso avente ad oggetto il rimborso di buoni fruttiferi.

Consulta anche il seguente articolo: “I Buoni Postali serie Q/P continuano a preoccupare i risparmiatori, c’è qualcosa che non va“.

ABF: di cosa si occupa?

L’ABF è stato costituito nel 2009 dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), che ha fissato i criteri per il meccanismo di risoluzione delle controversie ed ha incaricato la Banca d’Italia di occuparsi del funzionamento dell’organismo.

L’ABF ha, inizialmente, operato con tre Collegi territoriali; dal dicembre 2016, invece, ha sette Collegi sul territorio nazionale: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

Ogni Collegio è formato da cinque membri:

  • il Presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia;
  • un membro nominato dalle associazioni degli intermediari;
  • un membro selezionato dalle associazioni che rappresentano i clienti.

Il Presidente rimane in carica per 5 anni, mentre gli altri membri per 3 anni, con la possibilità di rinnovare il mandato per una sola volta. Ai componenti dell’ABF è richiesto il possesso di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

La decisione del ricorso si basa esclusivamente sulla documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario) e non è richiesta l’assistenza di un avvocato.

Il cliente, però, può rivolgersi all’ABF solo dopo aver tentato la risoluzione della controversia con reclamo scritto all’intermediario.

La vicenda esaminata dall’ABF

I titolari di 4 buoni fruttiferi serie Q/P, emessi il 28/07/1986, ricorrono all’ABF perché contestano l’erroneo rimborso dei titoli. L’importo finale accreditato in sede di riscossione, infatti, non corrisponde a quello dovuto applicando i tassi di interesse trascritti sul retro dei buoni.

Sulla parte posteriore dei titoli, infatti, è riportato che “agli interessi già maturati si sarebbero dovuti aggiungere lire 516.300, per ogni successivo bimestre maturato fino al 30° anno successivo a quello di emissione”.

I ricorrenti, dunque, si rivolgono all’ABF per pretendere il pagamento della differenza che avrebbero dovuto ricevere, di 8.275,88 euro.

La controversia riguarda la verifica delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, rilasciati su modulo appartenente alla serie “P”, poi modificato in “Q/P”. I ricorrenti, dunque, chiedono il pagamento degli interessi sulla base delle stampate originarie. Lamentano, infatti, che ai buoni sarebbe stato applicato il tasso di interesse relativo alla serie Q per tutta la durata del rapporto.

Chiedono, per il periodo dal 20° al 30° anno, la liquidazione della cifra indicata sul retro dei buoni (relativa alla serie P), perché sul retro è stato apposto un timbro, sopra la tabella originaria dei rendimenti, recante i nuovi tassi della serie Q, solo fino al 20° anno.

In poche parole, era necessario stabilire se la presenza della tabella dei rendimenti (prestampata sul retro dei buoni e corrispondente alla serie P), più vantaggiosi per il cliente, avesse spinto quest’ultimo a sottoscrivere il buono.

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La decisione dell’Arbitro

Con la Decisione N. 15192 del 24 novembre 2022, l’ABF accoglie parzialmente il ricorso. Stabilisce che le scritture sul titolo devono prevalere quando quest’ultimo è stato firmato dopo l’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni trascritte sul retro del buono. E in tale casistica rientra il caso esaminato dall’Arbitro. In quest’ipotesi, dunque, si sarebbe creato un legittimo affidamento del sottoscrittore nel ricevere un tasso di rendimento maggiore rispetto a quello stabilito dai provvedimenti governativi.

In merito, l’art. 5 del D.M. 13.6.1986 stabilisce che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera ‘Q’, i buoni della precedente serie ‘P’ emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura ‘Serie Q/P’, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Di conseguenza, per l’ABF, deve applicarsi, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole per la serie P, indicato dalla tabella trascritta sul retro dei buoni. Il Collegio attribuisce il diritto al ricalcolo degli interessi.

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