Per usufruire del congedo straordinario, è necessario possedere tutti i requisiti prescritti, tra cui la convivenza con il disabile. Per quale motivo?
Grazie al congedo straordinario i lavoratori dipendenti possono assentarsi per 2 anni dal lavoro, per assistere un familiare con handicap grave, ai sensi della Legge 104.
Uno dei presupposti fondamentali per accedere all’agevolazione è la convivenza tra il disabile ed il lavoratore caregiver. La ragione di tale previsione risiede nello scopo stesso del congedo, che è quello di assicurare cura continuativa e costante all’invalido. Quest’ultima può esserci solo in caso di coabitazione con il caregiver.
Il cambio di residenza, però, potrebbe provocare dei disagi con il pagamento dell’IMU. Per tale ragione, in alternativa, si può scegliere la residenza temporanea. Cosa comporta? Analizziamo, nel dettaglio, la disciplina e scopriamolo.
Per tutti i dettagli sul tema, consulta il seguente approfondimento: “Congedo straordinario legge 104, residenza o dimora temporanea, cosa scegliere? I chiarimenti“.
Congedo straordinario: quando è necessario il cambio di residenza?
Una nostra Lettrice ha inviato in Redazione il seguente quesito:
“Salve, lo scorso anno, per assistere mia madre, ho beneficiato del congedo straordinario ai sensi della Legge 104 e ho dovuto spostare la residenza all’interno del suo Comune per 6 mesi. Per tale periodo ho pagato l’IMU sull’abitazione principale, perché, per 6 mesi, non ho avuto più lì la residenza. Chi, invece, si sposta da un Comune all’altro per assistere un familiare disabile e ricorre all’istituto della residenza temporanea , non paga l’IMU. Perché c’è tale disparità di trattamento tra la residenza temporanea e il cambio residenza nello stesso Comune? Come posso evitare di non pagare l’IMU? Grazie.”
Ricordiamo alla nostra Lettrice che l’aspettativa biennale retribuita per ragioni di assistenza può essere richiesta solo se il disabile e il familiare abitano nello stesso luogo. In caso contrario è, dunque, necessario il cambio di residenza, tranne che in alcune ipotesi tassative.
Non bisogna cambiare residenza nel caso dei genitori che assistono un figlio disabile grave né quando caregiver e assistito abitano presso lo stesso indirizzo, la stessa via, lo stesso stabile e lo stesso numero civico ma presso interni differenti. In tal caso, infatti, l’assistenza continua è assicurata dalla stretta vicinanza delle due abitazioni.
Un espediente per evitare il cambio di residenza e richiedere lo stesso il congedo straordinario è la dimora temporanea, quando i soggetti abitano in due Comuni differenti. Lo strumento, infatti, permette di soddisfare ugualmente il requisito della coabitazione.
Al di fuori di tale ipotesi, però, la Lettrice non ha scelta.
Residenza temporanea: bisogna pagare l’IMU?
Quali implicazioni ha sull’IMU la richiesta di residenza temporanea in un Comune differente, per ottenere il congedo straordinario ed assistere un familiare disabile grave?
Se ci si sposta da un Comune all’altro, bisogna pagare l’imposta sulla residenza di proprietà? Oppure la dimora temporanea solleva da tale adempimento?
La regola principale è che l’IMU debba essere versato per gli immobili di proprietà che non fungono da abitazione principale. Per continuare a fruire dell’esenzione dal pagamento sulla “prima casa”, dunque, bisogna ottenere la residenza temporanea presso il Comune del soggetto da accudire, ma, allo stesso tempo, preservare la residenza presso la casa di proprietà. In questo modo, su quest’ultima non si deve pagare l’imposta.
Il discorso, invece, è del tutto diverso nel caso in cui dovesse esserci per forza il cambio residenza, per spostarsi nello stesso Comune. Se si dichiara di non risiedere più nell’immobile di proprietà, per quest’ultimo sarà necessario pagare l’IMU.
Potrebbe interessarti anche il seguente articolo: “Sull’immobile in cui si ha la residenza temporanea si paga l’Imu? La risposta sarà sorprendente“.
Residenza temporanea: in cosa consiste?
Per soddisfare il requisito della convivenza per il congedo straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, si può optare per la residenza temporanea, quando lavoratore e familiare da assistere si trovano in due Comuni differenti. L’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989, infatti, prevede la facoltà di chiedere l’iscrizione nel Registro dei residenti temporanei, presente presso ogni Comune.
I residenti temporanei, nello specifico, sono coloro che vivono in un Comune da almeno 4 mesi, ma che non vi hanno ancora stabilito la residenza definitiva.
La normativa, tuttavia, consente di mantenere la residenza nel proprio Comune, e, contemporaneamente, avere la residenza temporanea in quello in cui si dimora. Ad esempio, Tizio ha la residenza a Milano, ma, per ottenere l’aspettativa retribuita, è costretto a trasferirsi a Genova. Presso quest’ultimo Comune può richiedere la dimora temporanea. La residenza ordinaria, dunque, rimane a Milano, ma il comune di Genova viene informato della circostanza che Tizio risiede temporaneamente lì.
La domanda di iscrizione nel Registro dei residenti temporanei va inviata al Comune in cui si vuole risiedere. È necessario allegare anche la copia di un documento di riconoscimento.
Dopo un anno, l’Ufficio anagrafe procede alla cancellazione del beneficiario dal Registro dei residenti temporanei. Non si può, infatti, rinnovare oppure protrarre la residenza temporanea, ma solo inoltrare istanza per l’inserimento nel Registro dei residenti definitivi.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.