TFS lavoratori del settore scolastico: incredibile, ecco i tempi di attesa per ricevere i soldi

Il TFS e il TFR vengono erogati  in maniera differente, a seconda dell’importo e del trattamento pensionistico. Ecco di dettagli.

La buonuscita, o Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, è una prestazione economica che viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti alla fine della propria carriera.

TFS
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I tempi di attesa per l’erogazione della somma di denaro variano a seconda dell’ammontare spettante. Vediamo quali sono le regole per i dipendenti pubblici e statali (ai quali spetta il TFS, il Trattamento di Fine Servizio), con particolare riguardo al settore scuola.

Non perdere il seguente approfondimento: “TFS, la liquidazione dell’anticipo è oggi agevolata: il bonifico da subito con queste condizioni“.

TFS dipendenti scolatici: modalità di erogazione

In Redazione è giunto tale quesito, da parte di una nostra Lettrice:

Buonasera, sono una ex dipendente della scuola, in pensione dal 1° settembre 2019, con 41 anni e 10 mesi di contributi, di cui anni 2 in cumulo INPS. Sono nata il 5/11/1955. Vorrei sapere quando riceverò il mio TFS. Devo aspettare i 68 anni di età? Grazie mille e cordiali saluti.”

Ai sensi dell’art. 1, comma 484, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, richiamata dalla Circolare INPS n. 73 del 5 giugno 2014, le tempistiche e le modalità di erogazione della buonuscita variano a seconda dall’ammontare della prestazione. Nello specifico, la prestazione è pagata:

  • in unica soluzione, se l’importo è uguale o inferiore a 50 mila euro;
  • in due rate, se l’importo è maggiore di 50 mila euro ma inferiore a 100 mila. In questo caso, la prima rata sarà di 50 mila euro e la seconda pari all’importo residuo (versata dopo 12 mesi dalla prima rata);
  • in tre rate, se la cifra è pari o superiore a 100 mila euro. In quest’ipotesi, la prima e la seconda rata saranno di 50 mila euro e la terza uguale alla somma residua (da versare dopo 12 mesi dalla seconda rata).

Consulta anche il seguente articolo: “TFS e TFR: un insegnante può riceverlo a rate, le regole poco conosciute“.

Pagamento TFS: tempistiche di pagamento

I tempi d’attesa dipendono dal modo in cui è stato cessato il rapporto di lavoro e dallo specifico trattamento pensionistico. Segnaliamo alla nostra gentile Lettrice che, per il comparto scuola, il TFS è liquidato:

  • entro 105 giorni dalla cessazione dal rapporto, nell’ipotesi di estinzione per inabilità o decesso del lavoratore;
  • non oltre 12 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio, nel caso di scadenza di contratto a termine oppure per risoluzione unilaterale (cessazione forzata dal servizio) da parte dell’Amministrazione per raggiunti limiti di età. Infine, per il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata oppure per l’acceso all’Ape Sociale;
  • entro 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi di dimissioni volontarie con o senza diritto alla pensione anticipata, di licenziamento o di destituzione dall’impiego, oppure se il lavoratore ha usufruito di Opzione Donna, di Quota 100 o della pensione precoci;
  • non oltre 24 mesi dal termine del servizio, intervenuto prima del limite di età ordinario, con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 e, dunque, con il calcolo dell’assegno con sistema retributivo.

Grosse novità per la buonuscita a partire dal 2023

Dal 1° febbraio 2023, i dipendenti pubblici potranno richiedere il TFR o il TFS direttamente all’INPS, in veste di finanziatore. In questo modo, hanno l’opportunità di riscuotere prima (entro 6 mesi) la prestazione economica. Si tratta di un validissimo espediente per evitare di attendere i tempi ordinari di pagamento o di chiedere il finanziamento alla banca. A volte, infatti, trascorrono fino a 8 anni dalla maturazione della pensione.

A prevedere tale facoltà è il Messaggio INPS n. 430/2023. I lavoratori che decideranno per tale opzione dovranno corrispondere all’Istituto di previdenza l’1% all’anno a titolo d’interesse e uno 0,5% una tantum per le spese di amministrazione. Tali somme verranno trattenute direttamente sul TFR o TFS.

In pratica, il “Fondo Credito” anticiperà tutta la somma al richiedente, in unica soluzione. Al momento della maturazione del diritto alla riscossione della buonuscita, essa sarà aggiornata con gli importi versati direttamente dall’ente previdenziale presso il quale è stato maturato il TFS o il TFR.

Si tratta, dunque, di una soluzione molto più conveniente rispetto agli usuali prestiti bancari sulla buonuscita. Le banche, inoltre, possono concedere prestiti di importo non superiore a 45 mila euro e solo a condizione che il dipendente maturi il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia o le Quote 100, 102 o 103. Con tale meccanismo, invece, si può richiedere fino al 100% della somma maturata e indipendentemente dalla tipologia di prestazione pensionistica.

L’anticipo del TFS sarà in vigore per un triennio, a partire dal 1° febbraio 2023 e va richiesto telematicamente, tramite il sito dell’INPS.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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