Pignoramento del TFS: la rivoluzionaria decisione della Cassazione fa tremare i lavoratori

La Corte di Cassazione ha stabilito che, a determinate condizioni, può essere autorizzato il pignoramento del TFS.

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) è la prestazione versata ai dipendenti pubblici o statali, a titolo di indennità di liquidazione o di buonuscita, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

pignoramento del TFS
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Il TFS spetta solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 ed è pagato in varie rate, in base all’ammontare spettante. In ogni caso, l’accredito della prima quota avviene entro 105 giorni, in caso di cessazione per inabilità o decesso, dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto per limite di età, scadenza del contratto o pensione anticipata oppure dopo 24 mesi in tutti gli altri casi. Le ulteriori rate, invece, vengono erogate dopo 12 e 24 mesi dalla prima.

Ma scopriamo quali sono le ipotesi in cui è consentito il pignoramento del TFS.

Consulta il seguente approfondimento: “TFS e debiti, si rischia di perdere soldi, sono in pochi a saperlo“.

Pignoramento del TFS: l’ordinanza degli Ermellini

In Redazione è giunto tale quesito:

Buonasera, è vero che, se si hanno cartelle esattoriali non si riceve il TFS, finché l’Agenzia delle Entrate non presenta il conto del dovuto? Io sono andata in pensione il 1° settembre 2021 per raggiunti limiti di età e con 26 anni di contributi. Mi hanno detto, fin da subito, che avrei percepito il TFS dopo 15 mesi e non dopo 12 mesi, perché c’era bisogno di 3 mesi per provvedere agli accertamenti.

Ho anche chiesto un anticipo del TFS, che è stato erogato non dopo 90 giorni (ai sensi di legge), ma dopo 6 mesi; in seguito, però, poiché avevo cartelle insolute, è stato bloccato il versamento. Ho letto che, il 1° marzo 2022, è entrata in vigore una legge in base alla quale il TFS e la pensione vengono bloccati per 60 giorni, se superiori a 5 mila euro, per essere erogati solo al minimo vitale.

Non è il mio caso, perché il mio assegno è basso, ma non ho ancora ricevuto il TFS. Ho letto che c’è una clausola, in base alla quale, qualora l’Agenzia delle Entrate non riuscisse a calcolare l’importo da trattenere entro 60 giorni, il TFS dovrà essere erogato nella somma conteggiata. È così?

Chiariamo alla nostra Lettrice che, se si hanno debiti con il Fisco, si ricevono multe e cartelle esattoriali, da pagare in base alle modalità previste dalla legge.

La normativa, tuttavia, contempla la possibilità di trattenere direttamente delle somme spettanti al debitore, attraverso il pignoramento. Quest’ultimo si realizza se ci sono cartelle esecutive già inviate e non pagate, che prevedono tale procedura nel caso di inadempimento.

Il pignoramento può riguardare proprio il TFS o il TFR. Ci sono, ovviamente, delle regole da rispettare, perché le retribuzioni e le pensioni devono sempre esser tutelate.

Quando si può pignorare la liquidazione?

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 19708/2018 della Sesta Sezione Civile, ha precisato che il TFR e il TFS possono essere pignorati, poiché costituiscono un credito certo e liquidabile, che viene maturato dal lavoratore già in costanza di rapporto di lavoro.

Di conseguenza, ogni creditore munito di un valido titolo esecutivo può pignorare il Trattamento di Fine Servizio di un lavoratore pubblico, nei limiti prescritti dalla legge.

Il TFR e il TFS, però, possono essere oggetto di pignoramento solo nel momento in cui diventano esigibili ed erogabili per il debitore. Questo si verifica alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni o in caso di pensionamento.

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Limiti al pignoramento del TFS

L’art. 545 del Codice di procedura civile fissa i limiti al pignoramento del TFR e del TFS. In particolare, tali prestazioni possono essere pignorate nella misura del 20%, cioè di un quinto.

La norma, in particolare, recita: “Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.

Nel caso in cui il TFS venga accreditato su un conto bancario o postale intestato al debitore, l’art. 545 c.p.c stabilisce che può essere pignorato per la cifra eccedente il triplo dell’assegno sociale. Considerando che, per il 2023, l’Assegno sociale ammonta a 503,27 euro, la trattenuta potrà interessare solo le somme eccedenti il triplo di tale importo, ossia 1.509,81 euro.

In altre parole, a prescindere dall’ammontare del TFS, il creditore dovrà lasciare almeno 1.509,81 euro nel saldo di conto corrente.

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