È possibile ottenere un anticipo dell’eredità oppure la legge lo vieta? Ecco come stanno le cose e un utile chiarimento su un escamotage che si può utilizzare in caso di richiesta di beni quando il futuro testatore è ancora in vita.
E’ noto che la successione consiste in quella procedura giuridica che comporta il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi.
Mentre l’eredità o patrimonio ereditario è di fatto quell’insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili alla data della morte. Perciò, in parole più semplici, l’eredità include non soltanto i beni e i crediti ma anche i debiti della persona deceduta.
Un quesito interessante che riguarda questi temi è il seguente: è possibile chiedere l’eredità anticipata o l’anticipo eredità? Ovvero è possibile chiedere la propria quota prima del decesso del testatore? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.
Eredità anticipata: è possibile o c’è un divieto?
In realtà parlare di ipotesi eredità anticipata ha molto senso, nei tempi odierni. Pensiamo a chi, futuro erede, si trova in oggettive difficoltà economiche o gravato da vari debiti: ebbene, proprio la persona che è in una situazione del genere avrebbe bisogno di un aiuto istantaneo, specialmente rendendosi conto del fatto che, al momento della successione, sarà destinataria di un immobile e di una parte dei soldi nel c/c.
Ecco perché merita di essere considerata l’eventuale possibilità di chiedere l’eredità anticipata. Vi potrebbero essere contestazioni degli eredi o tutto può filare liscio senza rischi di liti al momento della suddivisione del patrimonio del de cuius?
Veniamo al punto. Vero è che:
- ogni accordo tra due o più soggetti, mirato a regolare la suddivisione del patrimonio di uno di questi prima del decesso è da considerarsi è illegittimo;
- il testamento consiste in un atto unilaterale, libero e spontaneo perché il testatore deve determinare le proprie scelte in modo non condizionato.
Ecco perché in materia di testamento, eredità e successione non possono esservi previ vincoli contrattuali. Perciò il testatore non può per legge obbligarsi verso un suo determinato familiare che, tuttavia, avrebbe bisogno dell’anticipo eredità per risolvere alcuni problemi economici attuali.
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Il divieto di patti successori
Quanto abbiamo appena detto ci porta a parlare del principio del divieto dei patti successori, che la legge vigente indica al fine di assicurare la piena libertà di disporre in capo a un soggetto, oltre che per scongiurare l’immoralità del desiderio del decesso del de cuius. In estrema sintesi il patto successorio altro non è che l’accordo tra due parti che scelgono di disporre della successione di un soggetto ancora in vita. Ecco perché non vi sono dubbi a collocare il momento del patto successorio nella fase anteriore rispetto all’apertura di una successione.
Ad es. sarebbe nullo il contratto o patto con cui un figlio si impegna a pagare a rate l’auto di proprietà dal genitore, per poi averla in eredità al momento della successione. Insomma, il testamento deve essere libero e non condizionato da clausole o compromessi anteriori con i familiari.
Se dunque è vero che tecnicamente parlando la legge impedisce l’anticipo dell’eredità, è però altrettanto vero che vi è una sorta di ‘scappatoia’ che, di fatto, permette di raggiungere comunque l’obiettivo.
“Escamotage” della donazione
Abbiamo appena parlato di una ‘scappatoia’ possibile ed infatti esiste, prendendo il nome di donazione, ovvero un regalo dalla persona il cui patrimonio sarà poi suddiviso per successione ereditaria. Sulla donazione non vi è alcun divieto assoluto, perché questa altro non è che un gesto di liberalità e generosità che, in quanto tale, non è sottoposto a preclusioni.
Perciò, chi si trova in difficoltà economiche e avrebbe bisogno di un ‘anticipo’ può ricorrere ad una richiesta di donazione al proprio familiare. Chiaramente si tratta di richiesta, perciò non si può obbligare il donante, che invece potrà decidere liberamente.
Attenzione però ad alcuni limiti entro cui è possibile donare. Ad es. la donazione di non modico valore o con immobili come oggetto deve compiersi sempre innanzi al notaio ed alla presenza di due testimoni. Inoltre, come anche per i patti successori, anche per la donazione non è ammesso il contratto che la preveda, perché appunto la donazione è un atto spontaneo e unilaterale. Non dimentichiamo inoltre che la donazione non può andare a colpire le quote spettanti, per legge, ai cosiddetti eredi legittimari. Le loro quote perciò debbono restare integre e intatte, al di là degli esiti dell’eventuale donazione.
Le contromosse degli altri eredi
Attenzione in particolare perché se, nel corso della sua vita, una persona sceglie di donare a qualcuno gran parte dei propri beni, tanto da danneggiare le quote di legittima spettanti agli eredi legittimari, questi ultimi hanno un decennio dalla morte del familiare o 20 anni dalla donazione per impugnare l’atto e cercare di ottenere quanto loro previsto dalla legge. Tecnicamente è l’azione di lesione della legittima. Per questa via si impedisce cioè che una persona ecceda con i regali fatti in vita, tanto da penalizzare appunto gli eredi legittimari.
Come estrema conseguenza vi è che chi riceve una donazione potrebbe essere poi costretto a restituire il bene a suo tempo donato, se detta donazione danneggia le quote degli eredi legittimari.