La Legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina del Superbonus, prevedendo un’importante scadenza, per il prossimo 31 marzo.
Il Superbonus 110%, ormai, è terminato e non potrà più essere fruito allo stesso modo.
È stata, infatti, fissata una nuova aliquota di detrazione al 90% e, di conseguenza, il legislatore ha stabilito nuove scadenze. Per i lavori realizzati sulle unifamiliari e sulle unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, si possono continuare a detrarre al 110% le spese affrontate fino al 31 marzo 2023. In tal caso, tuttavia, è necessario il rispetto di una condizione: il compimento del 30% degli interventi complessivi entro il 30 settembre 2022.
Per i proprietari che non avevano adempiuto, la detrazione al 110% era già terminata il 30 giugno 2022.
Poiché la scadenza del 31 marzo è imminente, scopriamo cosa succede per gli immobili che hanno beneficiato della proroga e quali conseguenze ci sono per il mancato rispetto del requisito del raggiungimento del 30% dei lavori.
Per ulteriori informazioni, non perdere il seguente approfondimento: “Superbonus, cosa accadrà il 31 marzo? La scadenza deve essere rispettata“.
Superbonus unifamiliari: gli adempimenti da effettuare per non perdere il beneficio
In Redazione è giunto il seguente quesito:
“Salve, sono titolare di una unifamiliare, oggetto di lavori di Superbonus 110%. Non ho ben capito se, entro il 31 marzo, bisogna aver completato i lavori oppure se bisogna pagarli entro quella data. Grazie.”
Il D.L. 176/2022, all’art. 9, comma 1, lett. a, n.2, ha introdotto una modifica molto importante, relativa alla possibilità di continuare a fruire dei vantaggi del Superbonus. In particolare, per le unifamiliari (come nel caso del nostro Lettore) e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e autonome, è stata prevista:
- la scadenza del beneficio per il 30 settembre 2022;
- la possibilità di prorogare l’agevolazione fino al 31 marzo 2023, solo, però, per coloro che, entro il 30 settembre 2022, abbiano ultimato almeno il 30% dei lavori complessivi. Se entro tale data non è stata raggiunta tale percentuale, non si ha più diritto alla proroga, ma solo alle detrazioni relative alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022, qualora gli interventi vengano ultimati del tutto entro le tempistiche prefissate. In ogni caso, se si possiedono tutti i requisiti, si può utilizzare il nuovo Superbonus al 90%.
Come sottolineato, il requisito primario per continuare ad usufruire del Superbonus 110% è il completamento di tutti i lavori previsti dai relativi atti abilitativi, nei termini prestabiliti. Di conseguenza, saranno detraibili solo le spese effettuate entro il 31 marzo 2023 e i relativi lavori potranno essere completati anche oltre tale data.
Come si dimostra la realizzazione del 30% dei lavori? Nella risposta alla Rete Professioni Tecniche n. 1/2022 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si specifica che spetta al direttore dei lavori compilare una dichiarazione accertante il raggiungimento di tale percentuale degli interventi edilizi.
Alla dichiarazione, inoltre, bisogna allegare:
- libretto delle misure;
- SAL;
- rilievo fotografico dello stato dei lavori;
- copia di bolle e fatture.
Ulteriori scadenze
La concessione delle detrazioni fiscali legate al Superbonus è subordinata alla realizzazione totale di tutti gli interventi edilizi, sulla base di quanto indicato negli atti abilitativi e nelle tempistiche fissate dagli stessi. Questo vuol dire che nessuna agevolazione economica può essere riconosciuta senza il completamento dei lavori.
È opportuno chiarire che il compimento si riferisce a tutti i lavori, non solo quelli rientranti nel beneficio.
Leggi anche: “Superbonus: è assurdo quello che succede se la ditta non inizia i lavori“.
Per la presentazione della CILAS o l’inizio del procedimento edilizio, la normativa di riferimento non prevede un termine fisso. Se, però, è stata presentata la CILAS dopo il 30 giugno 2022 ma, poi, non è stato svolto il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, non sarà possibile detrarre nulla. Nel caso in cui, invece, i lavori siano stati intrapresi prima, si potranno detrarre i costi sostenuti entro il 30 giugno 2022. La condizione essenziale, ovviamente, rimane sempre l’ultimazione degli interventi, anche dopo il termine.
Per quando riguarda le spese affrontate dopo le scadenze (per esempio, dopo il 30 giugno 2022, nel caso di mancato accesso alla proroga, oppure dopo il 31 marzo 2023, in caso di fruizione della proroga), se c’è stata l’approvazione tramite CILAS, si tende a negare l’accesso anche a Bonus differenti (come Ecobonus ordinario o Bonus ristrutturazioni).
La CILAS, infatti, non può essere utilizzata per i lavori che non rientrano nel Superbonus; e, dunque, mancherebbe la conformità del procedimento alla normativa edilizia. Nel caso, invece, di lavori edilizi autorizzati tramite un titolo diverso (per esempio, un permesso di costruire o una SCIA), si potrebbero richiedere anche i Bonus minori. Anche il tale ipotesi ,ovviamente, è necessario il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti tecnici stabiliti dalla normativa di riferimento.