In pensione con il metodo contributivo puro: come sono conteggiati gli anni di gravidanza

Il calcolo della pensione con il metodo contributivo puro prevede l’accredito gratuito per gli anni di congedo di maternità?

La maternità fuori dal rapporto di lavoro come viene conteggiata? Procediamo con gradi esaminando a fondo i dettagli del metodo contributivo puro.

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InformazioneOggi.it

Il sistema pensionistico italiano prevede tre diversi metodi di conteggio della pensione. Il più vantaggioso è il calcolo retributivo riservato a coloro che hanno versato tutti i contributi prima del 31 dicembre 1995. Naturalmente la platea diventa anno dopo anno sempre più ristretta. La maggior parte degli attuali lavoratori usufruisce, infatti, del sistema di calcolo misto avendo versato parte dei contributi entro il 31 dicembre 1995 e parte dal 1° gennaio 1996. Infine ci sono i cittadini che hanno maturato contributi unicamente a partire dal 1° gennaio 1996. Questi rientrano nel metodo contributivo puro, più svantaggioso perché tiene conto esclusivamente dei contributi versati durante la vita lavorativa e non delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni (sistema retributivo).

Il contributivo fa riferimento alla percentuale di retribuzione annua pensionabile percepita (33% per dipendenti, 24% per autonomi e 24%, 25% o 33% per gli iscritti alla Gestione Separata come pensionati, titolari di Partita IVA o collaboratori) e al montante contributivo nonché al coefficiente di trasformazione basato sull’età del lavoratore che vuole il pensionamento.

Approfondimenti del metodo contributivo di pensionamento

Con riferimento all’INPS e al sistema di previdenza pubblica obbligatoria, il metodo contributivo è applicato a tutti coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995 oppure che aderiscono a scivoli pensionistici che pretendono l’utilizzo esclusivo di questo sistema nel conteggio dell’assegno pensionistico (come Opzione Donna).

Il metodo contributivo viene applicato pro quota dal 1° gennaio 1996 anche ai lavoratori che hanno maturato in questa data meno di 18 anni di contributi. In caso contrario – per coloro che hanno versato minimo 18 anni di contribuzione – l’applicazione scatta dal 1° gennaio 2012 potendo, così, contare su parte di calcolo retributivo e parte contributivo. Più svantaggiati risultano, dunque, i giovani. Dato che la maturazione dei contributi è fondamentale cerchiamo di ampliare maggiormente il discorso rispondendo al quesito di una nostra lettrice.

Vorrei sapere se l’anno di gravidanza antecedente al 1996 può essere valido come anno di contributi figurativi ed essere valutato ai fini pensionistici al raggiungimento dei 67 anni di età”.

Contributi figurativi e congedo di maternità

La pensione di vecchiaia si raggiunge al compimento dei 67 anni di età avendo maturato almeno venti anni di contributi. Per soddisfare il requisito contributivo si potrebbe aver bisogno di contributi figurativi legati al congedo di maternità. Se questo è avvenuto fuori dal rapporto di lavoro potrà essere considerato ugualmente?

La risposta è positiva. I periodi figurativi di maternità fuori dal rapporto di lavoro dipendente vengono riconosciuti anche ai soggetti senza anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, rientrando nel metodo contributivo puro. Questa norma generale è prevista dall’articolo numero 25 del Decreto Legge numero 151 del 2001. L’accredito, però, è legato al soddisfacimento di una specifica condizione. Le lavoratrici dovranno vantare almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente al momento della richiesta di pensionamento con conteggio dei contributi figurativi.

Per il riconoscimento dei contributi figurativi, le lavoratrici madri – tranne le agricole – dovranno presentare istanza all’INPS includendo nella documentazione il certificato medico attestante la data del parto.

Calcolo contributivo, come funziona

Per poter calcolare la pensione con sistema contributivo occorrerà individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti oppure i redditi dei lavoratori autonomi o parasubordinati per poi calcolare i contributi annuali tenendo conto dell’aliquota di computo. Poi si dovranno sommare i contributi di ogni anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione che deriva dalla media quinquennale del Prodotto Interno Lordo indicata dall’ISTAT per individuare il montante individuale.

Il passo successivo sarà quello di moltiplicare tale montante contributivo per il coefficiente di trasformazione legato, come accennato, all’età del lavoratore nel momento in cui effettua domanda di pensionamento. Si ricaverà, così, la pensione annua da dividere per tredici mensilità in modo tale da capire quale sarà l’importo dell’assegno mensile.

Tale metodo comporta un assegno pensionistico meno elevato rispetto al calcolo retributivo. La differenza tra stipendio e pensione, dunque, sarà particolarmente significativa per i giovani o, in generale, per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Sicuramente arrivare ai 67 anni, come nell’intento della lettrice che ci ha posto il quesito, permetterà il raggiungimento di un importo maggiore rispetto a quello che si otterrebbe lasciando il lavoro a 60 o 64 anni.

Esempi di calcolo con il metodo contributivo

Poniamo il caso di una lavoratrice dipendente andata in pensione a 67 anni con trent’anni di contributi e che ha iniziato a lavorare nel 1996. La retribuzione annua è di 26 mila euro con la somma accantonata 8.580 euro (33% di 26 mila). Questo importo dovrà essere moltiplicato per gli anni di contribuzione – ossia 30 – ottenendo 257.400 euro. Questo è il montante contributivo. Applichiamo, ora, il coefficiente di trasformazione che con 67 anni è del 5,72% nel 2023. Si otterrà 14.723 euro ossia la pensione annua. Dividendo per tredici mensilità si scoprirà che l’assegno mensile sarà di 1.132,56 euro. Basti sapere che rientrando nel sistema misto, ad esempio, la somma percepita mensilmente sarebbe stata di 1.332 euro circa. Da qui lo svantaggio del metodo contributivo.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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