Il congedo con Legge 104 consente di assentarsi dal luogo di lavoro per un lungo periodo al fine di assistere un familiare con disabilità grave.
La richiesta di congedo straordinario fino a due anni può essere richiesta solamente al verificarsi di una condizione.
La Legge 104 tutela i cittadini con disabilità e i caregiver che assistono i familiari invalidi. Tra i benefici della prestazione la possibilità di richiedere il congedo straordinario tenendo conto di differenze tra lavoratori del settore pubblico e privato (i lavoratori autonomi non sono ammessi a tale agevolazione). Dopo aver ricordato che il congedo è retribuito, facciamo un breve accenno alle differenze prima citate che riguardano principalmente la presentazione della domanda e i tempi di evasione della richiesta. Le regole generali, invece, sono le stesse nel pubblico e nel privato.
Congedo 104, differenze tra pubblico e privato
I dipendenti pubblici devono inoltrare domanda di congedo all’amministrazione o all’ente di appartenenza tenendo conto che non esiste un modulo prestampato per la richiesta. In autonomia, dunque, il lavoratore dovrà presentare la richiesta indicando lo stato di handicap del familiare assistito, il grado di parentela, di dati anagrafici propri e della persona con disabilità, la convivenza con la persona da assistere. Al modello occorrerà allegare il certificato che attesta l’invalidità.
Per quanto riguarda i tempi di evasione, invece, la circolare numero 22 del 10 gennaio 2022 dell’INPS chiarisce come il congedo per Legge 104 deve essere concesso ai lavoratori del settore pubblico entro 60 giorni dalla richiesta. Molto spesso la data di inizio del congedo di riferimento nella domanda non viene rispettata.
Più “fortunati” i dipendenti privati. La domanda si può inoltrare telematicamente accedendo al portale dell’INPS con le credenziali digitali (in alternativa rivolgendosi a CAF e patronati o chiamando il Contact Center dell’INPS) e la decorrenza scatta dalla data indicata sulla domanda a meno che il datore di lavoro non indichi altra decorrenza (comunque entro i 60 giorni).
Requisito imprescindibile per ottenere il congedo
Un lettore ci ha posto un quesito. “Assisto mia madre con Legge 104, articolo 3 comma 3, ma non vivo con lei. Vorrei sapere cosa devo fare per ottenere il congedo straordinario di due anni essendo una dipendente pubblica“. Un particolare salta subito all’occhio. La donna non vive con il familiare da assistere per il quale dovrebbe essere richiesto il congedo. Di conseguenza la prestazione non verrà mai concessa.
L’INPS in merito alla questione non lascia dubbi. Quando si accenna all’ordine di priorità da rispettare per la richiesta dei congedi si legge che ad usufruire della prestazione è in primis il coniuge o parte dell’unione civile convivente. Se dovesse mancare allora i congedi sono richiedibili dai genitori conviventi. L’ordine procede con i figli conviventi della persona disabile a condizione che i precedenti beneficiari siano assenti o affetti da patologia invalidante. Si continua, poi, con i fratelli o sorelle conviventi e con i parenti fino al terzo grado conviventi. La parola chiave che ricorre continuamente è una, convivenza.
Se il figlio non convive cosa fare?
L’INPS consente al figlio non convivente di usufruire del congedo straordinario ma solo a condizione che la convivenza con il genitore titolare di Legge 104 si metta in atto prima dell’inizio del periodo di assenza dal lavoro. Inoltre, la convivenza dovrà durare per l’intera durata del congedo (massimo due anni).
Ci sono solo due casi in cui la residenza comune non è richiesta. Se è il genitore ad assistere il figlio disabile o se caregiver e disabile vivono nello stesso palazzo (stesso indirizzo e numero civico ma interni differenti).
Per rispondere al quesito del lettore, dunque, l’unico modo per poter richiedere il congedo è andare a vivere con la madre invalida o il contrario (la madre invalida si trasferisce dalla figlia). Insomma, solo la convivenza potrà far sfruttare il beneficio della Legge 104 e riuscire, così, ad assentarsi dal luogo di lavoro ottenendo comunque la retribuzione.
In realtà una terza possibilità esiste ma può essere attivata unicamente se figlio e genitore vivono in due Comuni differenti. Parliamo della residenza temporanea per dodici mesi.
Cos’è la residenza temporanea e come sfruttarla per il congedo 104
I Comuni hanno l’obbligo di inserire nello schedario la popolazione residente da almeno quattro mesi per studio, lavoro, famiglia, salute che non possono considerarsi residenti per altri motivi. Può essere l’interessato a richiedere l’iscrizione oppure può avvenire d’ufficio dopo aver accertato la presenza della persona nel Comune.
Il dettaglio da conoscere, però, è che la residenza ha una scadenza ossia dodici mesi. Trascorso tale periodo temporale la dimora non potrà più essere considerata temporanea e sarà necessario procedere con il cambio di residenza anagrafica. Ciò significa che volendo sfruttare la residenza temporanea per la richiesta di congedo straordinario occorrerà considerare che l’assenza dal luogo di lavoro non potrà durare più di un anno.
Una volta terminati i dodici mesi si dovrà iniziare la convivenza con il familiare con disabilità o rinunciare al congedo. Ricordiamo che saranno comunque richiedibili i permessi di tre giorni al mese che non prevedono necessariamente la convivenza.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.