I contratti collettivi nazionali permettono al lavoratore il diritto di beneficiare di permessi lavorativi retribuiti o ferie.
Ogni lavoratore dipendente può verificare permessi non goduti oppure le ferie non fruite. Nella busta paga mensilmente, a secondo della misura prevista dalla tipologia di contratto a seconda della categoria, è possibile verificarne la maturazione.Â
La normativa consente al dipendente almeno quattro settimane di ferie annuali, al lavoratore è consentita l’assenza al lavoro garantendogli la normale retribuzione.
Differenza tra permessi e ferie?
I permessi retribuiti consistono in ore di permesso a richiesta del lavoratore ad astenersi dal lavoro, a differenza delle ferie che sono di tipo obbligatorie. Quest’ultime non possono essere rinunciate dai lavoratori.
I permessi retribuiti non usufruiti possono essere cumulati con il passare del tempo impiegato nell’azienda e monetizzati, a differenza delle ferie. I permessi a saldo del lavoratore, vale a dire la differenza tra quelli usufruiti e no, vengono trovati alla sinistra in basso del cedolino paga.
Esistono anche i ROL che sono permessi fruibili su base oraria che vanno a coprire più giorni lavorativi durante l’anno.
I ROL si possono determinare su una base annua e alla tipologia della mansione svolta.
Se il lavoratore non fruisce dei permessi entro il 30 giugno dell’anno seguente alla maturazione degli stessi vi è la decadenza del beneficio. Se non vengono utilizzati i permessi che sono maturati decadono e devono essere pagati dal datore di lavoro. In questo caso, dopo la liquidazione, si troverà in busta paga la voce riferita all’importo a credito.
Cosa succede se il datore di lavoro li nega?
La sentenza n.688/2018 conseguita dalla FLC CGIL stabilisce che i permessi retribuiti non possono essere negati, nemmeno trasformati in strumenti di controllo, con potere intimidatorio.
In caso di negazione dei permessi da parte del datore di lavoro, anche se questi comportino problemi organizzativi aziendali, al lavoratore non è possibile attribuire la responsabilità .
Il Ministero del lavoro ha dichiarato che in caso di negazione del permesso, al datore di lavoro non è possibile attribuire una sanzione amministrativa. Questo perché si tratta di un diritto di natura contrattuale e non un diritto del lavoratore. C’è da sottolineare che seppur non rientra nel diritto contrattuale resta il fatto che il datore non può negare una richiesta di permesso.
Il lavoratore che ha chiesto il permesso retribuito e negato per prima cosa deve parlare prima con il suo datore di lavoro. Solo dopo che è stata rifiutato del tutto il permesso è possibile rivolgersi al sindacato dei lavoratori in modo tale da stabilire i diritti e i doveri del lavoratore.
Nell’ipotesi in cui il datore non conceda le ferie secondo la legge italiana, cioè non garantisce le 4 settimane sancite dal CCNL, è soggetto a sanzione amministrativa.
La sanzione va dai 120 ai 720 euro, a seconda della gravità della situazione. Se ci sono più di 5 dipendenti con questa problematica la sanzione parte dai 480 ai 1.800 euro. Se la negazione è rivolta a più di 10 lavoratori o per più anni la sanzione può arrivare da 960 euro a 5.400 euro.