Analizziamo il regime forfettario nei più piccoli dettagli per capire chi vi ha accesso nel 2023 e quali sono gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica.
Un nuovo anno è iniziato e i contribuenti possono valutare l’accesso al regime forfettario in base ai risultati ottenuti l’anno precedente.
I contribuenti hanno diversi dubbi da sciogliere in relazione al regime forfettario. Dopo aver analizzato le modalità di passaggio dal regime ordinario al forfettario, cerchiamo di capire chi può accedervi e quali sono le nuove regole del 2023. La manovra fiscale del Governo Meloni ha modificato alcune caratteristiche lasciandone invariate molte altre. Le informazioni sono necessarie per tutti i lavoratori autonomi che vogliono approfittare dei vantaggi del forfettario specialmente in riferimento alla tassazione. Non sono previsti limiti di età né limiti di durata ma altre condizioni tra cui spiccano quelle reddituali. E proprio in relazione a questo aspetto è intervenuto il Governo con la Legge di Bilancio 2023. Il limite dei ricavi che permette l’accesso al regime agevolato è stato alzato a 85 mila euro. Approfondiamo, ora, tutti i requisiti necessari per scegliere questa soluzione.
Regime forfettario e requisiti di accesso nel 2023
Per accedere al regime agevolato occorrerà non aver superato i ricavi/compensi annui di 85 mila euro indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. Per monitorare il superamento della soglia sarà necessario considerare il regime contabile applicato all’anno di riferimento. Tale indicazione si rileva nella circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 9/E del 10 aprile 2019. Si legge, inoltre, che i proventi conseguiti a titolo d’autore concorrono al conteggio del limite solo se correlati all’attività di lavoro autonomo effettuato. Con riferimento all’esercizio contemporaneo di attività con diverso Codice ATECO, poi, occorre sapere che è determinante la somma dei ricavi e compensi riguardanti le varie attività svolte.
Tra le condizioni di accesso al forfettario aggiungiamo spese non superiori a 20 mila euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori, per compensi ad associati in partecipazione, a titolo di lavoro accessorio e per prestazioni di lavoro di familiari.
Divieto d’accesso per…
Il regime forfettario non è accessibile ai soggetti che appartengono a regimi speciali ai fini IVA e regimi forfettari di determinazione del reddito. Sono esclusi anche i non residenti in Italia a meno che il 75% del reddito non sia prodotto nella nostra nazione e i lavoratori che effettuato cessioni di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (sia in via esclusiva che prevalente).
L’accesso è precluso, inoltre, a chi contemporaneamente all’esercizio di attività partecipa a società di persone o associazioni di arti e professioni o imprese familiari oppure controlla direttamente o indirettamente tali società nonché a coloro che esercitano prevalentemente attività con datori di lavoro avendo in corso un rapporto di lavoro (o avendolo avuto negli ultimi due anni). La lista degli esclusi continua con coloro che hanno percepito redditi da lavoro dipendente per un importo lordo superiore a 30 mila euro.
Una novità importante introdotta con la Legge di Bilancio 2023. Superando la soglia dei ricavi di 100 mila euro si uscirà immediatamente dal regime forfettario e si applicherà così l’IVA sulle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite dei 100 mila euro. Superando gli 85 mila e rimanendo entro i 100 mila si aspetterà l’anno successivo.
La fatturazione elettronica nel regime forfettario
Arriviamo ad una importante puntualizzazione, l’obbligo di fatturazione elettronica per chi appartiene al regime forfettario. Molti dubbi attanagliano i contribuenti ma sono stati sciolti dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ numero 150 pubblicata il 22 dicembre 2022. Iniziamo con il presentare la direttiva generale attiva dal 1° luglio dello scorso anno. I lavoratori autonomi appartenenti al regime forfettario hanno il dovere di inviare fatture elettroniche.
Tale imposizione è stata introdotta gradualmente. Dal 1° luglio 2023 per tutti coloro che hanno superato la soglia di ricavi e compensi fissata a 25 mila euro e dal 1° gennaio 2024 per tutti i restanti soggetti. La FAQ prima citata sottolinea come solamente per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o guadagni superiori a 25 mila euro è entrato in vigore l’obbligo il 1° luglio 2022. Per gli altri soggetti forfettari – si legge nella domanda frequente – l’obbligo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dai ricavi conseguiti nel 2022.
Un esempio chiarificatore della disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Se un autonomo ha percepito nel 2021 ricavi per 20 mila euro e nel 2022 ricavi per 27 mila euro dovrà iniziare ad emettere obbligatoriamente fatture elettroniche solo dal 1° gennaio 2024. Il lavoratore che ha percepito 27 mila nel 2021, invece, deve già aver iniziato la fatturazione elettronica dallo scorso luglio.
Accenni all’imposta di bollo
Un ultimo accenno all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Rimanendo entro i 5 mila euro (il limite è stato innalzato da 250 euro) si dovrà effettuare cumulativamente il pagamento dell’imposta (senza frazionamento). Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023, dunque, si potrà versare la somma dovuta senza sanzioni e interessi per il primo trimestre entro il pagamento previsto per il secondo trimestre solare nell’anno di riferimento ovvero il 30 settembre. Solo se si rimane sotto i 5 mila euro annui.
Con riferimento al terzo trimestre il termine ultimo è invece fissato al 30 novembre.
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