In che modo vanno calcolati i giorni di sabato e domenica durante la fruizione del congedo straordinario per assistere un familiare disabile grave?
Il congedo straordinario consiste in un periodo di assenza retribuita dal lavoro della durata massima di 2 anni, per assistere un familiare affetto da disabilità grave.
L’agevolazione è prevista dalla Legge n. 151 del 2001 e permette al lavoratore dipendente caregiver di ricevere, durante l’assenza dal lavoro, un’indennità di importo uguale all’ultima retribuzione spettante. Tale periodo, inoltre, è coperto dai contributi figurativi, utili sia per la maturazione del diritto sia per la misura della pensione.
Il congedo può essere fruito anche in modo frazionato, suddividendolo in giorni. In questa ipotesi, in che modo si calcolano i giorni intercorrenti tra i diversi periodi di assenza? Analizziamo la disciplina normativa e scopriamolo.
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Congedo straordinario frazionato: il principio per il computo dei giorni
In Redazione è giunto il seguente quesito:
“Salve, se il congedo straordinario per accudire mia moglie(titolare di Legge 104, art. 3, comma 3) termina di sabato (giorno lavorativo nella mia scuola), posso chiedere 3 giorni di permesso 104 da lunedì (saltando la domenica), per non perdere tali giornate, e, poi, continuare con il congedo da giovedì? Grazie.”
Attraverso l’Orientamento n. 88, con il quale si richiama la Circolare del 3/02/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’ARAN ha chiarito la questione relativa al computo dei giorni festivi durante il congedo straordinario. Al riguardo, ha specificato che l’agevolazione può essere utilizzata anche il maniera frazionata, cioè a giorni alterni (ma interi, non suddivisi ad ore).
Per evitare che vengano conteggiati anche i giorni festivi, i sabati (nel caso in cui l’orario di lavoro sia suddiviso in 5 giorni su 7) e le domeniche, è necessario che l’interessato riprenda il lavoro. Tali giornate, inoltre, non vengono considerate quando la richiesta di congedo viene inviata dal lunedì al venerdì, se il lunedì si riprende l’attività lavorativa; oppure se si tratta di assenza per malattia del dipendente o del figlio.
In altre parole, se al periodo di congedo straordinario segue un sabato, una domenica o un giorno festivo, se di lunedì il beneficiario torna a lavoro, tali giornate non saranno calcolate all’interno dell’agevolazione. Lo stesso discorso vale nell’ipotesi in cui il lavoratore si assenta per malattia propria o del figlio.
Quando si calcolano i giorni festivi
Chiariamo al nostro gentile Lettore che, l’ARAN ha previsto anche un’eccezione alla regola appena evidenziata. Se, infatti, due distinti periodi di congedo straordinario sono distanziati da un periodo di ferie o da altra tipologia di permesso, si considerano nel calcolo del congedo anche le giornate festive ed i sabati che cadono immediatamente prima o dopo le ferie o i permessi.
Un esempio può agevolare la comprensione di tale meccanismo. Ipotizziamo una settimana lavorativa corta, con attività svolta dal lunedì al venerdì. Durante la prima settimana, si fruisce del congedo straordinario dal lunedì al venerdì, con la pausa durante il sabato e la domenica. Nella seconda settimana, il lavoratore decide di prendere il lunedì come giorno di ferie e di far ripartire il congedo dal martedì al venerdì. In tal caso, i giorni di sabato e domenica, tra i due periodi di congedo, vengono conteggiati come congedo, perché cadono subito prima delle ferie.
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Durata del periodo di permesso
Come abbiamo già sottolineato, ci sono due modi per usufruire del congedo straordinario biennale, in maniera continuativa oppure frazionata. Se si sceglie di utilizzarlo in modo frazionato, il lavoratore ha a disposizione 730 giorni complessivi di permesso, che possono essere suddivisi anche in diversi anni, a seconda delle specifiche necessità del familiare disabile che ha bisogno di cura ed assistenza.
Ad esempio, il lavoratore può richiedere 2 mesi di congedo, perché l’ammalato deve effettuare un ciclo di terapie e, poi, non utilizzare l’agevolazione per mesi, per richiederla per altri giorni, settimane o mesi.
Se sfruttato in tal modo, si tratta di un beneficio che davvero garantisce assistenza a 360° al disabile e consente, allo stesso tempo, al dipendente di conciliare nel miglior modo la vita lavorativa e il dovere assistenziale.
Qualora il richiedente decida per la fruizione frazionata, il congedo ha una durata complessiva di 730 giorni, a prescindere dal numero di anni, perché il beneficio termina solo quando tutte le giornate di permesso sono state utilizzate.
Facciamo un esempio. Un dipendente chiede 2 giorni di congedo a settimana e, dunque, in un anno avrà utilizzato solo 104 giornate di aspettativa retribuita. Se, intende continuare a suddividere i giorni in tal modo, quindi, avrà a disposizione altri 7 anni di permesso.
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