L’accredito dei contributi figurativi per il periodo di maternità al di fuori di un rapporto di lavoro non è un miraggio ma realtà. Scopriamo a quali condizioni.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiarisce i punti saldi della contribuzione figurativa per periodi di vuota legati alla maternità.
Famiglia e lavoro, le donne riescono nella loro vita ad essere protagoniste indiscusse di entrambi gli ambiti. C’è chi sceglie di dedicarsi inizialmente alla famiglia per poi pensare alla carriera e chi opta per la soluzione inversa ma la maggior parte delle lavoratrici si destreggia con abilità tra la cura dei familiari e della casa e l’attività lavorativa. In Italia le agevolazioni per le donne madri e lavoratrici non sono molte anzi, diciamo la verità, sono poche e limitanti. Gli aiuti per riuscire a combinare entrambi gli ambiti sono irrisori ed è anche per questo che nella nostra nazione nascono pochi bambini. Le famiglie hanno bisogno di due stipendi per vivere e senza un supporto dello Stato – come per esempio asili nidi nelle aziende – non sempre si riesce a portare avanti parallelamente la maternità e il lavoro.
Per questo motivo tante donne sono costrette a non lavorare nel periodo in cui si dedicano ai bimbi ma così facendo non maturano contributi. Fortunatamente l’accredito dei contributi figurativi per colmare i periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro è possibile ma solo a determinate condizioni.
Contributi figurativi per la maternità al di fuori di un rapporto di lavoro
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale permette alle lavoratrici di inoltrare domanda di accredito ai fini pensionistici dei contributi figurativi riguardanti il periodo di congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Destinatarie sono le madri con almeno cinque anni di contribuzione effettiva maturata.
Per poter approfittare dell’agevolazione occorrerà essere iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o alle Forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Le lavoratrici potranno così contare per il perfezionamento dei requisiti di pensionamento i periodi corrispondenti al congedo maternità verificatosi al di fuori di un rapporto di lavoro.
Condizione necessaria, come già detto, aver maturato almeno cinque anni di contributi effettivi. La normativa (Legge 24 dicembre 2007, articolo 2, comma 504) prevede, poi, che le beneficiarie risultino in servizio in data 27 aprile 2007. L’iscritto in servizio non dovrà essere titolare di trattamento pensionistico alla data citata con riferimento all’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Di conseguenza, l’accredito non sarà richiedibile da chi alla data del 27 aprile 2007 risultava pensionato a meno che non si tratti di soggetti percettori di assegno di invalidità o pensione di invalidità.
Dettagli sulla domanda di contributi figurativi
L’INPS specifica che al raggiungimento dei cinque anni di contribuzione figurativa concorrono tutte le tipologie di contribuzione legate ad un’attività lavorativa subordinata (non si conteggiano i contributi legati ad attività lavorativa autonoma). Il perfezionamento del requisito, invece, può essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in uno Stato comunitario.
L’accredito della contribuzione figurativa, poi, presuppone che la richiesta sia relativa a periodi che non risultino coperti da altra tipologia di contribuzione in varie Gestioni pensionistiche.
La presentazione della domanda richiede la compilazione di un modulo online (reperibile sul portale INPS a cui si accede con credenziali digitali). Alla richiesta si dovrà allegare un’autocertificazione indicante la data di nascita del bambino e i dati anagrafici della madre.
Attenzione, per i dipendenti pubblici ci sono regole differenti
La domanda di accredito dei contributi figurativi per periodi di congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro può essere inoltrata dalle dipendenti pubbliche iscritte alle Gestioni pensionistiche Dipendenti Pubblici. L’INPS sottolinea fin da subito come in caso di decesso o grave infermità della madre lavoratrice o di abbandono del figlio da parte della suddetta, il diritto al periodo di astensione obbligatoria passa al padre – se affidatario del bambino. Qualora il periodo di congedo di paternità dovesse avvenire fuori dal rapporto di lavoro allora alla figura paterna spetterebbe l’accredito dei contributi figurativi.
La durata totale del congedo di maternità è di cinque mesi e può essere richiesto
- durante i due mesi precedenti alla presunta data del parto,
- durante i tre mesi successivi al parto,
- nel caso in cui il parto dovesse avvenire dopo la presunta data, per il periodo che passa tra la data presunta del parto e la data effettiva della nascita del bambino,
- un mese precedente al parto e quattro mesi dopo il parto con flessibilità di congedo a condizione che la lavoratrici attesti con certificazione medica che lavorare fino all’ottavo mese non reca danni al nascituro.
Ultime indicazioni da conoscere
Dovesse sopraggiungere un ricovero il congedo di maternità potrebbe essere sospeso fino alla data di dimissioni del bimbo (diritto esercitabile una sola volta per ogni figlio). Altra puntualizzazione, il congedo può durare più di cinque mesi in caso di nascita fortemente prematura del bambino. Si aggiungeranno, infatti, i due mesi o più intercorrenti tra la data di nascita effettiva e quella presunta del parto.
Concludiamo aggiungendo che è vigente il requisito contributivo di cinque anni e che in caso di cessazione del servizio con mancato conseguimento del diritto alla pensione o con versamento di contributi volontari si potrà ugualmente fare domanda di accredito dei contributi figurativi.
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