Bonus facciate, scopriamo come cedere l’IVA indetraibile facendola diventare spesa edilizia agevolabile.
L’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento che le società attendevano da tempo. Riguarda Bonus facciate, Ecobonus e IVA indetraibile.
Nel 2023 il Bonus facciate non è stato prorogato ma è ancora attivo per chi lo ha richiesto nel 2022. La misura consente di approfittare di una detrazione d’imposta del 90% da ripartire in dieci anni con quote di pari importo per le spese sostenute nel 2020 e 2021 e del 60% per le spese effettuate nel 2022. Tra gli interventi ammessi al beneficio la pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, i lavori su balconi, ornamenti e fregi nonché gli interventi sulle strutture opache verticali influenti dal punto di vista termico.
Nell’anno in corso, dato che il Bonus facciate non è più richiedibile, i cittadini che hanno l’intenzione di ristrutturare la facciata dell’edificio potrebbero richiedere l’Ecobonus. La detrazione sarà pari al 65% oppure al 50% su una spesa massima di 100 mila euro a seconda degli interventi effettuati non solo all’esterno. Detrazioni più alte spettano se si eseguono lavori antisismici (75% con il passaggio ad una classe di rischio inferiore, 85% con il passaggio a due classi inferiori).
Proprio con riferimento a Bonus facciate ed Ecobonus l’AdE ha fornito dei chiarimenti ad una società in relazione alla possibilità di conteggiare l’IVA indetraibile.
Bonus facciate e IVA indetraibile, la risposta dell’AdE
Per capire la relazione tra Bonus facciate, IVA indetraibile e spese edilizie agevolabili occorre far riferimento alla risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 212 del 13 febbraio. Il testo riporta la possibilità di conteggiare l’IVA indetraibile sia per l’Ecobonus che per il Bonus facciate congiuntamente al relativo credito d’imposta da cedere a terzi.
Il discorso generale è che la società che ha svolto interventi ammessi ad agevolazione con i due Bonus edilizi citati può cedere a terzi il proprio credito d’imposta conteggiando anche l’IVA che non è stata possibile detrarre in precedenza a condizione che il fornitore abbia emesso fatture applicando il regime del reverse change.
La società che ha presentato l’istanza all’AdE ha dichiarato di essere proprietaria di un immobile residenziale per cui ha sottoscritto un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione che rientrano tra quelli ammessi per accedere all’Ecobonus e al Bonus facciate. La stessa società ha optato per lo sconto sulla somma da corrispondere. Il tutto rientra nell’attività di locazione esente per la quale spetta l’indetraibilità totale dell’IVA sulle spese. L’appaltatore, di conseguenza, emetterà fatture applicando il regime dell’inversione contabile. L’IVA non può diventare costo.
Questo quanto stabilito dalla normativa ma la società chiede all’Agenzia delle Entrate se risulta possibile far rientrare nella detrazione spettante per gli interventi ammessi la componente corrispondente di costo legata all’IVA indetraibile.
Ecco i dettagli sottolineati dall’Agenzia delle Entrate
L’AdE nella risposta numero 212 inizialmente riassume il quesito posto dalla società che vorrebbe cedere il credito d’imposta derivante dall’IVA indetraibile (rimasta a suo carico per indetraibilità) per l’impossibilità di farla rientrare nello sconto in fattura. In seguito sottolinea come l’articolo 119 comma 9ter del Decreto Rilanci ammetta la possibilità di considerare agevolabile l’IVA non detraibile.
Nello specifico, l’articolo in questione prevede che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile – anche parzialmente – si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Tale disposizione trova applicazione limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica, di misure antisismiche e di installazione di impianti fotovoltaici. Vi rientrano anche le installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici previsti dall’articolo 119. Non è estensibile, invece, ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Fuori da questa misura, afferma l’Agenzia delle Entrate, si possono applicare le regole e i principi che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa.
Conclusioni su Bonus facciate e IVA indetraibile
Secondo quanto esplicitato nel precedente paragrafo, si possono seguire le direttive relative al reddito d’impresa. Si fa riferimento, nello specifico, al reddito in base al quale l’importo dell’IVA indetraibile – anche conseguentemente all’opzione di separazione dell’attività – risulta essere una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni richiedibili e spettanti.
Ciò significa per la società poter conteggiare l’IVA impossibile da detrarre sia per la determinazione del Bonus facciate e dell’Ecobonus sia con riferimento alla cessione del credito d’imposta a terzi secondo quanto stabilito dal Decreto Rilancio.
E non finisce qui. Con la Circolare del 23 giugno 2022 numero 23/E viene ribadito questo concetto importate per un’altra misura nell’ultimo capoverso del paragrafo 5.6. L’IVA oggettivamente indetraibile per espressione di Legge o per effetto dell’opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus. Questo perché direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto che non prevedono il diritto di detrazione ai fini IVA. Anche per il Superbonus sono vigenti, dunque, le direttive viste per gli altri Bonus edilizi.
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