Addio canone RAI per gli ultra 75 anni: esonero e rimborso delle somme già pagate, ma solo a tali condizioni

Gli anziani che hanno 75 anni ed un reddito non superiore ad una certa soglia, possono chiedere l’esonero e il rimborso del canone RAI.

Il canone RAI è un’imposta dovuta da tutti i nuclei familiari che possiedono un televisore.

canone RAI
InformazioneOggi.it

Dal 2016, vige la cd. presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica attiva. Di conseguenza, ai titolari dell’utenza l’importo del canone è addebitato direttamente in fattura. La cifra da pagare è di 90 euro all’anno.

Per alcune categorie, tuttavia, la legge prevede l’esonero dal pagamento e l’eventuale rimborso. Scopriamo cosa prevede la normativa e come richiedere le agevolazioni.

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Canone RAI: chi ha diritto all’esonero e al rimborso?

Una nostra Lettrice ha inviato in Redazione il seguente quesito:

Buongiorno, mia madre, 83 anni ipovedente, gode dei diritti della Legge 104. Ha un ISEE inferiore a 8 mila euro e vive da sola dopo la morte di mio padre. Dovrebbe, quindi, rientrare nella categoria di persone che non devono pagare il canone RAI e possono chiedere sia l’esonero sia il rimborso degli arretrati. È giusto? Grazie mille.”

Ricordiamo alla gentile Lettrice che, tutti coloro che dichiarano di non possedere alcun apparecchio televisivo presso la residenza in cui è attiva l’utenza elettrica a proprio nome, sono esentati dal versamento del canone RAI.

L’esonero, inoltre, è previsto per le seguenti categorie:

  • soggetti con più di 75 anni, con un reddito minore di 8 mila euro;
  • militari delle Forze Armate Italiane, relativamente agli ospedali militari, alle Case del Soldato e alle Sale convegno;
  • appartenenti alle Forze NATO con cittadinanza straniera;
  • agenti diplomatici e consolari;
  • rivenditori e negozianti addetti al riparo delle TV.

La madre della Lettrice rientra nella prima categoria e, dunque, ha diritto all’esenzione e all’eventuale rimborso delle cifre ingiustamente versate. Bisogna, però, che ricorrano alcune condizioni che illustreremo a breve.

Esonero del canone TV per ultra 75 anni

I titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che hanno compiuto 75 anni e che possiedono un reddito annuo non maggiore di 8 mila euro, possono inviare la cd. Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione, per ottenere l’esonero dal pagamento del canone RAI. Il Modulo è scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il beneficio spetta per tutto l’anno, se l’interessato presenta la richiesta dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento; se, invece, la Dichiarazione viene presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, si è esonerati solo per il secondo semestre dello stesso anno.

È opportuno segnalare che ci sono dei tempi tecnici necessari per la lavorazione della pratica. Di conseguenza, per le Dichiarazioni inviate entro il 15 del mese, l’interruzione dell’addebito in bolletta del canone RAI avverrà dalla rata del mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le istanze arrivate nella seconda metà del mese, invece, l’interruzione dell’addebito del canone partirà dalla rata del secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.

I beneficiari dell’esenzione dal pagamento del canone che hanno inviato la Dichiarazione Sostitutiva, possono continuare ad usufruire del beneficio anche per gli anni successivi (se i requisiti di esenzione permangono), senza la necessità di inviare nuova documentazione. Se, invece, vengono meno le condizioni specificate nella Dichiarazione, bisogna presentare il Modulo di variazione dei presupposti.

Rimborso del canone RAI: come richiederlo

Coloro che hanno continuato a pagare il canone RAI, pur avendo i presupposti per l’esonero, possono chiedere il rimborso delle somme ingiustamente versate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’apposito Modulo per la richiesta di rimborso, che contiene anche la Dichiarazione Sostitutiva comprovante i requisiti per l’esenzione.

Se, invece, il canone è addebitato direttamente sulla bolletta elettrica, si può chiedere il rimborso anche mediante la Dichiarazione Sostitutiva, indicando la causale 1.

Il rimborso è disposto dalle imprese elettriche, tramite accredito sulla prima fattura utile (oppure attraverso diverse modalità). A tal fine, entro 45 giorni, le aziende di fornitura elettrica, devono ricevere tutte le informazioni utili per il rimborso, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se, invece, il rimborso da parte delle aziende non dovesse avere esito positivo, provvederà l’Agenzia delle Entrate.

Non perdere il seguente articolo: “Legge 104 e Canone Rai: disdetta e modulo di rimborso da inviare, bisogna fare presto“.

Modalità di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva e della richiesta di rimborso

Sia la Dichiarazione Sostitutiva sia la richiesta di rimborso possono essere inviate in uno dei seguenti modi:

  • a mezzo di raccomandata, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. È necessario allegare copia di un valido documento di riconoscimento;
  • telematicamente, tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: canonetv@postacertificata.rai.it;
  • recandosi di persona presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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