Il Bonus barriere architettoniche è stato prorogato fino al 2025. Consentirà, ad alcune categorie, di ottenere la detrazione al 75% delle spese.
Il Bonus è fruibile solo da alcune tipologie di soggetti e sulla base del possesso di specifici requisiti.
Lo scopo dell’agevolazione economica è quello di promuovere l’abbattimento o il superamento delle barriere architettoniche presso gli edifici (pubblici o privati), garantendo una detrazione al 75% delle spese affrontate.
Con la Legge di Bilancio 2023, inoltre, è stata modificata la disciplina del Bonus. Vediamo, dunque, quali sono le novità più rilevanti e quando è possibile beneficiare di tale misura.
Bonus barriere architettoniche: a chi è rivolto?
Abbiamo ricevuto, in Redazione, il seguente quesito:
“Buongiorno, ho 65 anni e un grosso problema alle ginocchia, che mi impedisce di fare le scale, senza provare fortissimi dolori. Abitando al quarto piano e potendo installare solo un mini ascensore per questioni di spazio, ho diritto al Bonus al 75%? Grazie.”
Sulla base di quanto specificato dal D.M. 236/1989, le barriere architettoniche sono “impedimenti fisici che ostacolano o limitano la fruibilità degli spazi ad un soggetto con ridotte o limitate capacità motorie”.
Il Bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione fiscale per le spese edili sostenute, non superiori a 50 mila euro. In particolare, l’agevolazione favorisce l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, tramite una detrazione al 75% dei costi per i lavori diretti alla rimozione degli ostacoli allo spostamento e alla deambulazione dei diversamente abili. La cifra del beneficio è divisa in 5 rate annuali di pari ammontare.
Se, dunque, ad esempio, Tizio effettua una spesa di 10 mila euro, ha diritto ad un rimborso di 7.500 euro, erogabile in 5 anni, cioè 1.500 euro l’anno di rimborso IRPEF.
Il beneficio economico spetta:
- ai privati cittadini, per i lavori effettuati presso le loro abitazioni e sulle parti comuni del condominio;
- alle imprese (cioè, ditte individuali, liberi professionisti, società di persone o di capitali).
Come funziona il beneficio e quali soglie di spesa bisogna rispettare?
L’art. 119 ter del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) stabilisce la detrazione delle spese sostenute per i lavori destinati al superamento e all’abbattimento di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’agevolazione, in pratica, copre al 75% i costi affrontati durante tutto il 2022 .
La normativa, tuttavia, stabilisce dei tetti di spesa detraibili per i lavori. Nello specifico:
- per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari che si trovano in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, il limite è spesa è di 50 mila euro;
- sugli immobili formati da 2 a 8 unità abitative, la soglia è di 40 mila euro (moltiplicati per il numero delle unità);
- per i condomini formati da più di 8 unità immobiliari, il limite è di 30 mila euro (moltiplicati per il numero delle unità che formano l’edificio).
Per tutte le informazioni aggiuntive, consulta anche il seguente approfondimento: “Bonus barriere architettoniche: beneficiari e grandi esclusi dalla misura“.
Quali lavori rientrano nel Bonus barriere architettoniche?
Specifichiamo alla nostra gentile Lettrice che, tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche rientrano i seguenti lavori:
- sostituzione di finiture (ossia pavimenti, porte, infissi esterni);
- ricostruzione o adeguamento degli impianti tecnologici, cioè dei servizi igienici, degli impianti elettrici e citofonici e degli impianti di ascensori;
- ristrutturazione e installazione di scale ed ascensori;
- montaggio di rampe interne ed esterne agli immobili, di servoscala, montascale, elevatori e pedane.
Per avere un quadro completo dei tutti gli interventi effettuabili, tuttavia, è opportuno consultare la Circolare n. 23/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Leggi anche il seguente articolo: “Bonus barriere architettoniche al 75%: il chiarimento delle Entrate spiega una volta per tutte un dettaglio chiave“.
È opportuno ricordare, infine, che rientrano tra le operazioni coperte dal Bonus non solo i lavori di installazione o sostituzione degli impianti esistenti, per il montaggio di nuovi dispositivi; l’agevolazione, infatti, comprende anche le spese di smontaggio e di smaltimento dei vecchi impianti da sostituire.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.