Congedo straordinario per 104: spetta anche per lavoro part-time, ma sono in pochi a saperlo e perdono l’agevolazione

Nell’ipotesi di lavoro part-time, in che modo viene fruito il congedo straordinario per assistere un familiare disabile?

Il contratto part-time è un particolare contratto di lavoro subordinato, con il quale il lavoratore presta la propria attività per un numero di ore inferiori rispetto a quelle di un contratto ordinario a tempo pieno.

congedo straordinario
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Nelle ipotesi più frequenti, tali tipologie di contratto stabiliscono lo svolgimento del lavoro per 20 o 30 ore settimanali, anziché 40 ore come nel full time.

Ma anche per tale modalità di lavoro è prevista la possibilità di richiedere il congedo straordinario ed i permessi 104? Scopriamo cosa stabilisce la normativa.

Congedo straordinario e part-time: sono compatibili?

Un Lettore ci ha scritto:

Buongiorno, per un lavoratore part-time al 50% (2 giorni pieni ed 1 giorno al 50% ogni settimana), l’importo giornaliero dell’indennità di congedo straordinario è limitato dall’importo massimo per un lavoratore full-time, oppure dal 50% dello stesso. Ad esempio: indennità giornaliera calcolata sullo stipendio base part-time: 60 €; importo massimo ammissibile (2022): 102,30 € (50%=51,15€). Importo giornaliero spettante al lavoratore: 60 € o 51,15 €? Grazie.”

Chiariamo, innanzitutto, che il part-time può essere di 3 tipologie differenti:

  1. con svolgimento della prestazione lavorativa in misura ridotta per tutti i giorni (cd. part-time orizzontale);
  2. con articolazione dell’attività su alcuni giorni della settimana nel mese oppure di specifici periodi dell’anno (cd. part-time verticale);
  3. con svolgimento della prestazione lavorativa in maniera combinata delle modalità orizzontale e verticale (cd. part-time misto).

In particolare, molti lavoratori con contratto part-time verticale (come quelli del settore scolastico) si chiedono se hanno diritto alla fruizione del congedo straordinario e dei permessi 104. Vediamo, dunque, quali sono gli orientamenti.

Per tutte le informazioni aggiuntive, consulta il seguente articolo: “Congedo straordinario di 2 anni: spetta anche ai lavoratori part-time? Le risposte che non ti aspetti“.

Congedo e permessi 104: la normativa di riferimento

In relazione al congedo biennale, una prima questione riguarda il conteggio dei giorni di assenza nell’ipotesi di part-time verticale dal lunedì al giovedì.

Al riguardo, la Circolare n. 1 del 3.02.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, stabilisce che “affinché non vengano contati, nel periodo di congedo, i giorni festivi, le domeniche e i sabati è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. In particolare, tali giornate non saranno conteggiate se, in caso di richiesta di assenza dal lunedì al venerdì, il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa.

Nel caso di part time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa”.

Quali sono, invece, le regole per la fruizione dei permessi 104 con un rapporto di lavoro part-time verticale, con orario lavorativo di 9 ore su 18? A tal riguardo, un estratto dell’orientamento applicativo del comparto scuola specifica che: “Nel caso di part-time verticale, il permesso mensile di 3 giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate”.

L’attività lavorativa a tempo parziale di tipo verticale può essere svolta in due modi:

  1. tutti i giorni lavorativi, ma solo in determinati mesi dell’anno;
  2. per alcune settimane del mese o per alcuni giorni della settimana.

Nel primo caso, al lavoratore spettano i permessi in maniera intera, per i mesi in cui ha lavorato.

Come si calcola l’indennità di congedo straordinario?

L’importo dell’indennità di congedo straordinario si determina in base all’ultima retribuzione percepita. Attenzione, però, perché viene considerata solo la paga base, al netto delle voci variabili presenti nel cedolino dello stipendio (ad esempio, straordinari, premi di produzione e ulteriori maggiorazioni).

Durante la fruizione della misura, al lavoratore spetta il 100% della retribuzione base, versata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

C’è, tuttavia, un importo massimo da rispettare, indicato nella Circolare INPS n. 35/2022. L’indennità, infatti, non può essere superiore a 37.341 euro annui, cioè 102,30 euro al giorno. Per i 2 anni di congedo, inoltre, al lavoratore viene versata la contribuzione figurativa. Non ci saranno, così, vuoti previdenziali durante l’assenza dal lavoro.

Anche per la contribuzione figurativa, però, bisogna rispettare una soglia massima, fissata a 12.322,53 euro annui. In totale, quindi, l’importo massimo da poter riconoscere come indennità è di 49.633,38 euro l’anno.

Potrebbe interessarti anche il seguente articolo: “Congedo straordinario legge 104, residenza o dimora temporanea, cosa scegliere? I chiarimenti“.

A quanto ammonta l’indennità per i dipendenti part-time?

Per i lavoratori assunti con contratto part-time, l’indennità spettante si calcola in tal modo:

  • con part-time verticale, si divide la paga del mese per il numero dei giorni retribuiti (anche quelli festivi o di riposo), per ottenere la retribuzione giornaliera. Quest’ultima non deve essere superiore al limite giornaliero di 102,30 euro;
  • per il part-time orizzontale, invece, se il lavoratore cambia da tempo pieno a parziale o viceversa, la retribuzione va adattata a quella spettante in caso di utilizzo del congedo straordinario.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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