Alcune specifiche categorie di soggetti possono usufruire dell’esenzione bollo auto. A quali condizioni? Il beneficio è sempre concesso?
Il bollo auto è una tassa regionale che obbliga, annualmente, tutti i proprietari di un autoveicolo.
Il nostro ordinamento, però, in alcuni casi permette di evitarne il pagamento. Vediamo, dunque, quando è possibile beneficiare di tale vantaggio.
I veicoli per i quali si può richiedere l’esenzione bollo auto
In Redazione è giunto il seguente quesito:
“Buongiorno, chiedo informazioni circa il diniego della Regione Lazio alla mia richiesta di accesso all’agevolazione relativa all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Sono titolare di invalidità civile, con assegno di accompagnamento e Legge 104/92, art. 3, comma 3. Mi è stato negato in quanto la Commissione Medica INPS non ha specificato la normativa inerente una delle tre possibilità concesse da questa Regione. L’autoveicolo dovrebbe essere dotato di dispositivi particolari. Per l’INPS la responsabilità è della Commissione Medica. È possibile l’integrazione del verbale oppure devo rassegnarmi a pagare il bollo? Grazie.”
L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta per i veicoli destinati alla mobilità di persone affette da specifiche forme di disabilità.
Specifichiamo al nostro Lettore, innanzitutto, che l’agevolazione può essere richiesta per le vetture:
- con cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina o ibrido;
- fino a 2800 cc, con motore diesel o ibrido;
- con potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.
L’interessato, inoltre, può richiedere l’esenzione bollo auto per un solo veicolo; a tal fine, deve specificare la targa al momento della compilazione della domanda. In caso di titolarità di più vetture, quindi, deve indicare per quale richiede il beneficio economico.
L’agevolazione spetta anche al familiare del disabile, se quest’ultimo è fiscalmente a suo carico. Per poter essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve avere un reddito annuo non maggiore di 2.840,51 euro. In caso di figli di età massima di 24 anni, tale soglia sale a 4 mila euro.
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Le disabilità per le quali spetta l’esonero
La normativa vigente stabilisce che possono presentare richiesta per l’esenzione bollo auto gli appartenenti a 4 specifiche categorie di disabili:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap grave psichico, per il quale percepiscono l’indennità di accompagnamento;
- affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (ma non incapaci di deambulare). In quest’ipotesi, la normativa impone l’adattamento della vettura, in base alle ridotte o impedite capacità motorie del disabile. Gli adattamenti, inoltre, devono essere sempre riportati sul libretto di circolazione.
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Come si presenta la domanda per l’esenzione bollo auto?
L’esonero dal pagamento della tassa automobilistica non è automatico, in seguito al rilascio del verbale di invalidità da parte della Commissione medica ASL- INPS. Per la concessione dell’agevolazione, infatti, l’interessato deve inviare specifica domanda e allegare tutta la certificazione richiesta.
L’istanza, dunque, è soggetta ad iniziativa di parte. Le richieste devono pervenire entro 90 giorni dalla data di scadenza del bollo auto.
L’esenzione dal pagamento, se concessa, ha decorrenza dal periodo tributario in corso e fino a quando sussistono tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Non bisogna, infatti, presentare nuove domande. Se, invece, vengono meno i presupposti per la sussistenza del beneficio (ad esempio, il decesso del disabile), è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio regionale competente la situazione. In caso contrario, all’interessato potranno essere irrogate sanzioni penali.
Tale regola conosce un’eccezione solo nell’ipotesi di vendita o di cessazione dalla circolazione del veicolo esente registrato al PRA. La modifica, infatti, è acquisita d’ufficio direttamente dall’archivio delle tasse automobilistiche del PRA.
Richiesta di riesame della domanda di esonero dal pagamento dell’imposta
In caso di diniego della richiesta di esonero bollo auto, l’interessato può presentare ricorso/reclamo, ai sensi del D.Lgs n. 546/1992.
Per quanto riguarda il quesito del nostro Lettore, le istanze di riesame contro il provvedimento di diniego emesso dall’ACI devono pervenire entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.
In particolare, per i residenti nella città e nella provincia di Roma la richiesta di riesame va inviata all’indirizzo: “Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio – Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma”. In alternativa, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@regione.lazio.legalmail.it.
L’Ufficio regionale competente deve concludere il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, attraverso un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza di esenzione dal versamento della tassa automobilistica.
È bene sottolineare che è onere del richiedente inoltrare alla Regione Lazio, nei limiti temporali imposti, eventuali documenti integrativi, emessi dopo l’invio della domanda.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.