La NASPI è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un beneficio erogato mensilmente ai lavoratoti dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.
Possono beneficiare anche i titolari di attività lavorativa di tipo autonoma e titolari di partita IVA, devono fare attenzione all’invio di comunicazioni obbligatorie.
La NASPI è calcolata in base al numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive negli ultimi quattro anni prima della data di cessazione del lavoro. Per il calcolo dell’indennità non vengono conteggiati i periodi in cui è già stata erogata la prestazione.
La domanda Naspi deve essere inviata telematicamente, su portale dell’INPS, è pagata dall’ottavo giorno dopo la data di fine rapporto lavorativo. Tale pagamento avviene solo se la domanda viene inoltrata entro l’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Chi può beneficiare dell’indennità NASPI?
L’indennità Naspi è rivolta ai lavoratori che sono titolari di lavoro subordinato che viene involontariamente perso, tra le categorie beneficiarie ci sono:
- gli apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative aventi rapporto lavorativo subordinato;
- personale artistico con contratto lavorativo subordinato;
- lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato;
- operai agricoli titolati di rapporto lavorativo a tempo indeterminato di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano la merce agricola e zootecnica per la maggior parte propria o conferita dai soci.
Non rientrano nei beneficiari dell’indennità NASPI le seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti a tempo indeterminato che fanno parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- operai agricoli titolati di rapporto lavorativo a tempo determinato e indeterminato.
Obblighi da rispettare per ottenere l’indennità di disoccupazione?
I soggetti titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione Separata possono beneficiare della NASPI per un rapporto di lavoro dipendente cessato involontariamente. In questo caso sono tenuti a comunicare i redditi presunti per l’anno in corso e a fine anno i redditi effettivamente prodotti.
Per i titolari NASPI che hanno fatto richiesta nell’anno 2022 e ne beneficiano anche per l’anno 2023 entro il 31 gennaio 2023 devono inviare la dichiarazione dei redditi derivante da p. IVA e da Gestione Separata presunti per l’anno 2023. La comunicazione deve essere effettuata anche in caso di redditi presunti pari a zero euro.
Il messaggio INPS n. 790/2023 comunica che il percettore NASPI è tenuto a dichiarare il reddito annuo presunto derivante da lavoro dipendente o autonomo anche se è pari a zero euro. In mancanza di tale comunicazione l’indennità è sospesa.
Gli articolo 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 considera il soggetto beneficiario della NASPI che inizia un’attività lavorativa dipendente, autonoma o d’impresa individuale. Ciò è possibile quando deve ricavare un reddito inferiore al limite di imposizione fiscale che è pari a:
- 145 euro per i rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
- 800 euro per quelli derivanti da lavoro autonomi.
Il beneficiario deve comunicare all’INPS entro un mese dell’inizio delle medesime e il reddito annuo presunto. La comunicazione ha lo scopo di ridurre la prestazione NASPI all’80% del reddito previsto durante l’attività lavorativa. Attraverso il modello “NaspiCom è possibile inoltrare le suddette comunicazioni entro il termine del 31 gennaio.