Cosa occorre fare nel caso in cui l’Inps effettui una visita fiscale e in quel momento il lavoratore malato risulti assente dal domicilio?
Esaminiamo cosa prevede la normativa rispondendo anche al quesito di un Lettore.
Un Lettore ci ha posto il seguente quesito: “Ho chiesto il domicilio per le visite Inps presso il domicilio dei miei genitori a inizio malattia (premesso che non ero autosufficiente e che la malattia è durata circa 5 mesi). Il mio medico nel rinnovare i giorni mise il mio domicilio senza che abbia chiesto il cambio (il tutto è successo in fase di pandemia e il mio medico queste cose le faceva solo via telefonica). Ho avuto un controllo ed ero assente perché ero al domicilio dei miei genitori; il giorno dopo mi presento all’ufficio Inps, come mi era stato comunicato di fare, ho spiegato la situazione e mi fu detto che avevano capito il fraintendimento (errore del medico curante). Ora dopo 2 anni mi chiedono il rimborso di 10 giorni. Ma è possibile tutto ciò?”
Può capitare che ci sia un disguido per quanto riguarda le visite fiscali, ossia che venga comunicato all’INPS, per errore, un domicilio diverso da quello in cui effettivamente ci si trova e quindi possano sorgere dei problemi in caso di controllo. Cosa occorre fare in questi casi?
Come funziona la visita fiscale?
L’INPS gestisce in modalità telematica le visite domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d’ufficio mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato.
I datori di lavoro possono presentare telematicamente la richiesta di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il portale INPS – servizio “Richiesta visita medica di controllo” con accesso tramite Pin.
In caso di visita domiciliare durante la quale il lavoratore risulta assente, l’annotazione dell’assenza deve essere riportata sul modulo di referto compilato dall’organo sanitario di controllo che dovrà chiaramente riportare l’ora e il giorno dell’accesso e i motivi per i quali non è stato possibile effettuare la visita di controllo.
Nel caso in cui il lavoratore risulti assente ma prima che il medico si allontani dall’abitazione diviene reperibile perché in altre stanze della casa, non si fa luogo a sanzioni.
Invece nel caso in cui il lavoratore diviene reperibile ma giungendo dall’esterno dell’abitazione, la visita domiciliare può comunque aver luogo, tuttavia si applica la sospensione dell’indennità , in mancanza di validi motivi di giustificazione.
Fasce di reperibilità e sanzioni
Le visite di controllo domiciliari vanno effettuate entro fasce di reperibilità del lavoratore fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi i domenicali o i festivi.
Per i lavoratori del settore pubblico dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Il lavoratore può assentarsi dal proprio domicilio anche durante le fasce orarie di reperibilità , ma solo per un’improvvisa e indifferibile necessità che richieda la presenza del lavoratore in un luogo diverso dal proprio domicilio.
Se il lavoratore risulta assente alla prima o unica visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni.
Se il lavoratore è assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l’INPS sospende la metà del trattamento economico per l’ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni fino alla conclusione dell’evento morboso.
Qualora il lavoratore risulti assente ingiustificato alla terza o successiva visita medica di controllo vi è l’interruzione dell’erogazione dell’indennità dal giorno di questa assenza.
È prevista la non applicabilità della sanzione nei casi in cui l’assenza risulti dovuta a cause di forza maggiore, concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici anche presso un medico scelto dal lavoratore e lontano dalla propria abitazione, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità .
Così come anche nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell’ammalato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare.
La risposta al Lettore
Venendo al caso del Lettore, è evidente che in questa situazione ci sia stato un errore del medico curante che nel rinnovare i giorni di malattia ha inserito il domicilio del Lettore, senza che quest’ultimo abbia chiesto il cambio, anziché quello dei suoi genitori originariamente indicato a inizio malattia.
Dunque o l’INPS corregge in autotutela il provvedimento con cui chiede il rimborso di 10 giorni oppure tale provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale ordinario – sezione Lavoro nella circoscrizione in cui ha sede l’ufficio dell’INPS.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.