Le persone con disabilità hanno diritto a numerose agevolazioni come i contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Approfondiamo i contributi concessi per eliminare le barriere architettoniche e facilitare la vita alle persone con handicap riconosciuto.
Nell’esatto momento in cui la Commissione INPS certifica la presenza di un handicap grave tale da dare diritto alla Legge 104, il titolare del verbale in cui si attesta la disabilità potrà avere accesso a numerosi benefici. Le agevolazioni fiscali sono l’argomento di maggiore interesse per disabili e caregiver. Permettono di accedere alle detrazioni per figli a carico, all’IVA ridotta al 4% per l’acquisto di sussidi informativi e tecnologici, alla detrazione del 19% per l’acquisto di un’auto, all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario nonché del bollo auto, alla detrazione per le polizze assicurative. Tutto questo (e molto altro) rispettando specifici requisiti di accesso chiaramente elencati in questa guida dell’Agenzia delle Entrate.
Oggi approfondiremo la conoscenza con le agevolazioni concesse in riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Non potendo modificare parti dell’immobile, il contributo sarà comunque concesso per acquistare macchinari – come il servoscala – indispensabili per favorire la mobilità della persona con handicap. Ma andiamo per gradi analizzando ogni aspetto dell’agevolazione fiscale.
Eliminazione delle barriere architettoniche e agevolazioni fiscali
I disabili possono avere accesso a contributi per eliminare barriere architettoniche. L’agevolazione può essere erogata per una sola opera – come la realizzazione di una rampa di accesso – o per più interventi considerati necessari per rimuovere le barriere che ostacolano la persona con disabilità. In caso di interventi diversi occorrerà inoltrare domande differenti avendo diritto ad un doppio contributo (o nel numero pari agli interventi da eseguire).
Se un intervento agevola più disabili, invece, la domanda da inoltrare potrà essere unica. La richiesta dovrà essere presentata dal disabile stesso oppure dal condominio in cui risiede (o dall’istituto residenziale o centro per le persone con disabilità). Condizione necessaria per ottenere l’agevolazione è essere ciechi, portatori di menomazioni o limitazioni permanenti di carattere motorio. L’invalido totale con difficoltà di deambulazione avrà la precedenza nell’erogazione del contributo.
Come presentare la richiesta di contributo
La domanda di contributo per l’accesso alle agevolazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche dovrà essere presentata in carta da bollo entro il 1° marzo dell’anno in corso. Destinatario il sindaco del Comune in cui si trova l’immobile di residenza della persona con disabilità. L’Amministrazione procederà controllando i requisiti di accesso e comunicando l’esito al cittadino.
L’istanza dovrà includere:
- il certificato medico attestante la disabilità certificata del richiedente con chiara indicazione della patologia di cui soffre, delle obiettive difficoltà alla mobilità, delle menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
- un’autocertificazione in cui dovrà essere specificata l’ubicazione dell’immobile – via, numero civico, interno – e il preventivo delle spese di eliminazione delle barriere architettoniche,
- la copia del verbale di invalidità se il soggetto è invalido totale e vuole avvalersi della precedenza nell’assegnazione del contributo.
A presentare la domanda dovrà essere necessariamente il disabile oppure il tutore o curatore ma a beneficiare dell’agevolazione potrà essere anche la persona che ha effettivamente sostenuto la spesa come, ad esempio, il condominio.
Erogazione del contributo
Dopo aver ricordato che il contributo non verrà concesso qualora l’immobile risultasse dimora saltuaria, stagionale o precaria del disabile, approfondiamo le modalità di erogazione dell’agevolazione. Prima si dovrà procedere con la ristrutturazione poi il contributo verrà corrisposto secondo la spesa sostenuta. Sarà compito dell’interessato, infatti, inviare al Sindaco le fatture attestanti l’importo speso. Se inferiore al preventivo, l’erogazione sarà calcolata sull’importo effettivamente speso. Se superiore al preventivo, il versamento verrà corrisposto sulla base del preventivo.
Passeranno trenta giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda prima che il Sindaco invii le richieste ammissibili alla Regione. Quest’ultima poi determinerà il fabbisogno complessivo e trasmetterà al Ministro dei Lavori pubblici l’istanza di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Se le risorse dovessero risultare insufficienti, sarà data precedenza alle domande presentate dagli invalidi totali con difficoltà di deambulazione. Poi si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le tipologie di agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Siamo arrivati a quantificare le agevolazioni concesse dalla normativa tributaria. Le tipologie sono varie
- detrazione IRPEF del 50% delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2024 per la ristrutturazione edilizia dell’immobile con importo massimo di 96 mila euro. La percentuale scenderà al 36% dopo la suddetta data con spesa massima di 48 mila euro,
- la detrazione del 75% stabilita dalla Legge di Bilancio 2022 con successiva proroga al 31 dicembre 2025 grazie alla Legge di Bilancio 2023,
- Superbonus per interventi trainati se eseguiti contemporaneamente ad interventi trainanti.
Rientrano nel primo punto gli interventi effettuati per eliminare le barriere architettoniche e per realizzare strumenti idonei a favorire la mobilità delle persone con handicap. Nel secondo punto, invece, rientrano gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti che rispettano i requisiti richiesti nel Decreto numero 236 del 14 giugno 1989. La detrazione del 75% sarà ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La spesa massima sarà di
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliare,
- 40 mila euro per il numero di unità immobiliari su edifici con unità immobiliari tra due e otto,
- 30 mila euro per il numero di unità immobiliari su edifici con più di otto unità immobiliari.
Per i lavori nei condomini occorre puntualizzare che dal 1° gennaio 2023 è richiesto che la maggioranza dei partecipanti all’assemblea di delibera condominiale rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.