I permessi 104 consentono di assentarsi dal posto di lavoro per assistere un familiare anche se abita lontano dalla propria residenza.
Non essendo richiesto il requisito della convivenza, i permessi 104 sono richiedibili da familiari che vivono lontano dall’assistito. Ma ad alcune condizioni.
I lavoratori caregiver hanno un pensiero costante, riuscire a conciliare l’attività lavorativa con la cura del familiare invalido. Il compito non è semplice soprattutto quando l’assistenza richiesta è frequente. Fortunatamente il posto di lavoro così come lo stipendio è al sicuro secondo quanto stabilito dalla normativa. I dipendenti, infatti, possono richiedere tre giorni di permesso al mese – fruibili anche ad ore – per assentarsi con giustificazione dal posto di lavoro ricevendo la normale retribuzione base. Per necessità più gravi si può richiedere il congedo straordinario fino a due anni ma si tratta di una misura diversa che abbiamo approfondito qui. Condizione necessaria per la richiesta dei permessi al datore di lavoro è che la persona assistita sia disabile grave tutelato dalla Legge 104.
Non è necessaria la convivenza ma per inoltrare domanda occorrerà essere il coniuge, il convivente, la parte dell’unione civile, un genitore, un figlio, un fratello o sorella oppure un parente fino al terzo grado. La cura può essere fornita anche abitando a chilometri e chilometri di distanza ma in questo caso ci saranno delle regole da rispettare per approfittare dei permessi di tre giorni.
Permessi 104 e residenza oltre i 150 chilometri, cosa sapere
Un lettore chiede “Che data deve riportare il titolo di viaggio se i tre giorni di permesso sono preceduti o succeduti da ferie, festività e/o weekend non lavorativi? È necessario presentare anche il titolo di viaggio di ritorno? La residenza provvisoria di dodici mesi può prenderla sia il disabile assistito che chi assiste?“.
Iniziamo rispondendo al primo quesito che richiede un approfondimento della normativa in relazione ai caregiver che risiedono a più di 150 chilometri di distanza dalla persona con disabilità grave. Il DL numero 119 del 18 luglio 2011 stabilisce che il lavoratore che usufruisce dei permessi 104 per prendersi cura di un familiare con handicap grave se residente in un Comune diverso o distante più di 150 chilometri dovrà attestare con titolo di viaggio o documentazione idonea lo spostamento per raggiungere l’assistito con riferimento ai giorni di permesso richiesti.
Il dipendente, dunque, ha l’obbligo di provare l’avvenuto trasferimento durante i giorni di permesso retribuiti nella casa del familiare disabile per prestare assistenza. Come prova può essere presentato il pedaggio autostradale, il biglietto del mezzo usato per raggiungere l’altro Comune (autobus, treno, traghetto, aereo) oppure la dichiarazione del dottore o della struttura sanitaria presso la quale il soggetto con handicap è stato accompagnato. Il datore di lavoro, poi, verificherà l’adeguatezza delle informazioni.
Informazioni sul titolo di viaggio
L’INPS ha riferito come il trasporto pubblico sia il mezzo consigliato per lo spostamento. Il lavoratore, infatti, avrà il titolo di viaggio da mostrare al datore di lavoro e sarà facile provare che il trasferimento è avvenuto proprio nei giorni di permesso richiesti avendo il documento data e orari del viaggio. In questo modo la legittimità della richiesta dei permessi 104 verrà provata e la retribuzione erogata. Il caregiver, poi, ha la possibilità di attaccare giorni di ferie ai permessi per un’assistenza più lunga al disabile. Significa che si potranno aggiungere i permessi retribuiti ad un giorno o più di ferie (o viceversa) ma solamente se prolungano la cura all’assistito e non, ad esempio, una vacanza.
Potrebbe accadere che durante le ferie per vacanze sia necessario andare ad assistere la persona disabile grave. In questo caso il datore di lavoro pur avendo già programmato il fermo annuale non può negare l’utilizzo dei permessi al dipendente pur combaciando con le ferie programmate. I giorni di assistenza diventeranno, dunque, ferie non godute da richiedere successivamente.
Permessi 104 e residenza temporanea di dodici mesi
Le residenza temporanea permette di coabitare con l’assistito per un massimo di dodici mesi senza dover cambiare la residenza anagrafica (il luogo di dimora abituale). Solitamente è richiesta in caso di congedo straordinario, quando la convivenza è obbligatoria ma il lavoratore vive lontano dal familiare assistito.
Nello specifico, la residenza temporanea potrà essere richiesta in caso di spostamento da un Comune ad un altro – indipendentemente da chi si trasferisce – e comporta l’iscrizione all’anagrafe della popolazione. La Legge, infatti, impone questo passaggio per tutti coloro che pur non avendo la residenza dimorano per più di quattro mesi nel Comune. Non è possibile richiedere la residenza temporanea se si ha la residenza anagrafica nello stesso Comune.
Si tratta di un escamotage a disposizione del caregiver e dell’assistito per non incidere sul calcolo dell’ISEE o non risultare con due case soddisfacendo comunque il requisito della convivenza richiesto per i congedi straordinari. In questo modo si potrà abitare con la persona con disabilità e prestare assistenza ma solamente per dodici mesi. Superando l’anno ognuno dovrà tornare a vivere nella propria abitazione oppure cambiare la residenza anagrafica per continuare la convivenza e lo sfruttamento del congedo straordinario. La residenza temporanea, infatti, non ammette proroghe né rinvii.