Scopriamo il collegamento tra Quota 103 e il Trattamento di Fine Servizio secondo quanto stabilito dall’INPS in apposito comunicato.
Quando arriverà il pagamento del TFS è una domanda che tanti lavoratori neo pensionati si pongono. Cerchiamo la risposta con riferimento a Quota 103.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto Quota 103 come scivolo pensionistico per l’anno in corso. Il tempo per mettere in atto una Riforma delle Pensioni è mancato al Governo Meloni. Di conseguenza ha dovuto ripiegare su una nuova Quota, una misura non strutturale e che sparirà il 31 dicembre 2023 (tranne per chi maturerà i requisiti di accesso entro questa data). Come ogni altro trattamento pensionistico prevede dei requisiti da rispettare e comporta il contestuale pagamento del Trattamento di Fine Servizio o Trattamento di Fine Rapporto.
Parliamo della somma spettante ad ogni lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro viene interrotto per il pensionamento (come nel caso di Quota 103) o per licenziamento o dimissioni per giusta causa. Le tempistiche di erogazione sono un vero problema soprattutto per i dipendenti del settore pubblico. In generale la stima è di un periodo di attesa compreso tra un anno e cinque anni con casi particolari in cui si sono toccati e sette anni. Un tempo infinito per recuperare soldi propri. L’attesa riguarda anche Quota 103? Scopriamo le direttive dell’INPS.
Quota 103 e Trattamento di fine servizio (o TFR), tutte le indicazioni dell’INPS
Quota 103 è la misura di pensionamento sperimentale introdotta per il 2023 e rivolta agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa nonché agli iscritti alla Gestione Separata. Non riguarda, invece, il personale militare delle Forze Armate né le Forze di Polizia, Polizia penitenziaria, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.
Il requisito anagrafico da rispettare è il compimento di 62 anni di età mentre quello contributivo di 41 anni di contributi versati. Entrambi dovranno essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2023. Per Quota 103 vale la cristallizzazione del diritto che permetterà di accedere alla pensione con la misura anche dopo il 2023. La Quota prevede, poi, che la prestazione erogata sia inferiore a cinque volte il trattamento minimo ossia non superiore a 2.818,70 euro al mese. Questo fino al raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 minimi di contribuzione). La parte eccedente tale limite sarà soggetta a perequazione e corrisposta al compimento dei 67 anni.
Le finestre temporali dello scivolo sperimentale
La pensione si potrà ottenere una volta trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti se dipendenti privati e sei mesi se lavoratori del settore pubblico. Nello specifico le finestre sono
- 1° aprile 2023 per i lavoratori del settore privato – sia dipendenti che autonomi – che hanno maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 e con decorrenza differita di tre mesi per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2023,
- dal 1° agosto 2023 per i lavoratori del settore pubblico che hanno maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 e con decorrenza differita di sei mesi per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2023,
- 1° settembre e 1° novembre per il personale della scuola e AFAM.
Il pensionamento con Quota 103 esclude la possibilità di cumulare il trattamento con redditi da lavoro dipendente o autonomo almeno fino alla pensione di vecchiaia. Sono concessi unicamente redditi da lavoro autonomo inferiori a 5 mila euro lordi all’anno. Dal primo giorno della decorrenza, dunque, non sarà più possibile lavorare nemmeno per poche ore al giorno pena il recupero da parte dell’INPS delle somme erogate a titolo di pensione. Ci sono solo due eccezioni
- il compenso per il lavoro subordinato occasionale a tempo determinato non deve essere superiore a 45 giornate all’anno (con riferimento all’articolo1 commi 344 e 349 della Legge di Bilancio 2023),
- guadagni ottenuti per incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa volti a fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid 19 (veterinari, sanitari, dirigenti medici, operatori socio sanitari) collocati in quiescenza.
Trattamento di Fine Servizio e Quota 103, la decorrenza
Il termine di pagamento del Tfs o del Tfr – afferma l’INPS – non terrà conto della data di collocamento a riposo del richiedente ma del momento in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dunque, sottolinea come per i dipendenti pubblici e degli Enti pubblici di ricerca la decorrenza del Trattamento di Fine Servizio o Fine Rapporto scatta raggiungendo virtualmente la prima tra le condizioni di accesso alla pensione anticipata ordinaria (41 anni e dieci mesi di contributi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini) o alla pensione di vecchiaia.
Rimane il meccanismo di differimento per il pagamento di dodici mesi dall’età del compimento dei 67 anni e di 24 mesi dal raggiungimento virtuale (dato che il rapporto di lavoro in effetti è cessato) della pensione anticipata.
Resta la possibilità , comunque, di poter richiedere l’anticipo del pagamento del Tfs/Tfr alle banche per un importo massimo di 45 mila euro oppure per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali – novità dell’ultimo periodo – all’INPS stesso approfittando di vantaggi interessanti.