Anticipare la pensione è il desiderio di ogni soggetto che per tutta la vita ha lavorato e vuole godersi finalmente il beneficio.
Ci sono varie modalità per accedere alla pensione prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Per accedere alla pensione di vecchiaia i requisiti attuali prevedono una contribuzione minima di 20 anni e 67 anni di età.
Una nostra lettrice ha posto la seguente domanda: “Buongiorno, ho 54 anni di età e ho maturato circa 2 anni di lavoro prima del 1995, adesso in totale approssimativamente sono 30 anni. Come sarà calcolata la mia pensione? Quanto dovrei ancora lavorare per raggiungere i requisiti? Preciso che usufruisco della 104 per mio padre, ma non sono convivente e ho 2 figli. Grazie”.
Esiste la possibilità di anticipare la pensione se vengono soddisfatti i requisiti imposti. Vediamo quali possono essere le varie opportunità.
In che modo è possibile anticipare la pensione?
La pensione di anzianità anticipata prevede la maturazione dei 41 anni e 10 mesi contributivi per le donne, mentre per gli uomini 42 e 10 mesi.
Per l’accesso pensionistico con Quota 102 bisogna possedere 64 anni di età e 38 anni di contributi, anche se maturati al 31 dicembre 2022. Questo permette di fare richiesta di pensione anche nel corso dell’anno 2023 grazie alla “cristallizzazione” del requisito contributivo.
L’Opzione Donna, rivolta solo al genere femminile, prevede la maturazione dei 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendente. Il requisito anagrafico per le lavoratrici autonome aumenta a 59 anni.
APE Sociale: una vera e propria opportunità per anticipare la pensione
Esiste un’altra opzione per anticipare la pensione se soddisfatti i requisiti precisi.
L’APE Sociale, infatti, prevede di raggiungere l’accesso alla pensione con un’età anagrafica minima prevista pari a 63 anni. Ovviamente devono essere soddisfatti i requisiti richiesti.
L’opportunità è volta a coloro che hanno maturato 63 anni di età e 30 di contributi, sono i soggetti:
- disoccupati;
- caregiver, che prestano assistenza al coniuge, oppure a un familiare affetto da grave disabilità, da almeno sei mesi;
- invalidi riconosciuti con una percentuale pari o superiore a 74%.
Rientrano, inoltre, tra i beneficiari anche i lavoratori impiegati nelle mansioni gravose che hanno maturato 36 anni di contributi e 63 anni di età. Il requisito contributivo si riduce a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile.
L’importo del beneficio è equivalente all’ammontare del futuro trattamento pensionistico previsto per la vecchiaia spettante al soggetto richiedente. Esiste un limite massimo di 1.500 euro lordi per dodici mensilità.
Come si calcola la pensione?
È importante chiarire che la legge 335/1995 ha previsto tre tipologie di sistemi di calcolo pensionistici INPS, in base alla fondatezza della posizione assicurativa. Questa, è bastata sul numero delle settimane contributivi presenti alla data del 31 dicembre 1995.
I sistemi di calcolo sono:
- retributivo, valido per i lavoratori che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- contributivo, che viene applicato ai i lavoratori appena assunti dal 1° gennaio 1996 e, cioè, senza contributi riferiti al periodo antecedente all’1 gennaio 1996;
- misto, che è valido per i lavoratori che possiedono un’anzianità contributiva minore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995; per contributi prima del 1996 si possedeva la liquidazione della quota pensionistica con il sistema retributivo, mentre per i contributi dopo il 31 dicembre 1995 il calcolo era di tipo contributivo.
L’articolo 24 della Legge 214/2011, ha dichiarato che tutti i trattamenti pensionistici devono essere calcolati con il metodo contributivo. Tale, determina l’importo pensionistico in base alla contribuzione versata durante l’intera vita lavorativa, quindi, non basandosi sugli ultimi stipendi, così come avviene, invece, nel sistema retributivo.
Il metodo retributivo viene applicato, quindi, adesso anche i soggetti che avevano più di 18 anni di contributi alla fine del 1995.
Sistema contributivo e “pro quota”
Bisogna porre l’attenzione ad un’importantissima nota, cioè il sistema contributivo viene applicato “pro quota”. Tale è rivolta ai soggetti la sola la quota di pensionistica che è maturata dal 1° gennaio del 2012.
A causa di ciò, la metodologia del calcolo dal 2012 diviene:
- del tutto contributivo per tutti i lavoratori appena assunti dal 1° gennaio 1996, cioè in mancanza di contribuzione per il periodo antecedente il 1° gennaio 1996;
- misto sia per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono dimostrare un’anzianità contributiva minore ai 18 anni sia per quelli che, sempre al termine del 1995, avevano un’anzianità maggiore o pari ai 18 anni. Per i primi, l’erogazione della quota pensionistica avviene con il sistema retributivo per l’anzianità contributiva riconosciuta fino al 31 dicembre 1995, e contributivo per gli anni successivi. Per i secondi, a differenza, la quota da conteggiare con il metodo retributivo sarà quella in relazione alla contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 2011, mentre, sarà contributiva per i periodi di contributivi dopo il 31 dicembre 2011.
In caso di Opzione Donna, il calcolo pensionistico è basato esclusivamente sul sistema contributivo.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.