Scopriamo la normativa tributaria che i contribuenti che effettuano interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono conoscere.
Nella guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per soggetti con disabilità troviamo il Bonus barriere architettoniche.
Una guida dettagliata che apre le porta sul mondo delle agevolazioni fiscali dedicate ai soggetti con handicap o invalidità (qui il link diretto). Numerose misure volte a semplificare la vita dei soggetti disabili nonché dei caregiver, i familiari che se ne prendono a cura. Affrontiamo spesso questo argomento dato che districarsi nella giungla di informazioni e direttive della normativa non è semplice. Capita spesso che gli aventi diritto non approfittino di importanti benefici solamente perché non sanno della loro esistenza. Eppure lo Stato prevede numerose misure proprio a sostegno di chi per una menomazione fisica o psichica incontra ogni giorno tanti ostacoli da superare.
Le prestazioni concesse sono di natura sia assistenziale che economica. Parliamo, ad esempio, della fornitura gratuita di ausili e protesi, dei permessi lavorativi di tre giorni, del congedo straordinario fino a due anni (solo per i caregiver), dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario e delle molteplici agevolazioni del settore auto.
Tante opportunità da approfondire, dunque, ma oggi ci soffermeremo su un Bonus particolare, quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Chi ha difficoltà a deambulare incontra continuamente ostacoli da raggirare, non solo in città ma anche in casa propria.
Eliminazione barriere architettoniche, quando il Bonus viene concesso
In redazione è giunto un quesito. “Avendo in casa una doccia ho grosse difficoltà a lavare mia moglie. Vorrei installare una vasca a seduta con portello per accedere. Possono usufruire di agevolazioni per la Legge 104 (mia moglie è invalida al 100%)“.
Il beneficio da approfondire è proprio quello di riferimento per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Le norme che disciplinano il cosiddetto Bonus sono tre, l’articolo 16bis comma 1 del DPR 917/1986, l’articolo 119 del DL 34/2020 e l’articolo 119-ter del Decreto Rilancio.
In generale, i beneficiari possono approfittare della detrazione del 50% delle spese documentate per un tetto massimo di 96 mila euro per unità immobiliare (fino al 31 dicembre 2024). Le spese dovranno essere sostenute dai contribuenti proprietari dell’abitazione presso la quale sono stati effettuati gli interventi. In alternativa i lavori possono essere affiancati ai lavori di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (articolo 119 del Decreto Rilancio). L’importante è che gli interventi trainati siano realizzati congiuntamente ad interventi trainanti.
Infine, la terza norma citata permette l’accesso alla detrazione del 75% per la realizzazione degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso a questa misura è concesso fino al 31 dicembre 2025.
I lavori ammessi per la detrazione del 50%
La detrazione del 50% è concessa per spese sostenute al fine di recuperare il patrimonio edilizio e di riqualificazione degli edifici. Tra i lavori agevolati finalizzati al superamento delle barriere architettoniche troviamo quelli
- aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
- relativi alla realizzazione di ogni strumento che favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione tramite comunicazione, robotica o altro mezzo di tecnologia avanzata.
Condizione necessaria è che la disabilità sia riconosciuta come grave (Legge 104, articolo 3 comma 3). Inoltre, gli interventi dovranno presentare le caratteristiche tecniche previste dal Decreto 236 del 14 giugno 1989 per essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Per esempio, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con un box doccia è agevolabile come intervento diretto al superamento delle barriere architettoniche unicamente presentando le caratteristiche tecniche esplicate nel citato Decreto.
Detrazioni per l’eliminazione delle barriere al 75%
Le spese documentabili effettuate dal 1° gennaio 2022 si potranno detrarre al 75% fino al 31 dicembre 2025 a condizione che gli interventi siano effettuati in edifici già esistenti. La detrazione si ripartirà in cinque quote annuali di pari importo e dovrà essere calcolata su un tetto di spesa massima di
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari poste in edifici plurifamiliari indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno,
- 40 mila euro per il numero di unità immobiliari presenti negli edifici con un numero di unità compreso tra due e otto,
- 30 mila euro per il numero di unità immobiliari presenti in edifici con più di otto unità immobiliari.
Rimane condizione fondamentale il rispetto dei requisiti tecnici indicati nel Decreto del 1898.
Puntualizzazioni sui requisiti tecnici
Leggendo il Decreto di riferimento si potranno conoscere nel dettaglio le prescrizioni tecniche indispensabili per garantire l’accessibilità , l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica per superare ed eliminare le barriere architettoniche.
Si intendono barriere
- gli ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di chi ha ridotta o impedita capacità motoria, permanente o temporanea,
- la mancanza di segnalazioni in grado di consentire l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e dei potenziali pericoli per non vedenti, sordi, ipovedenti e tutti i soggetti con handicap,
- gli ostacoli che limitano o impediscono l’utilizzazione in sicurezza di componenti, parti o attrezzature.
Il Decreto fornisce, infine, puntualizzazioni sulle specifiche tecniche riguardanti porte, infissi esterni, pavimenti, arredi fissi, cucine, servizi igienici, terminali degli impianti, balconi e terrazzi, scale, rampe, ascensori, servoscala nonché percorsi orizzontali e corridoi.