Congedo biennale INPS: cosa succede se non si possiede il verbale 104? L’irreparabile!

Per ottenere il congedo biennale è necessaria l’allegazione del verbale rilasciato dalla Commissione medica. Cosa succede se manca?

Il congedo biennale retribuito consente ai familiari di soggetti disabili gravi che necessitano di cura continua, di conciliare la vita privata con quella lavorativa.

congedo biennale
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I vantaggi di tale misura sono numerosi, perché permettono al caregiver di non avere danni dal punto di vista professionale.

La normativa, però, prevede che alla domanda di congedo vada allegata specifica documentazione sanitaria.

Congedo biennale 104: come presentare la domanda

Una Lettrice chiede chiarimenti sulla seguente questione:

Buongiorno, la domanda di invalidità per mio marito è accolta, ma io posso usufruire del congedo biennale 104? Ho controllato l’esito della richiesta nella casella INPS di mio marito perché non abbiamo il cartaceo della 104. Grazie.”

Se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la nostra gentile Lettrice può beneficiare del congedo biennale per accudire il marito, solo dopo aver presentato apposita richiesta all’INPS.

Il Modello è reperibile sul sito dell’Istituto, alla sezione Modulistica. È possibile inoltrarlo personalmente, in modalità telematica o tramite raccomandata A/R, oppure servendosi dell’assistenza di un Patronato.

La certificazione va inviata in duplice copia. Una delle copie deve, poi, essere restituita protocollata al richiedente, affinché la consegni al datore di lavoro. L’INPS, invece, ha l’obbligo di inviare al datore il provvedimento di approvazione o diniego del congedo.

Ma quali sono i presupposti per ottenere il congedo biennale?

Congedo biennale: spetta solo a tali soggetti

Il congedo straordinario spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Sono, però esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.

La legge stabilisce un preciso ordine di priorità tra i soggetti che possono richiedere il congedo biennale retribuito. Nello specifico, ne hanno diritto solo: il coniuge convivente, l’unito civilmente convivente o il convivente di fatto dell’invalido, il padre o la madre, i figli conviventi, un fratello o una sorella convivente, i parenti entro il terzo grado conviventi. L’ordine scala solo nel caso di decesso, mancanza o possesso di patologia invalidante dell’avente diritto.

Il coniuge bisognoso di assistenza deve trovarsi in stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 oppure essere grande invalido di guerra. La condizione di handicap grave deve essere riconosciuta dalla Commissione ASL, integrata da un medico INPS.

A tal fine, alla domanda di congedo va assolutamente allegato il verbale rilasciato dalla Commissione. Se, invece, si è in attesa del referto, se sono trascorsi 90 giorni dall’inoltro della domanda, può essere allegato il certificato provvisorio compilato dal medico specialista, dipendente del Sistema Sanitario Nazionale o assimilato.

È quest’ultimo il caso della nostra Lettrice. Se possiede tutti gli altri requisiti, può, dunque, presentare domanda di congedo anche se non ha ancora la copia cartacea del verbale 104 che attesta la condizione del marito.

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A quanto ammonta l’indennità?

Durante il periodo di congedo,  il lavoratore che si assenta dal lavoro ha diritto a percepire un’indennità. L’importo è pari all’ultima retribuzione percepita prima dell’interruzione. Si considerano, però, solo le voci fisse e continuative della busta paga. L’assenza, poi, oltre ad essere retribuita è coperta da contribuzione figurativa, utile ai fini della pensione.

L’importo massimo dell’indennità è di 44.276,32 euro all’anno.

Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l’indennità e i contributi figurativi sono versati in relazione ai mesi e ai giorni di permesso.

L’indennità, inoltre, è anticipata dal datore di lavoro (tranne che per gli operai agricoli, che vengono pagati direttamente dall’INPS).

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Modalità di fruizione del congedo biennale

La decorrenza del congedo biennale è di massimo 60 giorni dalla data di richiesta. Il periodo massimo di assenza dal lavoro è di 2 anni, per ciascun richiedente e per ciascun familiare disabile grave da accudire.

Il biennio, inoltre, è fruibile anche in maniera frazionata. Attenzione, però, perché se il lavoratore non riprende l’attività tra un periodo di congedo e l’altro, il sabato, la domenica e i festivi compresi tra tali periodi vengono conteggiati.

Il beneficiario, infine, ha l’obbligo di comunicare in maniera tempestiva (entro massimo 30 giorni) ogni eventuale cambiamento relativo alle condizioni di accesso della misura e dichiarate nel Modulo di domanda. Nello specifico, è tenuto a segnalare:

  • il ricovero a tempo pieno del disabile. Il coniuge da assistere, infatti, non deve essere ricoverato a tempo pieno presso una struttura con retta a carico dello Stato, tranne nel caso in cui i medici richiedano la presenza del caregiver;
  • la revisione del giudizio di gravità dello status di handicap oppure la cessazione di tale condizione;
  • le modifiche ai periodi di assenza dal lavoro;
  • decesso del disabile.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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