L’erogazione della pensione di reversibilità può far superare i limiti di reddito annuali per mantenere l’integrazione al trattamento minimo. Con la cristallizzazione del diritto i pensionati possono contare su una protezione.
Il trattamento ai superstiti è disciplinato da una rigida normativa che i pensionati devono conoscere.
I familiari superstiti di lavoratori assicurati INPS o pensionati possono inoltrare domanda di pensione di reversibilità. In questo modo possono assicurarsi una quota percentuale della pensione già liquidata al familiare defunto. Se il trattamento veniva già erogato allora ai familiari spetterà la reversibilità, in caso contrario sarà erogata la pensione indiretta. Condizione necessaria che l’assicurato abbia maturato
- 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa o
- 5 anni di anzianità contributiva e assicurativa di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso.
In redazione è giunto un quesito. “Ho 69 anni e percepisco la pensione di reversibilità di mio marito defunto nel 1980 con cinque anni di versamenti. Fino alla maggiore età della mia unica figlia la quota era integrata al minimo, circa 300 euro. Poi nel 2004 l’hanno portata a 150 euro ricalcolandola come se il decesso fosse accaduto quell’anno. In più mi detraggono una quota per cumulo con reddito da lavoro. Vorrei sapere se la Legge Dini prevedeva ciò perché ho letto che ante 1995 sarebbe dovuto restare cristallizzata. Dato che mio marito prestò lavoro all’estero (Inghilterra) per un anno avrei diritto ad un minimo o liquidazione estera?“.
Reversibilità e cristallizzazione del diritto all’integrazione al minimo
Arriviamo subito al punto della questione. Il trattamento resta integrato al minimo pur conseguendo la pensione di reversibilità. Merito della cristallizzazione del diritto. L’integrazione spetta ai titolari di trattamenti previdenziali diretti e indiretti a carico
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
- delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi,
- delle Gestioni sostitutive ed esclusive
a condizione che l’assegno erogato sia molto basso, tanto da non permette di vivere una vita dignitosa soddisfacendo le esigenze basilari. Con l’integrazione, dunque, la pensione dovrà necessariamente arrivare a toccare 571,6 euro nel 2023 che diventano 600 euro per gli over 75. Condizione necessaria è rispettare determinati requisiti reddituali personali e coniugali. Nello specifico, se il reddito personale del pensionato supera il doppio del trattamento minimo annuo – 14.656,98 euro – oppure se quello cumulato con il reddito del coniuge supera quattro volte il limite annuo allora non si avrà diritto all’integrazione.
Si avrà diritto, poi, al trattamento in misura piena solamente non superando i 7.328,62 euro di reddito personale (valore annuo del minimo previsto dalla Legge) o i 21.985,86 euro di reddito coniugale.
Se nel corso dell’anno il pensionato dovesse superare l’importo allora l’INPS procederà con il recupero delle somme erogate ma non spettanti.
Ecco che interviene la cristallizzazione
La cristallizzazione del rateo è disciplinata dalla Legge 638/1983, articolo 6 comma 7. Prevede che l’importo del rateo integrato corrisposto alla data della cessazione del diritto all’integrazione resti bloccato fino al suo superamento grazie alla perequazione automatica delle pensioni.
Significa che il pensionato anche se dovesse perdere il diritto all’integrazione continuerà a ricevere l’importo del trattamento integrativo nonostante la cessazione del diritto all’integrazione stessa. Questo fino a che l’importo dell’assegno non tornerà a superare il valore della somma cristallizzata per effettuo della rivalutazione annuale.
Il collegamento con la pensione di reversibilità
Per le caratteristiche della pensione di reversibilità, è possibile che in caso di decesso dell’assicurato o pensionato INPS l’integrazione al minimo vacilli. Questo perché l’importo del trattamento ai superstiti potrebbe far superare teoricamente il limite reddituale annuale. Ciò non accade per effetto della cristallizzazione del diritto dato che la prestazione diretta rimane bloccata nel momento in cui il diritto finisce e rimarrà tale fino a che l’importo della pensione a calcolo non superi nuovamente la soglia dell’assegno cristallizzato.
Attenzione, le considerazioni sono diverse per le pensioni ai superstiti con più titolari. Qualora un contitolare dovesse uscire dal diritto – come è successo per la figlia diventata maggiorenne della lettrice – la pensione verrebbe ricalcolata all’origine e superando il limite reddituale il principio della cristallizzazione non sarebbe applicato.
Come verificare la cristallizzazione della pensione
Per verifica se la pensione è cristallizzata o meno basterà scaricare dal portale INPS – accedendo con le credenziali digitali – il certificato di pensione e cercare la dicitura “La pensione è integrata al trattamento minimo cristallizzato in via provvisoria, in attesa della verifica della Sua situazione reddituale”.
Per quanto riguarda l’ultima parte del quesito della lettrice, consigliamo di rivolgersi ad un patronato per verificare la sussistenza dei requisiti e capire cosa spetterebbe per l’anno di lavoro all’estero. In generale la pensione ai superstiti è concessa sia nel caso di contribuzione per attività di lavoro svolta in Italia che all’estero a condizione che i Paesi siano convenzionati con l’Italia.
Tale contribuzione estera può servire per raggiungere la maturazione dei requisiti contributivi nel caso della pensione indiretta. Per altre conseguenze dell’anno di lavoro svolto in Inghilterra rimandiamo alla valutazione dei patronati.