Indennizzo per i commercianti: opportunità presente anche nel 2023

L’indennizzo per i commercianti che cessano l’attività può essere richiesto anche nel 2023. Vediamo come procedere e quando viene concesso.

Approfondiamo l’indennizzo richiedibile dai commercianti che decidono di chiudere la propria attività nell’anno in corso (o l’hanno chiusa negli anni precedenti).

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InformazioneOggi.it

In redazione è giunto un quesito. “Sono commerciante e a febbraio 2024 avrò 62 anni e vorrei chiudere il negozio, quindi dismettere licenza e Partita IVA. Ho lavorato per circa diciassette anni come bancario, 21 come commerciante e ho un anno di servizio militare (ho ricongiunto il tutto). Potrò avviare le richieste per ottenere l’indennizzo previsto?“.

Il riferimento è all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale – richiedibile anche nel 2023 – rivolto ai commercianti che hanno chiuso a partire dal 1° gennaio 2019 oppure nel periodo 2017/2018 quando la rottamazione delle licenze commerciali è stata sospesa. La Legge di riferimento è 128/2019 – articolo 11 ter – di conversione del Decreto 101/2019 sulle crisi aziendali.

Indennizzo per commercianti, come funziona

Per indennizzo si intende una pensione per commercianti erogata fino ad esaurimento fondi. L’importo versato al richiedente è pari all’importo del trattamento minimo INPS che per l’anno 2023 è fissato a 563,73 euro al mese per tredici mensilità (600 euro per gli over 75).

L’indennizzo dedicato ai commercianti che cessano l’attività non prevede interessi legali né rivalutazione monetaria né trattenute sindacali o l’erogazione di trattamenti di famiglia. Viene erogato fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia ossia 67 anni di età oppure fino alla prima decorrenza teorica della pensione di salvaguardia (qualora si beneficiasse di salvaguardie con le condizioni precedenti alla Riforma Fornero).

Requisiti di accesso al trattamento

Come accennato, nel 2023 sono valide le direttive della normativa che ha ripristinato l’indennizzo dal 2019. A fare domanda possono essere

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuti con sede fissa o ambulanti, anche se abbinata ad una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai clienti,
  • esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
  • titolari o coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche,
  • agenti e rappresentanti di commercio.

Sono esclusi 

  • esercenti di attività commerciali all’ingrosso,
  • titolari di forme speciali di vendita al dettaglio (per esempio la vendita per corrispondenza, la vendica a domicilio, il commercio elettronico),
  • gli intermediari e procacciatori,
  • agenti d’affari, assicurativi, immobiliari e promotori finanziari. 

Requisiti anagrafici e contributivi

Le categorie rientranti tra i beneficiari dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale dovranno rispettare il requisito anagrafico di 62 anni di età se uomini e 57 anni se donne al momento della domanda di indennizzo. Il lettore, dunque, potrà inoltrare la domanda nel 2024 se la proroga dovesse essere confermata.

Per quanto riguarda il requisito contributivo, sarà necessario essere iscritti da minimo cinque anni al momento della cessazione alla Gestione Separata degli esercenti attività commerciali. Inoltre, l’attività dovrà essere proprio chiusa e non solamente ceduta.

Come inoltrare domanda di indennizzo per i commercianti

I commercianti che intendono chiedere l’indennizzo dovranno riconsegnare la licenza commerciale al Comune presso il quale era ubicata l’attività insieme alle autorizzazioni – modello SCIA. Poi saranno chiamati a cancellare l’attività del Registro delle Imprese o degli esercenti il commercio o dal Ruolo provinciale se agenti e rappresentanti di commercio recandosi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Una volta portato a termine questi compiti si potrà procedere con l’inoltro telematico della domanda compilando il modello Ap95 e gli allegati reperibili sul portale dell’INPS. Nella sezione dedicata si entra esclusivamente tramite credenziali digitali ossia SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa è possibile rivolgersi a Patronati o intermediari abilitati per lasciarsi guidare nella procedura.

Puntualizzazioni sull’indennizzo

Concludiamo con diverse puntualizzazioni che gli interessi all’argomento come il nostro lettore devono conoscere.

Compatibilità della pensione per commercianti con redditi da lavoro

I commercianti interessati a ricevere l’indennizzo devono sapere che la pre-pensione non è compatibile con un nuovo lavoro autonomo o con un lavoro dipendente. Qualora il beneficiario dovesse iniziare una nuova attività dovrebbe comunicare l’evento entro un mese all’INPS che procederà con l’interruzione delle erogazioni.

Indennizzo per commercianti e compatibilità con altri trattamenti

Gli interessati saranno felici di sapere che l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale risulta compatibile con la pensione anticipata. Questo sia che il commerciante abbia raggiunto unicamente i requisiti senza richiederla sia che già la riceva. A specificarlo il messaggio INPS 4832 del 2014. C’è compatibilità anche con l’Assegno sociale (a meno che si superi il limite reddituale richiesto) e con l’Assegno Ordinario di Invalidità.

Non c’è compatibilità, invece, con la pensione di vecchiaia. Una volta raggiunti i 67 anni l’indennizzo non verrà più erogato. Stesso discorso per l’APE Sociale. Si potrà ottenere l’indennizzo o l’APE Sociale ma non entrambi.

Cumulo dei contributi

Dal momento in cui il commerciante inizia a ricevere l’indennizzo e fino al compimento dei 67 anni maturerà contributi figurativi che conteranno per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (venti anni di contribuzione) e incideranno sull’importo dell’assegno pensionistico (più contributi maggiore sarà la somma percepita).

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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