La mobilità consente di cambiare sede lavorativa per assistere un familiare disabile. Quali requisiti servono per richiederla?
Il dipendente pubblico che richiede la mobilità volontaria cede il proprio posto di lavoro, scambiandolo con quello di un collega, attraverso il cd. cambio compensativo o mobilità compensativa.
La procedura di mobilità compensativa è stabilita dall’ex art. 30 del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI). Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare 0020506 P-4. 17.77.4 del 27 marzo 2015, ha chiarito che è sempre prevista la mobilità dei dipendenti presso la stessa o diversa Amministrazione (anche di comparto diverso).
È necessario, però, la domanda contestuale di compensazione con altri dipendenti dello stesso profilo professionale, previo nulla osta degli Enti di provenienza e di destinazione.
Anche l’ARAN (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) permette il trasferimento a tali condizioni. Vediamo, dunque, quali sono le regole stabilite per la mobilità dei dipendenti pubblici.
Mobilità con cambio compensativo: a chi spetta?
In Redazione è giunto il seguente quesito:
“Salve, è possibile chiedere il trasferimento con Legge 104 /92 senza cambio compensativo? Grazie.”
Chiariamo al Lettore che i dipendenti pubblici possono accedere alla mobilità volontaria tramite cambio compensativo.
L’iter burocratico inizia dalla richiesta, da parte di 2 o più dipendenti, di procedere al cambio. Tizio, dunque, dichiara di volersi trasferire dall’azienda di appartenenza X all’azienda Y del dipendente Caio, e viceversa.
Il presupposto fondamentale, come si può notare, è trovare un collega disposto al cambio. Gli interessati devono inoltrare, insieme, la domanda di attivazione della mobilità compensativa alla propria Amministrazione di appartenenza. La richiesta deve essere redatta in forma scritta e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), oppure posta raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo della UOC protocollo dell’Azienda e alla UOC Gestione del personale.
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Domanda di cambio compensativo: elementi essenziali
La domanda, debitamente sottoscritta dai lavoratori che vogliono scambiare il loro posto di lavoro, deve contenere:
- la posizione lavorativa che si ricopre;
- il ruolo e il profilo di appartenenza;
- l’inquadramento contrattuale ed economico;
- l’eventuale possesso di Legge 104/1992;
- l’idoneità lavorativa o le eventuali limitazioni;
- l’esperienza professionale maturata;
- l’assenza o l’eventuale presenza di procedimenti penali o di condanne passate in giudicato;
- gli eventuali richiami disciplinari.
È, inoltre, consentita la mobilità con cambi compensativi tra 3 dipendenti. Anche in tal caso, la richiesta va inoltrata tramite PEC o posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
La decisione da parte dell’Amministrazione
L’Amministrazione datore di lavoro dovrà valutare la richiesta e accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione della mobilità. A volte, l’iter si conclude con un colloquio valutativo/conoscitivo e una visita medica di idoneità lavorativa.
L’esito deve essere comunicato per iscritto, attraverso Posta Elettronica Certificata oppure posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell’ipotesi di approvazione del cambio compensativo, il contratto dei dipendenti viene ceduto al nuovo datore di lavoro; non c’è, dunque, novazione del contratto e gli interessati hanno diritto a conservare l’anzianità lavorativa e la fascia economica di appartenenza della vecchia Amministrazione.
Di solito, le aziende tendono a concedere con maggior facilità la mobilità tra lavoratori che possiedono la maggior parte delle caratteristiche in comune, come la fascia di retribuzione, l’età e l’esperienza lavorativa.
I tempi per la definizione della richiesta variano da caso a caso ma, in generale, vanno dai 4 ai 6 mesi.
La mobilità con cambio compensativo è lo strumento principale per ottenere il trasferimento presso un diverso luogo di lavoro ed evitare tempi di attesa eccessivamente elevati.
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La mobilità può essere negata a chi usufruire della Legge 104?
Dobbiamo, infine, chiarire al Lettore un aspetto molto importante. La mobilità con cambio compensativo non può essere concessa a prescindere, a chi beneficia delle agevolazioni della Legge 104; è sempre necessario, infatti, il possesso di tutti i requisiti appena elencati.
Per esempio, ad un infermiere veneto, in sevizio presso l’ASL di Verona, è stata negata la mobilità per assistere un familiare disabile. Nello specifico, il dipendente aveva richiesto il beneficio per continuare a lavorare e, allo stesso tempo, accudire il familiare, ma la domanda è stata respinta per ben due volte.
Ha anche presentato ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, che però, non è stato accolto. In pratica, la Legge 104 non attribuisce alcun diritto soggettivo ad ottenere il trasferimento.
Ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 165/2001, infatti, il consenso al trasferimento di un dipendente presso una diversa Amministrazione può essere concesso solo se lo permettono le specifiche esigenze organizzative aziendali.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.