Casa all’asta senza agibilità: come agire per non rischiare

Come comportarsi avendo acquistato una casa all’asta senza agibilità per non incorrere in conseguenze spiacevoli?

Ad un’asta è possibile procedere con l’acquisto di un immobile senza agibilità ma occorrerà regolarizzare la posizione il prima possibile.

casa all'asta senza agibilità
InformazioneOggi.it

Sempre più italiani scelgono di acquistare una casa all’asta con l’intento di fare un vero affare. È risaputo, infatti, come i prezzi di vendita siano inferiori rispetto a quelli di mercato ma ciò non toglie che si possa cadere vittime di brutte sorprese come abusi edilizi da coprire oppure interventi urgenti da sostenere. Prestando la dovuta attenzione si potrà, però, comprare la casa dei sogni – anche sottoscrivendo un mutuo – riducendo la spesa preventivata. La stima è di un risparmio medio compreso tra il 10 e il 60%. 

Tra gli appartamenti o ville in vendita durante un’asta – ricordiamo che oggi sono possibili anche le aste online con partecipazione “a distanza” – si possono trovare occasioni vere e proprie ma che non includono l’agibilità. Un lettore chiede “Ho acquistato casa all’asta senza agibilità. Cosa devo fare?“. Nessun problema, l’acquisto potrà essere portato a termine senza problemi tenendo conto, però, che occorrerà regolarizzare la posizione il prima possibile recandosi presso l’Ufficio competente.

Comprare una casa all’asta senza agibilità, come procedere

Aver fatto un affare comprando una casa all’asta per poco prezzo non deve far sottovalutare il dettaglio dell’eventuale assenza dell’agibilità. Il compratore deve sapere a cosa fare attenzione e soprattutto come regolarizzare l’acquisto presso l’Ufficio Comunale di riferimento.

Prima dell’acquisto, dunque, bisognerà leggere molto attentamente la perizia messa a disposizione dal Tribunale esecutivo in modo tale da conoscere eventuali irregolarità edilizie e urbanistiche nonché la condizione di agibilità. Una volta appurato che la casa è senza agibilità, sarà necessario approfondire la procedura da seguire.

Due ipotesi da approfondire

L’acquirente può trovarsi dinanzi a due possibilità

  • l’immobile non possiede il certificato di agibilità ma ha i requisiti per poterlo ottenere,
  • l’immobile non ha l’agibilità e nemmeno i requisiti per ottenerla.

Nel primo caso dovrà semplicemente procedere con la regolarizzazione formale e non sostanziale. Nel secondo caso dovrà avviare interventi strutturali presentando la SCIASegnalazione certificata di inizio attività – per poi richiedere l’agibilità al termine dei lavori.

L’onere della SCIA per una casa senza agibilità

Il DPR del 6 giugno 2001 numero 380 stabilisce che la conformità dell’opera al progetto presentato nonché la sua agibilità debbano essere attestate tramite segnalazione certificata. E l’accertamento è connesso alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico dell’immobile e degli impianti installati.

Con riferimento all’agibilità, poi, il Decreto indica quindici giorni come tempo massimo per la presentazione allo Sportello unico per l’edilizia della segnalazione certificata riguardante

  • le nuove costruzioni,
  • le ricostruzioni e sopraelevazioni (parziali o totali),
  • gli interventi su edifici esistenti.

I quindici giorni partono dal momento di ultimazione degli interventi di finitura dei lavori per i quali il titolare del permesso di costruire ha presentato la SCIA in precedenza.

Dal decreto di trasferimento all’agibilità

In seguito all’acquisto della casa all’asta non occorre dimenticare – oltre alla questione dell’agibilità – l’emissione del decreto di trasferimento prima del definitivo passaggio di proprietà. Si tratta di un atto aggiudicatario che deve essere registrato e che comporta il pagamento di specifiche imposte.

Ad occuparsi della questione non è il compratore – sospiro di sollievo – ma il delegato alla vendita. Questa figura professionale redigerà una bozza del decreto di trasferimento della casa con o senza agibilità e poi la palla passerà al Giudice che dovrà emanare la versione definitiva (i tempi variano da due a quattro settimane).

I passaggi finali

Una volta ottenuta l’emissione del decreto di trasferimento si passerà ai passaggi finali.

  • La richiesta della relazione di un tecnico abilitato sulla sussistenza dei requisiti di igiene, sicurezza, risparmio energetico e salubrità,
  • il deposito dell’attestazione in Comune.

Naturalmente in caso di immobile senza agibilità si dovrà procedere prima con gli interventi del caso per la messa in sicurezza in modo tale da poter richiedere, poi, il rilascio del certificato di agibilità al Comune di residenza. Ricordiamo di portare con sé

  • la ricevuta della domanda di accatastamento dell’edificio nonché
  • la dichiarazione attestante la salubrità degli ambienti,
  • l’attestato di conformità degli impianti sottoscritta dallo specialista responsabile dell’installazione,
  • l’attestato di certificazione elettrica rilasciata dal tecnico responsabile dell’installazione.

Il Comune ha l’obbligo di fornire una risposta entro 30 giorni dall’inoltro dell’istanza. Concludiamo specificando che il rilascio del certificato ha un costo che varia da Comune a Comune. In generale, la spesa media tenendo anche conto dei costi di segreteria e delle due marche da bollo dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro. 

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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